Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23138 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IL PELAGONE SOCIETA’ IMMOBILIARE DI COSTRUZIONI E GESTIONI SRL, in

persona dell’Amministratore delegato, IL PELAGONE ESERCIZI

ALBERGHIERI SRL, in persona del legale rappresentante, TOSCANA GOLF

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO

GREZ E ASSOCIATI, rappresentate e difese dall’avvocato LOSCH SUSANNA

MARGARETHA giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

coontro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato BENCINI FRANCESCA

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1536/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui;

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria della parte ricorrente, osserva:

Con sentenza del 18/11-16/12/2008, il Tribunale di Grosseto, all’esito di istruttoria testimoniale, ha parzialmente accolto le domande di C.L., dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 25/10/2002 dalla srl “Il Pelagone società immobiliare di costruzioni e gestioni” e condannando quest’ultima e la srl il “Pelagone Esercizi Alberghieri” nonchè la “Toscana Golf srl, in quanto facenti parte dello stesso gruppo, a pagare a ciascuno dei suddetti lavoratori un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità di retribuzione, a fronte dell’aliunde perceptum, superiore all’intero importo risarcitorio, L. n. 300 del 1970, ex art. 18 oltre all’indennità di quindici mensilità di retribuzione globale di fatto in sostituzione della reintegrazione.

In particolare, il Tribunale è giunto a tali conclusioni dopo aver rilevato che il C., impiegato di 1 livello, aveva di fatto prestato la sua attività per tutte le società del gruppo – la cui unitarietà emergeva da una serie di elementi, tra i quali un contratto integrativo aziendale con l’indicazione di un’unica complessiva azienda quale parte stipulante – svolgendo anche compiti di responsabile della sicurezza ex L. n. 626 del 1994 per tutte le società del gruppo, nonchè di responsabile HACCP ex L. n. 155 del 1997 per la società alberghiera, ed interessandosi della manutenzione delle stesse. Ha quindi ravvisato l’illegittimità del licenziamento posto che nella relativa lettera si faceva riferimento alle esigenze di riduzione del personale, per calo dei profitti, della società di cui erano formai niente dipendenti e non anche delle altre del gruppo, delle quali peraltro non erano state neppure dimostrate analoghe difficoltà, nonchè all’impossibilità di impiegarli in attività diverse presso la prima di dette società e non nelle altre. Ha però respinto la domanda per mobbing, non ravvisandone gli estremi.

Avverso tale sentenza le suddette tre società hanno proposto appello, denunciandola quale ingiusta e chiedendone la riforma, con la reiezione delle domande avversarie.

Costituitisi in giudizio, il C. ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 17/11-23/12/2009, l’adita Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, osservando che, non solo dall’istruttoria testimoniale, ma anche dalla documentazione prodotta era emersa conferma delle prestazioni rese dall’appellato per attività riconducibili anche alle altre due società. Detta pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione dalle tre società, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

Punto centrale della controversia è costituito dalla ravvisabilità o meno nella fattispecie di cui è causa di un’unica azienda comprendente tutte e tre le società (Il Pelagone Immobiliare di Costruzioni e Gestioni srl, Il Pelagone Esercizi Alberghieri srl, Toscana Golf srl). Ed infatti, in relazione a tale profilo le società denunciano, con il primo motivo di ricorso, insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo una incongruità logico- giuridica, per essere la Corte di merito pervenuta alla decisione mediante argomentazioni illogiche ed interpretando le risultanze istruttorie in maniera approssimativa e contraddittoria.

Sennonchè, correttamente la Corte d’Appello, riprendendo il ragionamento compiuto dal Giudice di primo grado, ha accertato la configurazione, tra le tre società oggi ricorrenti, di un gruppo di imprese, legato da un collegamento economico e funzionale, ravvisando pertanto un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa l’applicabilità, nel caso di specie, della tutela reale.

La correttezza di tale valutazione, argomentata sulla base dell’acquisito materiale probatorio, si riflette, rendendolo privo di consistenza, sul secondo motivo di ricorso, con cui viene censurata la sentenza impugnata nel senso che, ove venisse riconosciuta l’illegittimità della stessa con riguardo alla questione della dimensione aziendale, ossia dell’unico complesso imprenditoriale, ne deriverebbe la legittimità dei licenziamenti, con conseguente violazione di legge per falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e mancata applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 2.

Privo di fondamento risulta, infine, il terzo motivo con cui, reiterandosi le ora richiamate violazioni di legge unitamente ad omessa motivazione, si sostiene che, avendo accertato la sentenza di secondo grado la sussistenza di un unico centro imprenditoriale, anche l’interconnessione di interessi e strutture aziendali doveva essere tale da dovervi riconoscere la completa unitarietà delle società operanti riconducibile ad una sola azienda. Ciò porterebbe a ritenere che la lettera di licenziamento inviata dalla Pelagone Immobiliare doveva essere interpretata come provvedimento adottato dall’azienda nel suo complesso e le motivazioni addotte pertanto dovevano essere riferite al complessivo gruppo di imprese. Invece, la sentenza, riconducendo la lettera di licenziamento solamente alla Pelagone Immobiliare, finirebbe in tal modo per operare un’indebita forzatura. Non sembra che il rilievo possa avere carattere dirimente, in quanto, per un verso, ben poteva e doveva il licenziamento essere intimato dalla sola Pelagone Immobiliare, essendo essa la società (pur facente parte del gruppo) di cui era formalmente dipendente il C., mentre, per altro verso, come rimarcato dal Giudice d’appello, nessuna prova detta società, cui spettava il relativo onere, aveva offerto, nel corso del giudizio, circa la sussistenza dei motivi di licenziamento e della impossibilità di reimpiego del lavoratore in una società appartenente al gruppo di imprese.

Non risultando sussistere i denunciati vizi e apparendo corretto l’iter argomentativo adottato dalla Corte d’appello a sostegno delle sue conclusioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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