Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23148 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16440-2018 proposto da:

C.S., C.A., C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO ROCCELLA;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Procuratori speciali pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A., S. e R. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova C.E., D.B.C., Ina Assitalia e Itas Assicurazioni SpA per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti, “iure proprio” e “iure hereditatis”, in conseguenza del decesso della propria congiunta S.S., avvenuto in esito a sinistro stradale accaduto in Genova in data 22-112007.

A sostegno della domanda evidenziarono che la Sorge, mentre attraversava la strada, era stata investita, in successione, dalla Fiat 500 condotta da C.E. (assicurata con Ina Assitalia) e dall’autocarro Ford Transit (assicurato ITAS) condotto da D.B.C..

Con sentenza 1146/2013 l’adito Tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti del D.B. e della ITAS e, in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del C. e dell’Ina Assitalia, accertò la responsabilità del C. per il 70%, attribuendo il residuo 30% a colpa della stessa Sorge, e condannò il C. e l’Ina Assitalia al risarcimento dei danni nella detta misura concorsuale.

Con sentenza 513/2018 del 27-3-2018 la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame proposto da C.A., S. e R., ha riconosciuto in loro favore “iure hereditatis” il danno subito dalla vittima per la sofferenza patita nel periodo tra l’investimento e la morte, confermando nel resto l’impugnata sentenza; in particolare, per quanto ancora rileva, la Corte ha ritenuto corretta l’attribuzione, da parte del Tribunale, di una percentuale di colpa a carico della vittima, evidenziando che se, da un lato, il conducente dell’autovettura aveva la colpa preponderante per non avere provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, dall’altro sussisteva un comportamento colposo e gravemente imprudente della vittima, che, nell’attraversare frettolosamente la strada fuori dalle strisce pedonali, non aveva tenuto conto del fatto che il traffico era intenso, era buio e pioveva forte, ed aveva quindi reso più difficile il suo avvistamento.

Avverso detta sentenza C.A., S. e R. propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Generali Italia Sp A (successore di Ina Assitalia) resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Considerato che:

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 5-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale non abbia esaminato alcune circostanze di fatto; in particolare: le condizioni metereologiche presenti sul luogo del sinistro, l’elevata velocità dell’automobile al momento dell’impatto, la visibilità ridotta e l’orario di punta.

Il motivo è inammissibile sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si evocano risultanze istruttorie senza fornirne l’indicazione specifica, sia in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di clementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui la Corte, in esito all’esame di tutte le risultanze istruttorie, era giunta in relazione alla ripartizione della responsabilità tra la vittima ed il conducente dell’auto investitrice.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., omma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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