Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23144 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 14/11/2016), n.23144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25277/2011 proposto da:

A.M., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE LIVORNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/04/2011 R.G.N. 1563/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Firenze, con sentenza depositata il 27 aprile 2011, accogliendo l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Livorno. rigettava la domanda avanzata in primo grado da G.B. e da altri 46 colleghi di quest’ultima – insegnanti di scuola pubblica in servizio nella provincia di Livorno -, diretta ad ottenere la condanna del Ministero al pagamento, in favore degli stessi, dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al rinnovo del CCNL Scuola scaduto il 31 dicembre 2003 sino alla data dell’effettivo rinnovo.

La Corte territoriale osservava, per ciò che qui ancora rileva, che l’indennità di vacanza contrattuale, come espressamente definita dal Protocollo del 23 luglio 1993, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, non cumulabile in alcun modo con gli eventuali aumenti stipendiali poi pattuiti con il rinnovo del CCNL; che in tal senso depone con certezza, oltre al dato testuale, anche la specifica previsione per cui tale indennità “cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo”; che il Protocollo del 1993 aveva lo scopo dichiarato, tra gli altri, di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata ed altresì di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive (quadriennio normativo e biennio economico); che, pertanto, in tale ottica, risulta del tutto coerente l’avere previsto, in favore dei lavoratori, per il caso del protrarsi delle trattative fra le parti collettive, un’erogazione provvisoria commisurata comunque ad una modesta percentuale del tasso dell’inflazione programmata; che si tratta dunque di un rimedio provvisorio diretto per lo più a soccorrere economicamente la parte più debole del conflitto negoziale.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i predetti insegnanti articolando un motivo contenente due censure.

Il M.I.U.R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo articolato la parte ricorrente, denuncia, innanzitutto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del CCNL del Personale del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 2001-2002, nonchè del successivo rinnovo contrattuale per il biennio economico successivo siglato in data 24 luglio 1993 e, successivamente, dal CCNL dello stesso Comparto per il quadriennio normativo 2005-2009 e biennio economico 2005-2006, in quanto, essendo pacifico che il contratto collettivo era stato stipulato in ritardo rispetto alla data prevista per il rinnovo, la spettanza dell’indennità di vacanza contrattuale doveva conseguire, a parere dei ricorrenti, direttamente dall’applicazione dell’art. 1, punto 5, del CCNL Comparto Scuola 1998-2001.

Viene poi denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione omessa e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, perchè la Corte di merito, affermando la compensabilità dell’indennità di vacanza contrattuale con gli arretrati salariali stabiliti, seppure con efficacia retroattiva, dalla contrattazione collettiva stipulata dopo la scadenza dei contratti previgenti e dei termini ivi fissati, avrebbe argomentato in modo contraddittorio rispetto alle premesse e senza confutare sufficientemente le deduzioni in fatto ed in diritto dei ricorrenti.

1.1. Il motivo non è fondato.

Quanto alla prima censura, deve osservarsi che, come sottolineato dagli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8569/2016, 8444/2016. 188/2016, 187/2016, 25417/2015 (ord.). 24179/2014, 14595/2014, 14356/2014, 8803/2014), le disposizioni che regolano la materia sono l’Accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro (punto 2.5) ed il CCNL 1998-2001 (art. 1 punto 5). Quest’ultimo. in particolare, prevede che – dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di tale indennità si applica la procedura prevista dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2″. L’Accordo del 23 luglio 1993 stabilisce: – Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori”.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte di merito ha correttamente messo in evidenza che l’indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, introdotto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 con la enunciata finalità di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive, prevedendo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e la corresponsione di un elemento provvisorio della retribuzione commisurato ad una percentuale del tasso di inflazione programmato (cfr. Cass. n. 14356/2014).

Inoltre (come pure sottolineato, di recente, anche da Cass. n. 8444/2016, cit.), la qualificazione dell’indennità nei termini di cui al Protocollo del 1993 consente di identificare la natura dell’istituto. La norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di un Accordo interconfederale (al riguardo, cfr. Cass. nn. 14356/2014, 11236/2014, 9581/2014, 9189/2014, 9188/2014, 9066/2014, 8803/2014).

Da quanto precede, si evince, pertanto, che l’indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell’incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l’indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.

Non trova, infine, riscontro testuale o sistematico nella disciplina considerata la tesi alla stregua della quale con l’indennità di vacanza contrattuale si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o di risarcimento presunto in relazione all’ipotesi di tempi troppo lunghi nei rinnovi contrattuali (al riguardo, cfr., tra le molte, Cass. nn. 8444/2016, 14356/2014, 9188/2014, 9066/2014).

In conclusione – e conformemente agli ormai consolidati arresti, nella materia, della giurisprudenza di legittimità (v. sentenze innanzi citate) – “la norma del CCNL deriva, dall’Accordo del 1993, la regola della provvisorietà della erogazione e dell’effetto retroattivo dell’accordo di rinnovo, dalla cui decorrenza cessa l’erogazione dell’indennità. Da tale regola discende che se la decorrenza dell’accordo di rinnovo coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sono soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l’indennità già erogata resta riassorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti. Certamente sarebbe spettata la richiesta indennità ove il successivo contratto avesse avuto una decorrenza retroattiva in modo da lasciare periodi scoperti dalla tutela contro l’incremento del costo della vita; tale situazione, tuttavia, non ricorre nel caso in esame – (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016).

Appare pertanto evidente, come già messo innanzi in rilievo, che la Corte territoriale ha operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in indicando e dai vizi motivazionali che i ricorrenti lamentano.

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che le censure non sono idonee a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese poichè il Ministero non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA