Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23149 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/11/2016), n.23149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15351-2015 proposto da:

VODAFONE OMNITEL B.V., (già Vodafone Omnitel N.V.) C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

degli avvocati ANDREA MUSTI e ENRICO CICCOTTI, che lo rappresentano

e difendono unitamente all’avvocato FRANCO TOFACCHI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), F.A.M. C.F. (OMISSIS)

FI.RE. C.F. (OMISSIS), C.M. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO GUGLIELMI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3257/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2015 R.G.N. 5796/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCO TOFACCHI;

udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 15 aprile 2015 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del licenziamento collettivo intimato con note del 18 ottobre 2012 da Vodafone Omnitel nei confronti di F.A.M., C.M., Fi.Re., P.A., adottando le pronunce reintegratorie e patrimoniali consequenziali.

La Corte romana – per quanto ancora qui interessa – ha innanzitutto ritenuto che sia il ricorso introduttivo del giudizio regolato dalla L. n. 92 del 2012, sia quello di opposizione delle lavoratrici all’ordinanza di rigetto della prima fase, contenessero la doglianza circa la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento: in particolare, secondo la Corte, la circostanza che le conclusioni del ricorso in opposizione risultassero più concise rispetto a quelle del ricorso originario era irrilevante “apparendo con tutta evidenza dalla lettura del ricorso in opposizione la allegazione della natura ritorsiva del licenziamento stesso”.

Nel merito, poi, i giudici di appello hanno condiviso il giudizio della sentenza di primo grado circa la nullità del licenziamento impugnato in quanto, sia le circostanze evidenziate nella medesima sia quelle contenute in altra sentenza della stessa Corte in vicenda analoga, unitamente all’esame del materiale probatorio acquisito, conducevano “alla prova della natura effettivamente ritorsiva dei licenziamenti per cui è causa”, emergendo “in modo univoco lo scopo perseguito di estromettere dall’azienda i lavoratori vittoriosi” in un precedente contenzioso, relativo ad una vicenda di trasferimento d’azienda, all’esito del quale detti lavoratori erano stati reintegrati.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Vodafone Omnitel V.B. con due motivi. Hanno resistito con controricorso le intimate; in esso viene dato atto che, in data 2 marzo 2015, la controversia è stata transatta con la lavoratrice Fi.Re.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.; in quella della società si chiede a questa Corte di proporre – a norma dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con le finalità della Direttiva 2001/23/CEdell’interpretazione fornita dall’indirizzo prevalente dei giudici di legittimità all’art. 2112 c.c., commi 5 e 6.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Come risulta dal controricorso e come è stato confermato da entrambe le parti all’udienza pubblica, Fi.Re. e Vodafone Omnitel B.V. hanno conciliato la lite, per cui rispetto ad esse deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In mancanza di una diversa pattuizione le spese tra dette parti si intendono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

4.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, della L. n. 108 del 1990, art. 3, dell’art. 1345 c.c..

Si lamenta con esso che i giudici del merito, pur ritenendo effettiva e sussistente la motivazione di natura organizzativa, ossia il dato oggettivo dell’esubero di personale, posta alla base del licenziamento collettivo, hanno poi considerato la natura discriminatoria dei recessi. Richiamandosi all’insegnamento secondo cui il motivo ritorsivo deve anche essere l’unico determinante, si conclude che, in presenza di un legittimo motivo di recesso riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, si sarebbe dovuto escludere qualsiasi profilo di discriminatorietà.

Il motivo è infondato.

Vero è che in relazione al licenziamento ritorsivo, la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 17087 del 2011; Cass. n. 6282 del 2011; Cass. n. 16155 del 2009) ha affermato non essere sufficiente che il licenziamento sia ingiustificato, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito sia stato l’unico determinante.

Nella prospettazione della parte ricorrente, che invoca tali arresti, la natura ritorsiva del licenziamento sarebbe esclusa dall’ esistenza del motivo economico, riconosciuto reale e sussistente dalla stessa Corte territoriale.

Tuttavia il motivo soffre della scissione del profilo attinente le motivazioni del licenziamento collettivo da quello relativo ai criteri che hanno governato la scelta dei lavoratori da licenziare. Dal punto di vista del singolo lavoratore, infatti, i presupposti del legittimo esercizio del potere di recesso attengono ad entrambi tali requisiti, ovvero la sussistenza delle ragioni oggettive della procedura e l’incidenza delle stesse sulla specifica posizione del lavoratore: solo nella sussistenza di entrambi può dirsi legittimo il recesso ed esclusa la rilevanza del motivo illecito. Nel caso, sarebbe stato quindi onere del datore di lavoro dedurre e dimostrare non solo l’esistenza delle ragioni oggettive del licenziamento collettivo, ma anche l’esatta individuazione dei lavoratori licenziati sulla base dei criteri di scelta legali o concordati, e quindi il nesso di causalità.

Ciò che nel caso non è successo, in quanto il nesso di causalità tra presupposti del licenziamento e individuazione dei lavoratori licenziati può essere individuato solo mediante l’applicazione della condotta e delle scelte che valgono a manifestare l’intento ritorsivo. E difatti non viene efficacemente censurata nel ricorso la motivazione della Corte territoriale secondo cui “un breve periodo di aggiornamento sarebbe stato sufficiente a porre tali lavoratori nelle condizioni di svolgere altre attività, concorrendo alla pari con gli altri dipendenti nel rispetto dei vari criteri di scelta previsti dalla legge”, nè l’argomentazione secondo la quale di tale perdita di professionalità derivante dalla pregressa cessione non poteva trarre vantaggio “chi l’illegittimità ha posto in essere, e in danno di chi ha trovato tutela giudiziaria contro l’atto stesso”. Venuta meno, quindi, la ragione oggettiva sottesa all’applicazione del punteggio aggiuntivo relativo al criterio delle esigenze tecniche e produttive, non merita censura l’assunto concorde dei giudici di merito secondo cui il motivo (unico e determinante) dell’individuazione di quegli specifici lavoratori è stata la vicenda relativa alla cessione d’azienda.

In definitiva il riconoscimento da parte di detti giudici dell’esistenza di un esubero di personale non individua di per sè un motivo legittimo del licenziamento collettivo e non contraddice affatto la valutazione dei giudici medesimi che hanno ritenuto ritorsiva la scelta di individuare i licenziandi in quanto appartenenti ad una categoria di lavoratori vincitori di un precedente contenzioso.

5.- Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 51, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che nella fase di opposizione sarebbero state formulate domande nuove e diverse rispetto a quelle introduttive del giudizio: si denuncia che le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo “non avevano per oggetto l’applicazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5”, mentre il giudice del gravame e quello dell’opposizione avrebbero “ritenuto violati i criteri di scelta nonostante nessuna domanda in tal senso fosse stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso, infatti, oltre a non riportare nel corpo del motivo il contenuto testuale dell’atto introduttivo del giudizio (limitandosi a trascrivere le sole conclusioni nella premessa), neanche specificando dove tale atto sia reperibile ai fini del processo di legittimità ex art. 369 c.p.c., non è conferente rispetto alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha ritenuto la nullità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta bensì perchè la scelta dei licenziandi era stata animata da un motivo illecito determinante.

6.- Conclusivamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra la Fi. e la società con compensazione delle spese tra dette parti, il ricorso per il resto deve essere respinto.

E’ appena il caso di rilevare, quanto alla richiesta formulata dalla società nella memoria ex art. 378 c.p.c. di sollevare questione pregiudiziale comunitaria, che essa, come prospettata, è priva di rilevanza rispetto alla presente controversia ove la vicenda del trasferimento di ramo d’azienda assume il ruolo di mero antecedente storico, tanto che l’art. 2112 c.c.non è invocato neanche dalla ricorrente come parametro normativo asseritamente violato.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 12 giugno 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra Fi.Re. e la società, compensando le relative spese; rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di F., C. e P., liquidate in Euro 6.100,00, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA