Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23140 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10660/2018 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Etruria 44

presso lo studio dell’avvocato Pensiero Anna che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/01/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/1/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Firenze in ordine alle istanze avanzate da G.O. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva ricevuto minacce ed era stato perseguitato a causa del coinvolgimento politico di suo fratello adottivo con il quale era fuggito. Infatti il ricorrente dopo aver sventato un tentativo di broglio elettorale durante le elezioni politiche, temeva di essere ucciso dai membri del partito rivale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a sei motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte territoriale non ha applicato i principi di cooperazione istruttoria in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente ritenendolo non credibile.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A, B e C, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza alcun riferimento alle fonti consultate da cui ha tratto informazioni aggiornate e precise sulla situazione politica e sociale del paese di origine.

Con il quinto e sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il primo e secondo motivo di ricorso relativi allo status di rifugiato sono infondati. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, invero, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. Il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 21/11/2018, n. 30105). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha adeguatamente preso in considerazione il fatto storico rappresentato dal rapporto di parentela con il fratellastro del ricorrente (figlio dei suoi affidatari), ma ne ha escluso correttamente la rilevanza, ai fini della concessione dello status di rifugiato, in base alla considerazione che l’immigrato ha allegato il timore di una vendetta trasversale nei suoi confronti, per colpire un fratellastro costituente l’avversario diretto dei presunti persecutori politici, sebbene con quest’ultimo non intercorressero rapporti di frequentazione da anni. Al di là di tale circostanza il ricorrente non ha allegato, nel giudizio di merito, il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, come richiesto dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

Il terzo e quarto motivo sono fondati, con riferimento alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Ed invero, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312). Nel caso concreto, la Corte d’appello omette del tutto di fare riferimento alle fonti internazionali dalle quali risulterebbe che la regione di provenienza dell’istante sia immune, al contrario di quanto dal medesimo allegato, da situazioni di violenza indiscriminata.

Il quinto e sesto motivo di ricorso inerenti alla protezione umanitaria sono assorbiti.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al terzo e quarto motivi, respinti primo e secondo ed assorbiti quinto e sesto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, respinti primo e secondo ed assorbiti quinto e sesto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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