Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23139 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10655/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Etruria 44,

presso lo studio dell’avvocato Pensiero Anna rappresentato e defeso

dall’avvocato Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/01/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/1/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Firenze in ordine alle istanze avanzate da S.S. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Bangladesh aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze di essersi allontanato dal proprio paese in quanto orfano e senza alcun legame familiare nella terra d’origine. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 2 Costituzione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità del ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria e non ha applicato i principi di cooperazione istruttoria in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente ritenendolo non credibile.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte non ha tenuto conto della situazione a cui andrebbe incontro il ricorrente in caso di ritorno in Bangladesh.

Il ricorso proposto che si articola in due motivi nei quali si chiede la protezione umanitaria è inammissibile.

Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere, invero, l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine. A tal fine non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che l’istante non ha alcun legame affettivo in Italia, avendo la sua famiglia nel paese di origine. Il fatto che il medesimo abbia perso i genitori ed abbia vissuto l’infanzia nell’orfanotrofio, peraltro, quand’anche fosse reale, non comporta che, nella comparazione tra due paesi, il rientro in patria si traduca, per questo solo fatto, in una privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile. Nessun rilievo specifico – non essendo sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza – può, inoltre, attribuirsi, come correttamente ha ritenuto il giudice di appello, all’eventuale radicamento lavorativo dell’immigrato in Italia (Cass. 4455/2018).

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che sui liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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