Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23143 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18621/2018 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 168/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 10/1/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Roma in ordine alle istanze avanzate da M.Y. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Senegal aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva ricevuto minacce di morte ed era stato aggredito dai suoi fratelli per essersi opposto alla pratica della infibulazione praticata sulla sorella minore e sulla cugina, come era costume nel suo paese.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè la Corte territoriale ha omesso l’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e 14 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso proposto è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle tre forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice d’appello, per di più frammiste a profili in diritto sebbene la censura sia stata proposta sotto il profilo del vizio ex art. 360, n. 5.

Il secondo motivo è del pari inammissibile. La doglianza non è, invero, specificamente finalizzata a censurare i punti contestati della decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421), ma si limita ad una generica allegazione dell’erroneità in diritto della sentenza di seconde cure – che peraltro in tema di protezione sussidiaria si è fondata sul rapporto di Amnesty International – unita a considerazioni generali sul regime giuridico della protezione sussidiaria.

Del pari inammissibile il terzo motivo, che si limita anch’esso ad una ipotesi non suffragata circa il rischio per il ricorrente di essere ingiustamente “processato, condannato e incarcerato” nel Paese di origine, e di subire ivi “un trattamento carcerario inumano e degradante”, accompagnata da considerazioni generali sul regime giuridico della protezione umanitaria.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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