Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23141 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Potenza, con ordinanza n. R.G. 867/2010 del 25.1.2011, depositata il

26.1.2011, nel procedimento pendente fra:

R.G.;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui;

esaminati gli atti, osserva:

Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 25/26 gennaio 2011 ha richiesto d’ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., regolamento di competenza territoriale, affinchè venga affermata la competenza territoriale del Tribunale di Melfi, in funzione di giudice del lavoro, dichiaratosi incompetente in relazione ad una causa avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento, relativa a contribuzione INPS asseritamente dovuta da coltivatore diretto.

Diritto

L’assunto del Tribunale di Potenza è fondato.

Invero – come affermato da questa Corte in analoga occasione – la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 213 17/2004). Nel caso in esame è incontestato che il ricorrente R.G. risiede a (OMISSIS), comune che rientra nel circondario del Tribunale di Melfi e, pertanto deve affermarsi la competenza per territorio del suddetto Tribunale.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sulla richiesta d’ufficio di regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Melfi. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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