Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23146 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SOMMA CAMPAGNA 9, presso lo studio dell’avvocato CARRACINO

ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato APICELLA GAETANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1880/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell8/02/08, depositato il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Apicella Gaetano, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.C., con ricorso del 7 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 24 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dell’ A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia — il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha respinto la domanda;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 2.750,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto di primo grado – proposta con ricorso del 21 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) l’ A. era stato convenuto dinanzi al Tribunale ordinario di Vallo della Lucania da D.D.S. e da R.G. con citazione del 17 maggio 2002, b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) Nel caso in esame, l’istante si è limitato ad indicare l’esistenza del procedimento presupposto ed a richiedere l’acquisizione di copia degli atti senza allegare alcuna documentazione tesa a dimostrare l’esistenza e la data di instaurazione della pendenza, nè la sua posizione processuale; b) Il mancato rispetto finanche dei più elementari oneri di allegazione a sostegno della pretesa impone, quindi, il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente -, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermata omessa allegazione degli elementi del processo presupposto indispensabili per l’esame nel merito del ricorso;

che il ricorso merita accoglimento, perchè la decisione impugnata è supportata da una motivazione insufficiente e contraddittoria;

che, al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 attribuisce l’accertamento in concreto della violazione al giudice:

se la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, riguardante la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche secondo il modello processuale di cui all’art. 737 c.p.c. e segg. adottato dalla legge (art. 3, comma 4, della legge) – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all’istanza di parte, con la conseguenza che il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere aliunde le fonti del proprio convincimento – non può addebitare alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, nè, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 17249 del 2006 – richiamata dagli stessi Giudici a quibus -, 2207 e 16836 del 2010);

che, nella specie, la stessa Corte di Napoli contraddittoriamente rispetto alle conclusioni – precisa, in fatto, che l’odierno ricorrente, a fondamento della domanda di equa riparazione, aveva allegato che egli era stato convenuto dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania da D.D.S. e da R.G. con citazione del 17 maggio 2002, e che tale procedimento era ancora pendente alla data di proposizione della predetta domanda di indennizzo, promossa con ricorso del 21 marzo 2008;

che inoltre i Giudici a quibus, pur richiamando correttamente ed integralmente i principi enunciati dal questa Corte con la sentenza n. 17249 del 2006, applica tali principi in modo errato e contraddittorio, nella misura in cui addebita alla parte carenze di allegazione, che risultano invece insussistenti secondo la sua stessa descrizione della fattispecie;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato per i riscontrati vizi;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 17 maggio 2002 ed era ancora pendente alla data del 21 marzo 2008, di proposizione del ricorso per equa riparazione, con una durata di cinque anni e dieci mesi, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in due anni e dieci mesi;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 2.100,00 per i due anni e dieci mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gaetano Apicella, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 2.100,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gaetano Apicella, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Apicella, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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