Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23145 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28389-2017 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ENRICO BOURSIER NIUTTA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA n. 29, presso lo studio dell’avvocato SILVIA PARASCANDOLO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2326/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/06/2017 r.g.n. 4545/2014.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 1 giugno 2017, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto la domanda proposta da D.S. nei confronti della Aviapartner Handling S.p.A., riconoscendo l’illegittimità dell’assunzione a termine del D. dalla data del 16.11.2009 successiva a quella dal medesimo indicata del 14.11.2007 e l’essere solo da quella data intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in parziale riforma di quella decisione, in accoglimento dell’appello incidentale, assorbito quello principale, dichiarava nulli i contratti a termine conclusi a partire dal 14.11.2007 e da quella data dichiarava a tempo indeterminato il rapporto intercorso;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione della causale del rapporto a termine con la mera riproduzione assertiva delle ragioni indicate dalla norma, nella specie il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, lett. a) richiamato nell’accordo di rinnovo del CCNL 28.7.2005 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, presupponendo quella secondo lo schema da genus a species, l’esposizione nell’atto delle caratteristiche circostanzianti quelle ragioni nel rapporto di lavoro specifico;

– che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il D.;

– che, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione, la Società ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, corredandolo con il verbale di conciliazione della vertenza sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, del che il Collegio nell’odierna udienza dava atto, dichiarando l’estinzione del giudizio, senza attribuzione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

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