Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23147 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6529-2015 proposto da:

P.A., L.M.T., F.M.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo

STUDIO LEGALE CUGGIANI NECCI & ASSOCIATI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOIA MARIA SCIPIO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEGLI ARDENTI E

PROVINCIALE “ANSELMO ANSELMI”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA ANTICA N.

103/95, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MELANDRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA STRINGOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5556/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 9305/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 9 giugno-15 ottobre 2014 n. 5556 la Corte d’appello di Roma riformava le sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale di Viterbo e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da P.A., L.M.T. E F.M.L. -dipendenti del “CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE A. ANSELMI” (in prosieguo: il CONSORZIO)- inquadrati con profilo di Aiuto – bibliotecario (poi Istruttore bibliotecario) nel livello C5 del CCNL ENTI LOCALI, avente ad oggetto il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per l’esercizio delle mansioni superiori di bibliotecario (poi istruttore direttivo bibliotecario), categoria D4.

2. La Corte territoriale accertava l’esercizio in autonomia da parte degli appellati della attività di catalogazione informatizzata del patrimonio librario del Consorzio.

3. Osservava che l’attività di catalogazione era stata sempre svolta dai bibliotecari di fascia C; secondo la loro prospettazione, l’esercizio delle mansioni superiori sarebbe derivato dalla sottrazione della attività, a seguito della informatizzazione dell’anno 2003, ad ogni forma di controllo degli istruttori direttivi bibliotecari, trasferiti peraltro in altra sede.

4.La tesi non era condivisibile.

5.In primo luogo, non era stato dedotto che in epoca antecedente alla informatizzazione la catalogazione avvenisse sotto il controllo degli istruttori direttivi bibliotecari.

6.In ogni caso, l’eventuale assenza di controllo non integrava l’esercizio delle mansioni di categoria D, per la quale erano richieste elevata complessità dei problemi da affrontare nonchè relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale, caratteristiche non ricorrenti nella fattispecie di causa. La catalogazione con il mezzo informatico consisteva nel riempire una scheda elettronica con vari campi; tutti i riferimenti relativi al libro o documento si traevano da internet; gli unici dati che i dipendenti dovevano aggiungere erano quelli specifici della biblioteca (scaffali, collocazione, inventario). Tra i profili professionali della categoria C era, peraltro, prevista la figura dell’istruttore amministrativo.

7.La domanda non era supportata dalle dichiarazioni rese dal direttore del CONSORZIO nella riunione sindacale del 25 maggio 2005 (secondo cui dal momento di attivazione del sito INTERNET il personale svolgeva funzioni di fascia D), trattandosi di una semplice valutazione, peraltro espressa in un contesto dominato da logiche extra-giuridiche.

8.Non potevano giovare agli originari ricorrenti le previsioni del regolamento del Consorzio (Delib. 10 aprile 1978), in quanto la attività di catalogazione era una soltanto tra quelle di competenza del bibliotecario (direzione dell’opera degli appartenenti alle qualifiche inferiori; esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative per i lavori di accessione; classificazione ed utilizzazione del patrimonio librario; collaborazione alle attività culturali e di pubbliche relazioni; coordinamento e direzione del servizio in sala di lettura). E se per ipotesi i bibliotecari avessero svolto soltanto attività di catalogazione si sarebbe trattato di un loro sovra-inquadramento e non di un sotto-inquadramento dell’aiuto bibliotecario.

9.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.A., L.M.T. e P.M.L., articolato in due motivi di censura, cui il CONSORZIO ha opposto difese con controricorso.

10.Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, e dell’art. 3 ed allegato A del CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI del 31 marzo 1999.

2. Hanno esposto di avere allegato lo svolgimento non solo di attività di catalogazione ma anche di gestione esclusiva del catalogo on line “ISIS” e di attività prodromiche alla catalogazione ovvero inventariazione e classificazione (attribuzione di un codice, che individuava il volume nell’ambito di un determinato argomento e lo collocava spazialmente all’interno della biblioteca). Hanno addebitato alla Corte territoriale di avere escluso lo svolgimento delle mansioni superiori pur avendo accertato lo svolgimento in autonomia della attività di catalogazione, propria del profilo professionale superiore. Hanno censurato la sentenza sia per avere reputato necessaria una diversità delle mansioni svolte nel periodo di causa rispetto a quelle assegnate in epoca precedente sia per avere esaminato in modo parziale i contenuti delle declaratorie della categoria D. Hanno assunto, sul fondamento di tali declaratorie, che l’esercizio in autonomia della attività di catalogazione – e delle correlate attività di inventariazione e classificazione – configurerebbe il profilo professionale del lavoratore che “espleta attività di istruzione, predisposizione redazione di atti e documenti riferiti alla attività ammnistrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonchè attività di studio, analisi e ricerca con riferimento al settore di competenza”, inquadrato in categoria D.

3.Hanno altresì dedotto il parziale ed omesso esame del regolamento approvato con Delib. 10 aprile 1978, con riferimento alle mansioni dei bibliotecari – di categoria D – e degli aiuto-bibliotecari – di categoria C.

4.In relazione al profilo superiore la sentenza ometteva di considerare:

– l’attività di diretta ed esclusiva collaborazione con il direttore della biblioteca, oggetto di prova per testi;

– la loro collocazione nella sede di VITERBO dove non vi erano Istruttori direttivi superiori sicchè ad essi era demandata anche la direzione e gestione della sala di lettura;

– lo svolgimento in piena autonomia di una attività di gestione del patrimonio librario (catalogazione, classificazione, inventariazione) propria della categoria superiore.

5.Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

6.Il rigetto della pretesa è fondato non soltanto sulla assenza di un mutamento delle mansioni rispetto a quelle di assunzione ma anche, con rilievo autonomamente decisivo, sulla assenza di un’elevata complessità dei problemi da affrontare – (in quanto la dedotta attività di catalogazione si risolveva nel riempimento di campi predisposti con riferimenti tratti da internet e nella indicazione di dati materiali relativi alla biblioteca) – nonchè di relazioni esterne anche con rappresentanza istituzionale, caratteristiche presenti nella categoria D. I ricorrenti nulla oppongono all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la non-elevata complessità della attività di catalogazione e la assenza di relazioni esterne con rappresentanza istituzionale.

7.Alla luce dell’accertamento di fatto compiuto in sentenza non ricorre il denunciato vizio di violazione del CCNL 31 marzo 1999. La categoria D contempla attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, la cui base teorica è conseguibile con la laurea breve o il diploma di laurea, un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, la elevata complessità dei problemi da affrontare, relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza e relazioni esterne con altre istituzioni anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta – anche complesse – e negoziale.

8.Neppure appare utile ai ricorrenti il richiamo al profilo professionale, di categoria D, del lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione, redazione di atti e documenti riferiti alla attività amministrativa dell’ente, in quanto caratterizzato da attività “con un significativo grado di complessità” e dallo svolgimento di attività di “analisi studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.

9.La classificazione dei profili professionali contenuta nel regolamento aziendale non rileva, invece, ai fini della applicazione del sistema di inquadramento di cui al CCNL ma ai soli fini dell’accertamento delle mansioni svolte da determinate figure interne.

10.Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione: delle dichiarazioni rese dal direttore del Consorzio in sede di riunione sindacale del 25 maggio 2005 (con le quali questi riconosceva l’avvenuto svolgimento delle mansioni superiori); della Delib. Consiglio di Amministrazione 3 novembre 2005 (predisposizione delle progressioni verticali utili a regolarizzare la posizione degli istruttori bibliotecari di categoria C).

11. Il motivo è inammissibile.

12. Il collegio d’appello ha esaminato il contenuto del verbale della riunione sindacale del 25 maggio 2005, ritenendo che esso non attestasse un fatto ma piuttosto esprimesse valutazioni non vincolanti. I ricorrenti chiedono a questa Corte un inammissibile riesame del merito.

13.Quanto al verbale del Cda in data 3.11.2005, è evidente la mancanza di decisività del fatto non esaminato; trattasi della futura indizione di procedure di progressione verticale, che non attesta l’avvenuto svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle accertate in sentenza.

14.Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

15. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA