Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2314 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2314 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27875-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PALAIIERI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO OPERANIOLLA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1137/7/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 09/05/2016;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MAN Z ON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 25 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Puglia dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
402/15/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva
accolto il ricorso di Palmieri Mario contro l’avviso di accertamento
IRPEF, IVA 2008. La CTR osservava in particolare che la
pronuncia di inammissibilità del gravame agenziale era dovuta alla
mancata produzione della ricevuta di spedizione postale dello stesso,
inadempimento processuale che impediva la verifica sia della
tempestività dell’impugnazione che quella della costituzione
dell’appellante.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, d.lgs. 546/1992, 156, cod.
proc. civ., 2699, cod. civ., poiché la CTR ha dichiarato inammissibile il
suo appello a causa del mancato deposito contestuale alla costituzione
della ricevuta della spedizione postale del medesimo.
La censura è infondata.
Ric. 2016 n. 27875 sez. MT – ud. 21-12-2017
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Rilevato che:

Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del

di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»;
«Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione
in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Nel caso di specie, pur vero che la ricorrente ha depositato
tempestivamente l’avviso di ricevimento della raccomandata
contenente l’appello, tuttavia dallo stesso, riportato per autosufficienza
in corpo di ricorso, non risulta attestata la data di spedizione secondo
Ric. 2016 n. 27875 sez. MT – ud. 21-12-2017
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destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta

le indicazioni rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti
giurisprudenziali.
Tale data infatti è manoscritta dall’Ente impositore che ha spedito il
gravame, mentre risulta dal timbro datario dell’ufficio postale -apposto
sul medesimo avviso di ricevimento- la diversa e successiva data del 3

l’impugnazione scadeva il 2 ottobre 2014 (sentenza appellata depositata
il 17 febbraio 2014).
.‘ confutazione della memoria della ricorrente, va infine rilevato che
non può affatto considerarsi “fatto notorio” la circostanza che una
raccomandata sia necessariamente spedita almeno il giorno prima della
sua ricezione, ben potendo tali fatti verificarsi nella medesima giornata
e non essendovi alcuna evidenza contraria tale da considerarla appunto

notoria” in senso tecnico giuridico, secondo la previsione di cui

all’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.
Ancorchè per ragione di diritto diversa da quella ritenuta nella sentenza
impugnata, il ricorso va dunque rigettato.
Stante il recente consolidamento giurisprudenziale in tema di
ammissibilità dell’impugnazione spedita a mezzo posta, risulta equo
compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ric. 2016 n. 27875 sez. MT – ud. 21-12-2017
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ottobre 2014, essendo pacifico che il termine per proporre

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

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