Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23140 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 24/02/2017, dep.04/10/2017),  n. 23140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26956-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL

PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato ANDREA NECCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA SELLARI, ANTONIO

RADICE giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2012 della COMM.TRIB.REGISEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SELLARI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controllo della posizione fiscale di A.M. in relazione all’anno d’imposta 2003, emergeva che il contribuente aveva effettuato acquisti di beni mobili e immobili (un immobile destinato ad abitazione principale ed una autovettura) di elevato valore economico a fronte del modesto reddito dichiarato.

2. Poichè gli elementi acquisiti, ai sensi dei D.M. 10 settembre 1992, D.M. 21 settembre 1999 e D.M. 19 novembre 2002, erano indicativi di maggiore capacità contributiva, veniva emesso dall’Agenzia delle entrate di Frosinone avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, con il quale l’Ufficio procedeva alla determinazione sintetica del reddito.

3. Nei confronti del suddetto atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che lo rigettava.

4. L’appello proposto dall’ A. veniva accolto dalla C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina. La Commissione dichiarava di condividere le eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento formulate dal ricorrente inerenti: 1) l’omessa e/o carente motivazione dell’atto impugnato, non essendo state in esso riportate le repliche dell’Ufficio alle deduzioni formulate dal contribuente; 2) l’eccesso di potere nell’applicazione del redditometro; 3) l’inesistenza del maggior reddito presunto dall’Ufficio.

5. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

6. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essa è infondata, atteso che il contenuto del ricorso – riassuntivamente riportato nella parte espositiva della presente sentenza – consente di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

2. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, art. 2697 c.c., D.L. n. 69 del 1989, art. 12, comma 1, conv. dalla L. n. 154 del 1989, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per omessa motivazione, in quanto non contenente le repliche dell’Ufficio alle deduzioni formulate dal contribuente, richiamando la sentenza n. 4264/2008 di questa Corte, che riguarda la diversa ipotesi dei (superati) coefficienti presuntivi di compensi e ricavi di cui al D.L. n. 69 del 1989, art. 12 non essendo invece prevista per l’accertamento sintetico l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Censura, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima l’applicazione del redditometro ed inesistente il maggior reddito presunto, senza tener conto delle circostanze poste dall’Ufficio a fondamento della presunzione di reddito non dichiarato.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la C.T.R. avuto in considerazione, nell’esprimere le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello, gli elementi specificamente dedotti dall’Ufficio in sede di controdeduzioni.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati.

4.1. Appare censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui, sul presupposto della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, ha ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento, non essendo in esso riportate le repliche dell’Ufficio alle deduzioni formulate dal contribuente. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, sancito per l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 70, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 10, conv. in L. n. 122 del 2010, trova applicazione solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità – nella specie 2003 – sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (ex multis, Cass. n. 11283 del 2016).

4.2. Sussiste, inoltre, il vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente, anche con riferimento al primo motivo di impugnazione, là dove l’Agenzia delle entrate, pur prospettando violazione di legge, lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di appello degli elementi posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione sintetica del reddito.

In appello, come compiutamente riportato in ricorso, l’Agenzia delle entrate ha dedotto che: l’ A. non aveva dimostrato che la propria autovettura era stata acquistata “con i proventi della vendita della precedente auto a benzina”, nè l’uso promiscuo della stessa; il contribuente non aveva prodotto le fatture riguardanti la dedotta circostanza di essere in possesso delle somme necessarie per l’acquisto dell’immobile già molto tempo prima del rogito; la somma di Euro 51.645,69 non era stata fatturata, mentre la mera disponibilità di altre somme non era sufficiente a dimostrare che queste fossero state impiegate per quel determinato incremento patrimoniale.

Tali specifiche circostanze, controverse tra le parti e decisive per il giudizio, non sono state valutate dalla C.T.R. nella decisione assunta, sicchè risulta viziato il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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