Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2314 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25686/2009 proposto da:

V.R. (OMISSIS), V.A.

(OMISSIS) nella qualità di eredi di V.Q.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO

9, presso lo studio dell’avvocato GULLO Alessandra, rappresentate e

difese dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI Clementina, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ALLISTE (LE);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1968/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE

dell’11.11.08, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19 novembre 2008 la Corte di appello di Lecce rigettava l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale della stessa sede da R. e V.A., quali eredi di V.Q.: esse si erano dolute della decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento riconosciuto al loro dante causa soltanto dal 1 gennaio 2005, anzichè dalla domanda amministrativa per la prestazione presentata il 6 febbraio 2004.

Nel respingere l’appello delle odierni ricorrenti, la Corte territoriale ribadiva l’indicata decorrenza della prestazione aderendo alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio; questi, precisava il giudice del gravame, vi aveva evidenziato che la condizione clinica accertata nel corso della visita domiciliare eseguita il 6 marzo 2006, non era stata dichiarata in precedenza, nè era stata constatata nel corso della visita effettuata dalla Commissione Invalidi Civili di Gallipoli del 15 aprile 2004, e non vi era documentazione utile per poter determinare una data anteriore a quella innanzi specificata.

Per la cassazione della sentenza le soccombenti hanno proposto ricorso basato su un motivo.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti denunciano vizio di motivazione e criticano la sentenza impugnata per non aver esaminato tre certificazioni mediche, la prima, in data 29 gennaio 2004 della USL LE/(OMISSIS) di Maglie, attestante “un deterioramento mentale” dell’assistibile oltre a “disorientamento tempo spaziale con episodi confusionali”, la seconda e la terza, entrambe del 23 gennaio 2004, che riferivano la sussistenza per il V., rispettivamente, di una cardiopatia ischemica e di una spondiloartrosi con difficoltà nella semplice deambulazione.

Il ricorso è inammissibile.

Come già osservato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., le ricorrenti limitandosi a richiamare i certificati medici, che esse assumono non essere stati considerati ai fini della doglianza in ordine alla decorrenza della prestazione assistenziale in questione, non hanno adempiuto all’onere posto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 6, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qui applicabile, poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore di detta disciplina.

Detta norma, secondo quanto sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. la sentenza 17 luglio 2008 n. 19766 e quella delle Sezioni Unite 2 dicembre 2008 n. 28547), esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, mentre nella specie non risulta quando e in quale atto delle precedenti fasi di merito quei certificati erano stati prodotti, nè nel presente ricorso si fa riferimento alla loro produzione in sede di legittimità.

Condividendo il Collegio le argomentazioni svolte nella richiamata relazione, alla quale del resto le ricorrenti non hanno replicato, si deve concludere per l’inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese del presente giudizio, quelle concernenti l’INPS, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di Rosetta e V.A., in applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato nel corso dell’anno 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese processuali nei confronti del Comune di Alliste, a cui pure è stato notificato il ricorso per cassazione, non avendo detto ente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari; nulla per le spese nei confronti del Comune di Alliste.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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