Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23138 del 14/11/2016

Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 14/11/2016), n.23138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12421/2013 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. VAL D’OSSOLA

25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LEONTI;

– ricorrente –

e contro

SERIT SICILIA SPA, COMUNE PACHINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 437/2012 del TRIBUNALE DI SIRACUSA sezione

distaccata di AVOLA, depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto in sub

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 424/2010 il Giudice di Pace di Pachino accolse il ricorso proposto I.G. in contraddittorio col Comune di Pachino e la SERIT Sicilia spa – contro una cartella di pagamento per Euro 252,00 (contravvenzione al C.d.S.).

L’appello della Serit Sicilia spa (Agente incaricato della riscossione) venne accolto con sentenza 29.10.2012 dal Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola che, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarò l’inammissibilità del ricorso perchè, in mancanza di prova documentale della data di notificazione della cartella, l’eccezione di tardività del ricorso doveva ritenersi fondata e perchè l’ordinanza 3.8.2010 non risultava comunicata alla Serit, successivamente non comparsa, sicchè l’irregolarità non poteva ritenersi sanata.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre I.G. con quattro motivi.

Il Comune di Pachino e la Serit Sicilia spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 615 c.p.c., rimproverando al Tribunale di avere errato a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza di prova della tempestività del suo deposito: rileva in proposito che il Giudice di Pace, ordinando il mutamento del rito, aveva qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., norma che non prevede termini di decadenza.

1.2. Col secondo motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione sulla questione della tardività del ricorso. In particolare, rileva la ricorrente che il giudice di appello non ha inteso motivare sulla scelta dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sebbene il mutamento del rito effettuato dal giudice di prime cure;” così si legge testualmente, ndr). “Nè tanto meno si può ipotizzare di dedurre” – prosegue censura “una qualche motivazione, ancorchè sintetica, allorquando rileva che la Serit Sicilia legittimamente si lagnata della mancata comunicazione dell’ordinanza istruttoria di mutamento del rito, del 3.8.2010, mera considerazione incidentale, sebbene foriera (indiretta?) dell’accoglimento dell’appello”.

1.3 Col terzo motivo si lamenta violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, seguito dell’intervento abrogativo della Corte Costituzionale con sentenza n. 280/2005) della L. n. 156 del 2005. Si duole in particolare la ricorrente della omessa declaratoria di prescrizione della cartella per tardiva notifica della stessa.

1.4. Col quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta infine la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, contestando ancora l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla Serit in appello, rilevando di avere proposto opposizione per la parte relativa alle sole contravvenzioni al codice della strada: a suo dire l’errore nascerebbe dal fatto che in unica busta le furono notificati diversi ruoli.

2 Il primo motivo che poggia esclusivamente sulla inapplicabilità dei termini di cui alla L. n. 689 del 1981, per l’intervenuto mutamento del rito disposto con ordinanza resa fuori udienza dal Giudice di Pace – deve ritenersi infondato perchè non viene assolutamente censurata l’affermazione del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione alla Serit dell’ordinanza fuori udienza 3.8.2010 (con cui era stato disposto il mutamento del rito) non aveva sanato la relativa irregolarità.

E’ divenuta così definitiva la ulteriore ratio del tutto autonoma utilizzata dal Tribunale per privare di efficacia il provvedimento di mutamento del rito, a fronte di un ricorso che su tale questione si rivela privo di specificità.

Restano pertanto assorbite le altre censure.

La mancanza di attività difensiva delle controparti esonera la Corte dal pronunciare sulle spese.

Considerato però che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA