Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23145 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6710-2018 proposto da:

CUOMO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

PIERO SEBASTIANO MANCONI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUIDO RIMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 597/2011 il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G., condannò la Cuomo Costruzioni srl al pagamento della somma di Euro 3.420,00, a titolo di risarcimento dei danni (fessurazioni ed infiltrazioni di umidità) verificatisi nell’immobile di sua proprietà e causati dai lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti dalla detta società su un immobile confinante ed aderente a quello dell’attore, nonchè alla rimozione di un lampeggiatore apposto dalla società sul muro del M..

Con sentenza 26 luglio 2017, n. 303, la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, ha ridotto ad Euro 1.620,00 l’importo del risarcimento, rigettando l’appello incidentale del M. (che aveva richiesto la condanna ad Euro 7.500,00) e confermando nel resto la sentenza di primo grado; in particolare la Corte territoriale, per quanto rileva, ha confermato, sulla base delle risultanze della CTU, la riconducibilità ai detti lavori sia degli ammaloramenti riscontrati nell’appartamento al piano terra, sia, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, delle infiltrazioni riscontrate negli appartamenti ai piani superiori; ha ritenuto, invece, senza alcun riscontro probatorio la riconducibilità ai detti lavori delle fessurazioni e lesioni sulla copertura piano del corpo di fabbrica; ha, infine, ritenuto comune, in base alla presunzione di cui all’art. 880 c.c. (non avendo le parti provato una diversa distribuzione della proprietà), il muro su cui era stato posto il lampeggiante, ed ha accertato, in fatto, che quest’ultimo si trovava sulla metà del muro ricadente sulla proprietà M.; la Corte, infine, ha compensato nella misura di 1/3 le spese processuali, ponendo a carico della società la restante parte, liquidata in Euro 1.738,00 per il primo grado ed in Euro 1.343,00 per il secondo.

Avverso detta sentenza Cuomo Costruzioni srl propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

M.G. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contesta il ragionamento con cui la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità in ordine agli ammaloramenti ed alle lesioni presenti sulla muratura; in particolare evidenzia che non vi era alcuna datazione certa nè individuazione delle origini delle lesioni e lamenta che il giudizio della Corte non avrebbe tenuto nel debito conto le acquisite risultanze probatorie.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 880 e 881 c.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole che, in ordine alla collocazione del lampeggiante, la Corte territoriale, con motivazione illogica e contraria ai principi di diritto e senza utilizzare le indicazioni fornite dalle fotografie e dal CTU, abbia ritenuto non raggiunta la prova sulla proprietà del muro.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 91 c.p.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole dell’eccessività della somma liquidata a suo carico per le spese processuali, senza alcuna considerazione della riduzione dell’importo richiesto a titolo di risarcimento e del rigetto dell’appello incidentale del M..

I primi due motivi sono inammissibili in quanto, in primo luogo, evocano il paradigma non più vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), e, comunque, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare la conclusione cui era giunta la Corte, sulla base dell’esame delle risultanze processuali, in ordine alla riconducibilità dei danni all’opera realizzata dalla società (primo motivo) o alla proprietà comune del muro di confine (secondo motivo), contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione personali valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie; quest’ultime evocate, inoltre, senza fornirne l’indicazione specifica, e quindi senza rispettare il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La denunziata violazione dell’art. 880 c.p.c. è articolata solo all’esito dello scrutinio dell’inammissibile (per quanto su precisato) vizio motivazionale.

Nè la motivazione può ritenersi solo apparente ed in violazione del “minimo costituzionale” di esternazione dei motivi.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie la Corte di appello, come agevolmente desumibile dalla su esposta sintesi dell’impugnata sentenza, ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. n. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo, invero, nel momento in cui deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., evoca anch’esso erroneamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; in ogni modo lo stesso è infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente valutato la soccombenza in base all’esito finale della lite, dando rilievo, ai fini di una parziale compensazione delle spese, all’accoglimento solo parziale della domanda.

Assolutamente generiche, e quindi inammissibili, sono infine le doglianze sull’ammontare delle spese e sugli interessi (v. Cass. S.U. 7074/2017, in motivazione).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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