Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23139 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER

LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONARDI

PIETRO, GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADA BRESCIA – VERONA – VICENZA – PADOVA SPA (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA GRIGOLI, FEDERICA FORESTI, giusta

procura speciale in calce al ricorso passivo notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1142/2010 del TRIBUNALE di BRESCIA del

18.11.2010, depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui;

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria della resistente osserva:

con istanza-ricorso notificato il 13.12.2010, la sig.ra V. V. ha proposto regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. avverso il provvedimento del 18.11-7.12.2010, con la quale il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Verona.

Assume la ricorrente, a sostegno dell’impugnazione, che nonostante tutti i contratti a termine intercorsi tra lei e la Autostrada BS-PD S.p.A. fossero stati stipulati a (OMISSIS) presso l’unica sede legale di quest’ultima sita in Via (OMISSIS) e nonostante al momento della cessazione dell’ultimo contratto a termine del 15.05.2009 e, in ogni caso, negli ultimi tre mesi di lavoro (dall’1.06.2009 al 31.08.2009) avesse prestato servizio esclusivamente presso la stazione autostradale di (OMISSIS), notoriamente rientrante nella competenza giurisdizionale territoriale di Verona, il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente declinato la propria competenza territoriale, in quanto:

1) La ricorrente sarebbe stata, in occasione della stipula del primo contratto a termine del 20.06.2007, assegnata alla stazione autostradale di (OMISSIS) (viceversa rientrante nella competenza territoriale di Brescia) quale formale “sede di lavoro” che, quindi, sarebbe conseguentemente divenuta – a suo dire – la sua dipendenza “definitiva, per sede e per anzianità”;

2) ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e, in particolare, per l’applicazione del foro della dipendenza aziendale, rileverebbe – a suo dire- la sede cui era inizialmente addetto il lavoratore (“in occasione della prima stipula”), essendo decisiva “non la conclusione del rapporto… ma la reale e originaria dipendenza per decorrenza e assegnazione mediante conversione del contratto”;

3) in ogni caso – sempre a suo dire -, anche volendo identificare il suddetto foro nella dipendenza ultima e/o di destinazione (ovvero la sede cui il lavoratore era addetto e prestava effettivamente la propria opera alla fine del rapporto di lavoro), ciò non potrebbe valere per l’ipotesi di una pluralità di contratti a termine assertivamente nulli essendo impossibile “… individuare la fine del rapporto (che infatti non finisce ma prosegue)” e dovendosi accertare “…la sussistenza, fin dall’origine dedotta, di un rapporto (iniziato) unico che non ha mai avuto termine”.

Il ricorso, avverso il quale resiste la Autostrada BS-PD S.p.A., è palesemente infondato.

Invero – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto, cui fa riferimento l’art. 413 cod. proc. civ., non può intendersi il luogo in cui abbia avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa, ove questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto (Cass. n. 2858/1985).

Più in dettaglio, sul punto, va osservato – alla stregua della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 6218/2003) – che il luogo ove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento per individuare il giudice territorialmente competente, utilizzabile – stante il chiaro disposto legislativo – soltanto quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, (Cass. 21 maggio 1998 n. 5098, 23 luglio 2001 n. 10006).

Avendo il tribunale di Brescia correttamente riconosciuto la competenza del Tribunale di Verona nella cui circoscrizione – come è pacifico – sono sorti i vari rapporti di lavoro, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidato come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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