Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23143 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.04/10/2017),  n. 23143

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2834-2013 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 289, presso lo studio dell’avvocato MARIA GLORIA DI LORETO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 147/2012 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO,

depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/17 dal consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avvocato DI LORETO che si riporta agli

atti;

udito per il resistente l’avv. CASELLI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.P. ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 147/6/2012 dep. il 5 giugno 2012, che su impugnazione di avviso di accertamento induttivo del reddito (ai fini Irpef per l’anno 2002), derivante da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di licenza di taxi, ha respinto l’appello del contribuente.

La C.T.R., preso atto della puntuale difesa del contribuente, ha considerato sanato l’eccepito difetto di motivazione dell’accertamento dal raggiungimento dello scopo, ed in ogni caso sufficiente “che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, riservando in sede contenziosa l’esame del valore in contraddittorio fra le parti”, potendo, l’originaria mancanza o insufficienza della motivazione, essere sanata in sede contenziosa. Nel merito ha ritenuto fondato “l’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 facendo riferimento a studi specifici sull’argomento e ai dati reperiti presso le associazioni di categoria”, in quanto il trasferimento di licenza taxi si configura come cessione di azienda e la plusvalenza realizzata rientra nel reddito d’impresa, imponibile ex art. 86 e 58 TUIR e tassato a norma dell’art. 17, comma 1, lett. b) e comma 2 TUIR. Per contro nessuna “prova contraria sarebbe stata offerta dal contribuente al fine di dimostrare l’inefficacia dei dati accertati d’Ufficio”.

L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Il ricorrente ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3), per asserita mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, basato su generiche informazioni assunte presso il Comune di Roma e su un’indagine svolta dall’Università della Tuscia per la quantificazione dell’importo della cessione di licenza taxi, senza allegare gli atti richiamati. Errore della sentenza che, pur dando atto della carenza di motivazione del provvedimento, ha ritenuto sanato il vizio dalla proposizione del ricorso del contribuente.

2. Col secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione, laddove si riconosce l’esistenza di un vizio di motivazione dell’accertamento ma lo si ritiene sanato in sede contenziosa.

Gli indicati motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili per carenza di autosufficienza, in quanto non è stato riprodotto nel ricorso l’avviso di accertamento. Avendo il contribuente censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell’atto impositivo, doveva rendere il ricorso autosufficiente sullo specifico profilo, ex art. 366 c.p.c., riportando innanzi tutto la motivazione in concreto adottata nell’atto impositivo, al fine di consentirne una verifica di congruità in base al ricorso medesimo (Cass. n. 22003 del 2014; n. 2928 del 2015).

3. Col terzo motivo si lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo, non fornendo la C.T.R. alcun elemento utile per comprendere l’iter logico giuridico seguito, in mancanza di specifico riferimento a riscontri oggettivi e alle presunzioni cui la C.T.R. fa solo un generico riferimento.

Questo motivo è fondato.

La C.T.R. non ha infatti indicato i dati concreti da cui ha tratto il convincimento della congruità dei valori accertati dall’Ufficio, con ciò incorrendo nel denunciato vizio.

Invero il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l’atto impositivo, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell’atto medesimo, esponendo adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione e, successivamente, tener conto degli elementi probatori a discarico offerti dal contribuente.

Come emerge dalla lettura della sentenza, la C.T.R., nel confermare la legittimità dell’accertamento, facendo un generico riferimento a “rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari” e a “studi specifici sull’argomento e dati reperiti presso le associazioni di categoria”, si è in concreto astenuta dall’indicare propriamente in base a quali elementi della fattispecie abbia assunto il proprio deliberato, non facendo così applicazione dei detti principi ed impedendo ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, così, peraltro, precludendo alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi (Cass. n. 4027/15; n. 3413/15; n. 890/06).

4. Col quarto motivo si deduce omessa valutazione di un fatto decisivo, dedotto fin dal primo grado di giudizio, in ordine alla gratuità della cessione, come tale non soggetta a plusvalenza, in quanto determinata da problemi di salute del ricorrente.

4.1. Il motivo – a parte ogni rilievo sulla sua ammissibilità, riguardando un error in procedendo dedotto come vizio di motivazione e non avendo il contribuente, come emerge dalla sentenza impugnata, fornito la prova della gratuità della cessione – è infondato e va respinto.

4.2. Ai fini del trattamento fiscale del reddito derivante dalla cessione della licenza taxi, va premesso che l’attività esercitata dal tassista, in relazione al dato testuale di cui all’art. 2195, n. 3, che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto, è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità): trattasi specificamente di piccolo imprenditore (ex art. 2083 c.c., v. Cass. 21123/2010), specificamente imprenditore artigiano, come espressamente qualificato dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, lett. a) (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea L. n. 21 del 1992: v. Cass. n. 2052 del 2017).

4.3. Va altresì premesso che la “licenza taxi”, è un bene strumentale di natura immateriale, che finisce col cartolarizzare l’azienda, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell’esercizio dell’attività. Essa soggiace a un regime giuridico speciale, che, per espressa previsione della L. n. 21 del 1992, art. 9 ne consente il trasferimento, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata (purchè iscritta nell’apposito ruolo di cui all’art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti), qualora il titolare stesso si trovi in almeno una delle condizioni ivi previste, fra cui (lett. c), quella in cui “sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida”.

4.4. Lo stato di salute invalidante del contribuente, pertanto, non può quindi costituire – come erroneamente ritenuto dal ricorrente-una prova della gratuità della cessione; è solo bensì il presupposto per la trasferibilità della licenza, da richiedersi alla competente autorità comunale per rilasciare la licenza alla persona designata dal cedente (c.d. volturazione) nelle ipotesi previste dal cit. art. 9. Tale cessione, inserita in un contesto caratterizzato dal limitato numero di licenze rilasciate dai Comuni e riguardando un bene essenziale all’esercizio dell’attività imprenditoriale, deve ritenersi onerosa, in quanto rientrante tra i “beni relativi all’impresa”, il cui trasferimento realizza quindi una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l’esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi (Cass. n. 17476 del 2017). Per le indicate ragioni la cessione di licenza di autoservizio pubblico non di linea, si presume onerosa ed è idonea a determinare una ricchezza tassabile.

4.5. Il motivo va conseguentemente respinto con assorbimento del quinto motivo, col quale si deduce omessa motivazione sulla richiesta riduzione delle somme richieste a titolo di sanzione (ex L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2), discendendo l’applicazione della sanzione dall’accertamento dell’omessa dichiarazione di plusvalenza tassabile.

5. Col sesto motivo del ricorso si denuncia omessa motivazione sulla prescrizione del diritto di credito, ritualmente proposta.

Il sesto motivo va anch’esso respinto in quanto infondato, a parte i profili di inammissibilità per mancanza di autosufficienza, non indicando gli atti dei giudizi di merito nei quali la indicata doglianza è stata proposta.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferimento al terzo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo e rigettati il quarto e il sesto motivo, assorbito il quinto; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo; rigetta il quarto e il sesto motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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