Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23148 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO

ARNALDO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2493/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 18/03/08, depositato il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.C., con ricorso del 12 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 10 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per la reiezione del ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 18 aprile 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la V., unitamente al proprio marito M.G., con ricorso del 7 settembre 1992, aveva promosso causa nunciatoria – possessoria nei confronti di S.G. dinanzi al Pretore di Agropoli; b) il Tribunale di vallo della Lucania aveva deciso la causa con sentenza del 16 febbraio 2004, respingendo la domanda; c) a seguito di appello dei coniugi M. promosso con citazione del 21 giugno 2004, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 22 gennaio 2008, aveva respinto l’impugnazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a)… va rilevato che, come emerge dalle acquisite sentenze in data 16 febbraio 2004 del Tribunale di Vallo della Lucania ed in data 22 gennaio 2008 della Corte di appello di Salerno, la V. ha esperito pretese non soltanto del tutto infondate e pretestuose, ma che addirittura sono state per lei fonte di responsabilità nei confronti della parte evocata in lite. A favore di detta parte è stato, infatti, riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a causa delle improvvide iniziative assunte dalla menzionata istante; b) Si è, dunque, in presenza di un chiaro abuso del processo in presenza del quale la domanda di equa riparazione non può, per consolidato principio, trovare accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente -, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermata ricorrenza, nella specie, di un’ipotesi di abuso del processo;

che il ricorso merita accoglimento, perchè la decisione impugnata è supportata da una motivazione insufficiente e contraddittoria;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità, con la conseguenza che di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a mezzo di elementi presuntivi (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 21088 del 2005, 9938 e 18780 del 2010, 2385 e 10500 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno completamente omesso di motivare sulla ricorrenza dell’abuso del processo nel processo presupposto;

che, infatti, essi hanno omesso: a) di specificare il “titolo” del risarcimento del danno cui è stata condannata l’odierna ricorrente, se cioè fondato sull’art. 96 cod. proc. civ. ovvero sull’art. 1171 c.c., comma 2; b) di dar conto delle ragioni per cui, nella specie, si sarebbe in presenza di un’ipotesi di “abuso del processo” – attraverso l’analisi delle sentenze emesse nel processo presupposto ed in relazione alla natura, all’oggetto ed allo svolgimento di esso – senza che risulti sollevata, peraltro, la relativa eccezione da parte del Ministro convenuto; c) comunque, di dar conto degli elementi probatori sui quali si fonderebbe la piena consapevolezza della odierna ricorrente circa l’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato per i riscontrati vizi e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà ad eliminare gli stessi vizi ed a decidere la causa nel merito, nonchè a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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