Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23144 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6650-2018 proposto da:

A.R., nella qualità di erede di A.M.,

S.O., in proprio e nella qualità di erede di

A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI, rappresentati e

difesi dagli avvocati GUGLIELMO SANTARELLI, ROMINA BACHINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5182/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 3 aprile 2013, n. 7013, il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta con citazione 21 giugno 2010 con la quale S.O. e A.M. (deceduto nelle more del giudizio in data (OMISSIS) e al quale, quindi, erano subentrati, in qualità di eredi, la moglie S.O. ed il figlio A.R.) avevano chiesto al Ministero della Salute il risarcimento del danno subito per l’avvenuto contagio da epatite di tipo C (virus HCV), posto in relazione con le trasfusioni cui A.M. era stato sottoposto presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma in data 13 febbraio 1978 in concomitanza con intervento chirurgico.

Con sentenza 28 luglio 2017, n. 5182, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravarne proposto da S.O. e A.R.; in particolare la Corte ha dapprima confermato la sentenza di primo grado nel capo in cui la stessa aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivamente formulata, la domanda di risarcimento avanzata “iure proprio” da S.O. e A.R. per danno da perdita del congiunto; la Corte, inoltre, con riferimento alla domanda da entrambi proposta “iure hereditatis” ed a quella proposta “iure proprio” da S.O. per ottenere il risarcimento dei danni (morale ed alla vita di relazione coniugale) dalla stessa subiti in conseguenza della malattia del marito, nel confermare l’accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, ha evidenziato: che il risarcimento del danno era stato richiesto per la prima volta in data 10-5-2010; che la prima diagnosi di positività al virus HCV era del 21-9-2002; che nella domanda di invalidità presentata in data 23-8-2001 e diretta alla competente Commissione Ospedaliera era stato fatto espresso riferimento a risalenti risultati di laboratorio; che, pertanto, la malattia, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, poteva essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo (Cass. S.U. 576/2008; Cass. 23635/2015) sin dal 21-9-2002, essendo peraltro (come argomentato dal Tribunale) alla detta data già entrata in vigore la L. n. 210 del 1992, che, nel consentire ai soggetti trasfusi di ottenere dallo Stato il pagamento di un indennizzo, aveva riconosciuto i rischi e gli effetti dannosi derivanti dalle trasfusioni. Avverso detta sentenza S.O. e A.R., quali eredi di A.M., propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero della salute resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

I ricorrenti hanno presentato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, articolato in tre sub censure, i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2935 e 2947 c.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, si dolgono che la Corte territoriale abbia fatto decorrere il termine prescrizionale dalla mera conoscenza della positività al virus (2002), senza considerare che a quell’epoca non era noto il nesso di causalità tra la trasfusione ed il virus e che la malattia vera e propria si era manifestata solo successivamente (cirrosi epatica nel 2008/2010 ed epocarcinoma nel 2011); in particolare, senza considerare che la stessa CTU aveva chiarito che il nesso di causalità tra la trasfusione del 1978 e l’infezione poi degenerata in epatologia cronica poteva ritenersi accertato solo in data 6 novembre 2009 e che, in ogni caso, il termine prescrizionale non avrebbe mai potuto essere antecedente al 26 giugno 2008, data della proposizione della domanda di indennizzo alla competente Commissione medica (data erroneamente indicata dalla Corte nel 23-8-2001).

Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente Ministero, il motivo è, in primo luogo, ammissibile.

Come già precisato da questa S.C. “in materia di ricorso per Cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Cass. S.U. 9100/2015; conf. Cass. 7900/2017); nella specie il motivo, pur se formalmente riferito sia al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, sia alla nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, consente di cogliere con chiarezza (v. su esposta sintesi) le doglianze prospettate.

Il motivo è anche fondato.

Per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia (nel caso, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si è rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze” (Cass. 22045 del 2017); in particolare, è stato precisato che “in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., comma 1, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito”.

Il detto principio costituisce corretta applicazione del disposto di cui agli artt. 2935 e 2947 c.c. (secondo cui, rispettivamente, “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e “il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”), atteso che non può essere fatto valere un diritto risarcitorio prima della conoscenza (o conoscibilità) da parte del danneggiato del fatto illecito generatore del danno, e quindi della sussistenza del rapporto causale tra evento dannoso e comportamento doloso o colposo del terzo (v. al riguardo, Cass. sez. unite 576/2008).

La Corte territoriale, pur ribadendo detto principio, ha tuttavia desunto siffatta conoscibilità dalla sussistenza di una mera “diagnosi di positività al virus”, risalente al 21-9-2002, e dalla circostanza che in tale data era già entrata in vigore la L. n. 210 del 1992, concludendo che già dal 21 settembre 2002 gli attori potevano agire per ottenere il risarcimento, sicchè la richiesta risarcitoria, presentata per la prima volta il 10 maggio 2010, doveva ritenersi prescritta.

Siffatta motivazione, come del resto prospetta sostanzialmente il motivo pur senza evocarne la figura, risulta affetta da falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., cioè da un errore di diritto rappresentato dalla sussunzione della fattispecie concreta, per come ricostruita dalla sentenza impugnata, sotto quella norma, regolatrice (come detto) del modo di individuare il dies a quo del decorso della prescrizione.

Non si tratta, pertanto, di una critica alla ricostruzione del fatto come operata dal giudice del merito (che, come tale, sarebbe insindacabile in sede di legittimità), ma della violazione di una norma di diritto, compiuta dalla Corte territoriale attraverso la sussunzione del detto fatto (come accertato) nella norma violata (nel caso di specie l’art. 2935 c.c.); l’accertamento di tale violazione di legge è compito di questa S.C., cui spetta valutare se la sussunzione, cioè l’individuazione della idoneità della situazione accertata a giustificare il decorso della prescrizione, sia avvenuta correttamente. In argomento questa S.C. ha precisato che “incorre in un errore di sussunzione e, dunque nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Cass. 13745/2018).

La Corte di merito ha, dunque, commesso un errore di sussunzione perchè, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ha ritenuto tale conoscenza conseguita, o comunque conseguibile, da parte del paziente sulla sola base della “diagnosi di positività al virus HCV” e dell’entrata in vigore della L. n. 210 del 1992″ pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.

Con il secondo motivo i ricorrenti, pur ritenendo assorbente il primo, denunciano – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultra/extrapetizione per essersi la Corte pronunciata, confermando sul punto la statuizione del Tribunale, in ordine all’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta iure proprio per danno da perdita del congiunto, pur non essendo siffatta domanda formulata in appello.

Il motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti alcun interesse a far valere un vizio, il cui positivo accertamento non sarebbe per loro di alcuna utilità, atteso che gli stessi hanno dato atto di non avere mai inteso contestare la pronunzia di inammissibilità della loro domanda risarcitoria “iure proprio” per danno da perdita del rapporto parentale.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; per l’effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che si atterrà ai principi espressi, rivalutando tutto il materiale probatorio ritualmente già acquisito, e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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