Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23139 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 19/08/2021), n.23139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3605-2017 proposto da:

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

P.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRO BERTUCCINI, WALTER FIDONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

ENI S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1144/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/11/2016 R.G.N. 88/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Bologna, P.P., premesso di essere stato assunto il 2.5.84 dall’AGIP PETROLI s.p.a. (poi divenuta ENI s.p.a.) con le mansioni di tecnico lavori inquadrato in categoria 2 del c.c.n.l. di settore, lamentava di essere stato demansionato dal gennaio 2009 con l’assegnazione a mansioni di tecnico manutenzione rete, riconducibile alla categoria 3, e dal febbraio 2013 a mansioni di specialista ordini, riconducibile alla categoria 4, chiedeva la reintegra nelle precedenti mansioni ed il risarcimento del danno professionale subito che quantificava in Euro 61.925 sino al momento dell’instaurazione del giudizio.

Resisteva l’ENI s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso, che il Tribunale in effetti rigettava compensando le spese di lite.

La sentenza veniva gravata dal P.; resisteva l’ENI s.p.a.

Con sentenza depositata il 30.11.16, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata ordinava alla società la reintegrazione del P. nelle mansioni precedentemente svolte, condannandola al risarcimento del danno professionale da questi subito dal febbraio 2013 al 2016, quantificato in Euro 21.583 oltre accessori di legge, oltre alla metà delle spese del doppio grado.

Riteneva in particolare la Corte provato il demansionamento dal febbraio 2013 e non applicabile ad esso la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 3. (comma 2: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale; comma 5: Nelle ipotesi di cui al secondo e al comma 4, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ENI s.p.a., affidato ad unico motivo, cui resiste il P. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste l’ENI con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni del c.c.n.l. Energia e Petrolio, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la disciplina collettiva in tema di mansioni nel suo complesso, senza limitarsi ai profili professionali descrittivi delle attività effettivamente svolte dal P., che esprimono solo una parte degli elementi che compongono il complessivo processo di valutazione della correttezza dell’inquadramento.

Il motivo (e l’intero ricorso) è inammissibile.

Ed invero, a parte l’errata indicazione della Corte di merito (Roma, anziché Bologna), esso censura una erronea interpretazione del c.c.n.l. che non è neppure prodotto, in contrasto con l’art. 365 c.p.c. e con il consolidato orientamento di legittimità al riguardo, non consentendo così a questa S.C. di poter valutare la fondatezza o meno della censura. In tal senso da ultimo Cass. ord. n. 6255/19, secondo cui,nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti, ovvero un mero stralcio del documento; cfr altresì Cass. n. 4350/15.

2. Col primo e secondo motivo di ricorso incidentale il P. denuncia una omessa pronuncia in ordine alla sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento.

I motivi sono fondati, posto che la Corte di merito, pur riconoscendo il danno patrimoniale da demansionamento, non si è pronunciata minimamente sul richiesto danno non patrimoniale (per lesione della personalità e di tutela dell’immagine e dignità professionale) richiesto sin dal primo grado, con reiterazione in appello, come analiticamente dedotto dal P. e giammai contestato.

3. Col terzo motivo del ricorso incidentale il P. si duole della liquidazione delle spese effettuata dalla Corte felsinea, in tesi inferiore ai minimi tabellari.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso incidentale.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed accoglie il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, restando assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

 

 

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