Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23149 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24812-2010 proposto da:

V.F., E.F., elettivamente domiciliati in ROMA

CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

CATALDI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE CHIRIATTI,

GIUSEPPE DEGLI ATTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 301/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 24/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce notificava a V.F., esercente l’attività di commerciante al dettaglio di elettrodomestici, un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione congiunta dei redditi per l’anno 1992, mediante applicazione di una percentuale di ricarico del 30% contro quella dichiarata del 19,38%, accertando un reddito di impresa di Lire 50.263.000 e corrispondenti maggiori imposte Irpef ed Ilor, oltre sanzioni.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lecce che, dopo aver disposto la chiamata in causa della coniuge E.F. quale litisconsorte necessaria, lo accoglieva con sentenza n. 298 del 1999, annullando l’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza del 24.7.2009, lo accoglieva parzialmente, stabilendo una percentuale di ricarico del 25% e riducendo il maggior reddito a Lire 35.677.250.

Contro la sentenza di appello V.F. ed E.F. propongono ricorso per cassazione per il seguente motivo: “art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, poichè la motivazione adottata non dà conto delle ragioni per cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondata la percentuale di ricarico del 25% e non risponde alla censure svolte dai contribuenti in entrambi i gradi di giudizio. Deposita memoria con cui segnala che questa Corte con sentenza n. 6203 del 2015 ha già accolto analogo ricorso proposto da V.F. in relazione ad altro anno di imposta (1991).

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine della eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La censura di vizio della motivazione è fondata. L’assunto secondo cui il contribuente “non ha dedotto particolari motivi specifici di critica “alla percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio nella misura del 30%”, risulta contraddetta dalle controdeduzioni riprodotte nel ricorso per cassazione, contenenti la reiterazione degli specifici motivi di doglianza relativi alla arbitrarietà della percentuale di ricarico fissata dall’Ufficio e alla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sussistenza di un maggiore reddito.

Poichè la percentuale di ricarico è stata determinata dall’Ufficio con riferimento “ad aziende similari” deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di accertamento induttivo, nell’ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare di attendibilità gli elementi indicati in dichiarazione. (Sez. 5, Sentenza n. 20201 del 24/09/2010, Rv. 614464 01).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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