Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2314 del 30/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Ezio 12,

presso lo studio dell’avv. Gian Ettore Gassani, che la rappresenta e

difende, per procura speciale a margine del ricorso e dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

gegassanni-pec.studiolegalegassani.it e al fax n. 06/3226916;

– ricorrente –

nei confronti di:

Mi.St., elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 28,

presso lo studio degli avv.ti Rossella di Tullio e Peter Ugolini,

che lo rappresentano e difendono, per procura in calce al

controricorso, e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 06/81108503 e agli indirizzi di

p.e.c. rosselladitullio-ordineavvocatiroma.org e

peterugolini-ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

Mi.St., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1945/14 della Corte di appello di Bari, emessa

il 28 novembre 2014 e depositata il 3 dicembre 2014, n. R.G.

1964/13.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra M.R. e Mi.St. il Tribunale di Bari, con sentenza del 21 giugno 2013, ha determinato l’assegno divorzile dovuto dal Mi. alla M. in Euro 5.000, con decorrenza dal mese della pubblicazione della sentenza.

2. Contro tale sentenza ha proposto appello M.R. contestando la data di decorrenza dell’assegno e chiedendone la ride terminazione.

Mi.St. ha proposto, a sua volta, appello incidentale.

3. La Corte d’appello di Bari ha accolto parzialmente l’impugnazione della M. e ha fissato la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data di pronuncia del divorzio. Ha confermato nel resto la decisione di primo grado.

4. M.R. ricorre per Cassazione con quattro motivi di impugnazione.

5. Si difende con controricorso Mi.St. e propone a sua volta ricorso incidentale.

6. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modificazioni, nonchè dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modificazioni, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

8. Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modificazioni, nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

9. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modificazioni, nonchè dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

10. Con il ricorso incidentale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e cioè la stabile convivenza instaurata dalla signora M. con il signor D.G.G. e si chiede che tale circostanza venga valutata alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 1 n. 6855 del 3 aprile 2015 e, sez. 6-1, ord. n. 2466 dell’8 febbraio 2016, secondo cui “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.)

Ritenuto che:

11. Il ricorso principale è inammissibile essendo inteso a contestare la misura dell’assegno sostanzialmente nell’unica prospettiva della appariscente divaricazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi. Laddove invece la Corte di appello, pur accordando piena rilevanza a tale divario economico, ha dato spazio anche ad altre valutazioni e, in primis, all’adeguatezza dell’assegno a garantire alla ricorrente la sostanziale conservazione di un tenore di vita che, sicuramente elevato in relazione alle condizioni economiche del Mi., non è risultato però, all’esito dell’istruttoria, di tale portata da giustificare una misura più elevata dell’assegno mensile di divorzio. Si tratta di una valutazione prettamente di merito non censurabile in questo giudizio in quanto non emessa sulla base di una omessa valutazione di fatti decisivi dato che la Corte distrettuale ha ampiamente valutato le deduzioni ribadite dalla ricorrente nei motivi di ricorso ma le ha ritenute non rilevanti.

12. Il ricorso incidentale è anche esso inammissibile o comunque infondato perchè si basa sull’assunto – che invece la Corte di appello ha ritenuto sfornito di prova – di una convivenza stabile intrapresa dalla M. con un nuovo compagno. Se pure la Corte di appello fa riferimento a una giurisprudenza ormai superata, circa gli effetti della formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge titolare del diritto all’assegno di divorzio, appare chiaramente dalla motivazione che i giudici del gravame hanno anche circoscritto, sulla base delle stesse deduzioni istruttorie del Mi., nell’ambito di una amicizia o, al più, di una relazione sentimentale, il rapporto esistente fra la M. e il D.G.. In altri termini hanno escluso la formazione di una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, e caratterizzata dall’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, idonea ad escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale.

13. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto di entrambi i ricorsi.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che sia il ricorso principale che quello incidentale debbano essere respinti con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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