Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23144 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 03/05/2017, dep.04/10/2017),  n. 23144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26631-2010 proposto da:

CD MOTORS DI C.M. & C. SNC, D.V.C.,

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato CLAUDIO

D’ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI IVREA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 37/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società CD Motors snc di C.M., alla quale contestava le maggiori imposte Iva ed Irap, nonchè nei confronti dei soci C.M. e D.V.C. ai quali veniva imputato il maggior reddito da partecipazione ai fini irpef.

Contro l’avviso di accertamento la società ed i soci proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenza n. 16 del 8.10.2008 rigettava il ricorso proposto dalla società e con sentenza n. 17 del 8.10.2008 rigettava il ricorso proposto dal socio D.V.. Il ricorso proposto in proprio da C.M., in qualità di socio, seguiva un autonomo iter processuale, era deciso con altre sentenza della Commissione tributaria provinciale e non veniva riunito nella fase di appello.

Contro le sentenze emesse nei loro confronti, la società ed il socio D.V. proponevano distinti appelli alla Commissione tributaria regionale che, previa riunione, li rigettava con sentenza del 6.5.2010. Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale la società CD Motors snc ed il socio D.V. propongono ricorso per cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo:”violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29 e all’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto, trattandosi di contenzioso necessariamente unitario, tutti i procedimenti riguardanti la società ed i soci dovevano essere riuniti sin dal primo grado di giudizio.

La censura relativa alla mancata costituzione del litisconsorzio necessario, rilevabile anche d’ufficio, è fondata. Questa Corte ha stabilito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 – 01).

Nel caso in esame non è controverso che il ricorso contro l’avviso di accertamento proposto dal socio C.M. non è stato riunito al ricorso promosso dalla società e dall’altro socio D.V. nel giudizio di primo grado e neppure nel giudizio di appello, ove la riunione è stata limitata al ricorso della società e del solo socio D.V.. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della sentenza e dell’intero giudizio, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Torino perchè proceda alla trattazione unitaria delle cause proposta dalla società di persone e dai singoli soci. Si compensano le spese dell’intero giudizio, considerato che l’indirizzo giurisprudenziale citato si è affermato dopo le decisioni dei ricorsi di merito di primo grado adottate in assenza del simultaneo processo.

L’accoglimento del primo motivo è assorbente.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Torino.Compensa le spese per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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