Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2314 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 31/01/2020), n.2314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27487-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 88,

presso lo studio dell’avvocato INES POMPEA ARCUDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE URSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

e contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1672/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del’26/06/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n. 1672/01/14 pubblicata il 4 settembre 2014 ha rigettato l’appello proposto da S.S. avverso la sentenza n. 72/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001 applicando i parametri di cui alla L. n. 545 del 1995. La Commissione Tributaria Regionale, confermando il giudizio della Commissione Tributaria di primo grado ha ritenuto legittimo l’accertamento sintetico in questione in presenza di elementi precisi e concordanti comprovati dallo scostamento di oltre un quarto rispetto ai parametri statistici degli studi di settore richiamando la giurisprudenza di questa Corte al riguardo;

Che S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi illustrati da memoria;

Che l’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di poter partecipare all’eventuale discussione pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e ss., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con riferimento all’utilizzo ritenuto illegittimo dello scostamento dai parametri di legge ai fini della determinazione del reddito senza tenere conto della realtà specifica e concreta della situazione reddituale del contribuente; con il secondo motivo si assume omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla minimale attrezzatura aziendale del ricorrente; con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 48 e 41, con riferimento ancora al dedotto indebito utilizzo del metodo sintetico del reddito che dovrebbe essere utilizzato dall’Ufficio finanziario solo in casi estremi;

Che il primo motivo è fondato. Questa Corte ha più volte [N.d.r. testo originale non comprensibile] che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (Cass. Sez. Un. 26635/2009 e successivamente 11633/2013, 17646/2014, 9484/2017, 27617/2018). Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione esclusivamente sullo scostamento dai parametri di cui alla L. n. 545 del 1995, senza considerare la concreta situazione oggettiva accertabile in contraddittorio con il contribuente. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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