Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23146 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 03/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28015-2010 proposto da:

CIFEN DI I. & C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI DUE MACELLI 66, presso studio DLA PIPER STUDIO LEGALE E

TRIBUTARIO ASSOCIATO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO

GIOVANNI GIUFFRE’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 35/2010 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA

depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società CIFEN di C.I. s.r.l. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 221.605 ed accertava maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Crotone che lo accoglieva con sentenza n. 111 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 6.4.2010, riformando la decisione impugnata e rigettando il ricorso della società.

Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. primo motivo: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto i giudici di appello “si sono limitati ad aderire alle asserzioni di controparte senza dare alle stesse una autonoma valutazione, sviluppando argomentazioni fantasiose ed erronee, sia in fatto che in diritto”, con particolare riguardo alla omessa considerazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ed alla palese violazione del divieto di ius novorum di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57″; inaccettabilità della affermazione dei giudici di appello secondo cui ” non emerge alcun elemento probatorio rilevante, fornito dalla contribuente”, considerato che “nel procedimento tributario è pacifico che l’onere probatorio incombe in capo all’Amministrazione finanziaria e giammai al contribuente”.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente, dopo aver formulato la denuncia del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferibile unicamente all’accertamento e valutazione di dati fattuali di rilevanza decisiva, articola censure relative alla erronea interpretazione delle regole poste dall’art. 115 c.p.c. o D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ovvero relative al riparto dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c., ipoteticamente rilevanti sotto i diversi profili, non denunciato, degli errores in procedendo ovvero in iudicando previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54”.

2.1: “illegittima commistione tra accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 ed accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3”, in quanto la Commissione tributaria regionale ha legittimato un accertamento di tipo meramente induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, pur in presenza di una contabilità regolarmente istituita e tenuta dalla società.

Il motivo è infondato. Come riferito dalla stessa ricorrente (pag. 22 del ricorso) l’accertamento risulta espressamente effettuato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) ed in tal senso la Commissione tributaria regionale lo ha inteso e ne ha ritenuto la fondatezza, osservando che le scritture contabili, pur formalmente corrette, erano affette da “incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare l’uso del potere di rettifica sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti”, in conformità al metodo di accertamento di tipo analitico-induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) che, diversamente dall’ipotesi di accertamento puramente induttivo, o extracontabile, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, non prescinde totalmente dalla scritture contabili e non utilizza presunzioni “supersemplici” (non qualificate), ma rettifica singole componenti reddituali (nel caso di specie i ricavi) ed impiega le presunzioni soltanto se qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.

2.2. “Insussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza legittimanti un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)”.

Il motivo è inammissibile. Nonostante sia inserito come “sottomotivo” del secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, in realtà, senza confrontarsi con la motivazione svolta nella sentenza impugnata (che ha ritenuto la sussistenza di prove presuntive di maggiori ricavi in base alla differenza tra il valore delle rimanenze finali accertato in Euro 652.713 ed il valore contabile alle stesse attribuito in bilancio pari ad Euro 316.368), sviluppa censure di merito con le quali richiede a questa Corte di sostituirsi al competente giudice di merito nella valutazione circa la fondatezza dell’atto impositivo.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.M. 23 gennaio 2000, n. 55, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, considerato che l’Ufficio ha trascurato l’indiscutibile varietà delle merci commercializzate ed ha erroneamente calcolato un unico indice di rotazione del magazzino; la Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile anche in materia di Iva ed imposte dirette il citato D.M. sui cali naturali e tecnici delle merci” relativo invece alle sole imposte doganali ed accise.

Il motivo è inammissibile, perchè riferito a valutazioni in fatto, nella parte in cui contesta le modalità di calcolo dell’indice di rotazione del magazzino effettuato dall’Ufficio. E’ infondato nel resto: il giudice di appello ha correttamente ritenuto che il D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, artt. 1 e 2 definiscono e disciplinano in via generale i cali naturali delle merci e le modalità di misurazione degli stessi, mentre le disposizioni attinenti specificamente ai cali delle merci assoggettate a vincolo doganale o soggette ad accisa sono contenute nei successivi artt. 3 e 4 D.M.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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