Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23144 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 19/08/2021), n.23144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19395-2017 prcposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio Legale D’Amico, rappresentato e difeso dagli

avvocati MONICA PAPADIA, FRANCESCO VINCENZO PAPADIA;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., – Società con socio unico,

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1919/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/09/2016 R.G.N. 195/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Bari ha respinto l’appello proposto da S.V. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il riconoscimento dell’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio e per la condanna al pagamento dell’equo indennizzo.

2. La Corte territoriale ha rilevato che l’istituto dell’equo indennizzo è stato espunto dalla disciplina dei ferrovieri nel passaggio dal CCNL del 1998 al contratto collettivo del 2003 e, dunque, non era configurabile alcun diritto ove il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (fatto costitutivo del diritto) non fosse intervenuto, come nel caso di specie, anteriormente al primo contratto collettivo stipulato dopo l’avvento del D.Lgs. n. 165 del 2001; conclusione altresì confermata dalla modifica, sin dalla L. n. 210 del 1985, del regime dei ferrovieri da pubblico a privato, a seguito dell’istituzione dell’ente pubblico economico Ferrovie dello Stato e, successivamente, nel 1992, della s.p.a.; la domanda amministrativa presentata, pertanto, dal S., nell’ottobre 2002 risultava ormai tardiva.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il S. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., essendo, la Corte territoriale caduta in contraddizione nella misura in cui non ha valutato la prima domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo (presentata nel marzo 1993) e, comunque, la seconda domanda (dell’ottobre 2002), entrambe proposte prima del CCNL di settore 16.4.2003 (che ha abrogato l’istituto dell’equo indennizzo) e, dunque, nella vigenza del CCNL del 19981che conteneva un accenno all’istituto richiesto.

2. Il motivo è inammissibile per plurimi motivi:

3. Il motivo e’, invero, formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti al ricorrente per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c. come già statuito da questa da questa Corte con le sentenze nn. 2453 del 2018, 15637 e 499 del 2016, 12911 del 2013, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa.

Invero, anche in questa sede il ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non trascrive nel ricorso le norme contrattuali a suo dire rilevanti, non produce i testi integrali dei contratti collettivi, non fornisce indicazioni per il reperimento degli stessi.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o anche di un error in procedendo è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte’ di primo e secondo grado (Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2911; da ultimo, Cass. n. 10992 del 2020)

3.2. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo precisato che “l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.” (Cass. S.U. 23.9.2010 n. 20075).

3.3. E’ stato evidenziato, inoltre, che, ove gli atti e i documenti siano stati inseriti nei fascicoli di parte dei gradi del giudizio di merito, il deposito di questi ultimi consente di assolvere all’onere di cui al richiamato art. 369 c.p.c., n. 4 ma resta ferma l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 3616 c.p.c., n. 6, non solo del contenuto degli atti e dei documenti ma anche dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. S.U. 3.11.2011 n. 22726).

4. Il motivo, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perdile il ricorrente insiste sulla mancata considerazione della domanda amministrativa proposta – a suo dire – nel 1993 (accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità), nonché sulla domanda presentata nell’ottobre 2002, ma nulla deduce sul principio di diritto richiamato a fondamento della pronuncia impugnata in base al quale “il fatto costitutivo del diritto all’equo indennizzo è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ne deriva che, per i lavoratori delle ferrovie, non è configurabile e non matura alcun diritto se tale riconoscimento non sia intervenuto anteriormente al primo contratto collettivo stipulato dopo l’avvento del D.Lgs. n. 165 del 2001”.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

6. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da, parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

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