Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23137 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 744/2016 proposto da:

Simest – Società Italiana per le Imprese all’Estero s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Gramsci n. 22, presso lo studio

dell’avvocato Gianluigi Iannetti, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tommaso

Manferoce, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Dè Micheli,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 10067/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositato

il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Simest ha presentato domanda di insinuazione al passivo del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS), chiedendo l’ammissione in privilegio del proprio credito D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9.

A fondamento della propria richiesta ha posto la compiuta erogazione di un finanziamento agevolato ai sensi della L. n. 133 del 2008, art. 6, comma 2, lett. c, con provvista rinvenuta nel fondo rotativo istituito dalla L. n. 394 del 1981. Ha aggiunto che la società beneficiaria si era resa inadempiente sin dalla prima rata del dovuto rimborso, come scaduta nel giugno 2012; di avere diffidato la stessa a pagare l’insoluto con lettera raccomandata del luglio 2012; che, in risposta, la società aveva comunicato di avere presentato nel medesimo mese di luglio domanda di concordato preventivo avanti al Tribunale di Padova; che, in replica, si era avvalsa, con comunicazione del dicembre 2012, della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di finanziamento, così “intimando la risoluzione del contratto di finanziamento” per inadempimento.

2.- Il giudice delegato ha disposto l’ammissione del credito preteso da Simest al chirografo, escludendone la natura privilegiata.

La società ha proposto opposizione L. Fall., ex artt. 98 e segg., avanti al Tribunale di Padova. Che la ha respinta con decreto depositato in data 24 novembre 2015.

3.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che, per il riconoscimento del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, “non è sufficiente che si discuta di un finanziamento reso a sostegno delle imprese”: occorre, invece, che si tratti di “crediti concessi nel rispetto della normativa del 1998 e sorti per effetto della revoca del finanziamento disposta per effetto di specifici eventi”.

Ciò nella specie non avviene – ha argomentato il decreto – per una serie di ragioni.

4.- In questa prospettiva si è in primo luogo osservato che la norma del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 3, stabilisce la necessità di una “istruttoria prodromica al finanziamento (“gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale”)”. E si è in via consecutiva affermato che “Simest non risulta avere effettuato alcuna specifica istruttoria prima dell’erogazione del finanziamento: nulla di specifico ha infatti dedotto e dimostrato al riguardo l’opponente”.

In secondo luogo, si è rilevato che nel concreto non risulta configurabile una “revoca ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 4”: nei fatti, l’opponente si è limitato a “precisare” con comunicazione trasmessa in epoca successiva all’avvenuta ammissione della domanda di concordato preventiva presentata dalla (OMISSIS) – che il “contratto doveva intendersi risolto di diritto”, sulla base della disciplina predisposta nel contratto di finanziamento.

La risoluzione del contratto per inadempimento in sè non equivale – così si è inteso puntualizzare – alla revoca del finanziamento. Dal canto suo, l’art. 9 “non menziona tra le cause giustificatrici del privilegio” la risoluzione del contratto; nè il “mero inadempimento dell’obbligo di rimborso può giustificare la revoca del finanziamento” e dunque legittimare l’opinione dell’essersi in concreto “verificata un’ipotesi di revoca ai sensi dell’art. 9, comma 3”.

Comunque – ha soggiunto ancora il decreto – la stessa circostanza che nella specie si sia verificata una risoluzione di diritto del contratto è da assumere con “formula dubitativa”, attese le “ulteriori difese svolte dal Fallimento in ordine alla illegittimità e inopponibilità della risoluzione invocata dal creditore dopo la domanda di concordato, cui devono farsi retroagire gli effetti del fallimento, dichiarato in sede di diniego di omologa del concordato e quindi pacificamente in regime di consecutio delle procedure concorsuali”.

5.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Simest ha proposto ricorso, presentando un motivo di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il motivo di ricorso è stato intestato nei seguenti termini: “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 (ex art. 360 c.p.c., n. 3); dell’art. 12 preleggi, nonchè dell’art. 2745 c.c., perchè il Tribunale di Padova ha stabilito che il credito di restituzione del finanziamento agevolato erogato da Simest nella qualità e a valere sul fondo pubblico ex L. n. 394 del 1981, non gode del privilegio generale stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, commi 4 e 5, nell’ipotesi di inadempimento contrattuale e/o decadenza del beneficio del termine (in seguito alla proposizione del ricorso per concordato preventivo), in mancanza di un provvedimento di revoca della agevolazione”.

7.- Nel suo contenuto, il motivo rappresenta uno sviluppo articolato, che si snoda secondo le proposizioni qui di seguito riportate.

Una prima censura riguarda il tema dell’istruttoria relativa alla concessione del finanziamento agevolato alla società poi fallita. Rileva in proposito il ricorrente che il “giudice a quo ha omesso di apprezzare che l’attività istruttoria della Simest è stata comprovata documentalmente attraverso il deposito e il richiamo della delibera del Comitato dell’11 ottobre 2011, nel quale è richiamata la relazione istruttoria necessaria per la Delibera assunta dal “comitato agevolazione” di concessione dell’intervento agevolativo (all. 7 domanda di insinuazione)”.

Una seconda osservazione attiene alla ratio della norma dell’art. 9, che si assume sia “quella della tutela in sede esecutiva dei crediti dello Stato per la restituzione6delle risorse impiegate a valere, nella specie, sul fondo pubblico L. n. 394 del 1981, ex art. 2”. Si tratta, in altri termini, di una normativa che persegue in via diretta e immediata interessi di natura pubblicistica.

Il terzo rilievo è che la “revoca presupposta dell’art. 9, comma 1 (c.d. revoca pubblicistica e/o amministrativa) è rappresentativa di una situazione soggettiva di interesse legittimo”, che coincide con la fase statica del procedimento di attribuzione dell’agevolazione pubblica”. Diversamente avviene nella disposizione dell’art. 9, comma 4: questa, invece, “si riferisce alla fase successiva alla concessione dell’agevolazione (c.d. fase dinamica)”, che “presuppone un provvedimento ablativo fondato sulla esclusiva violazione di diritti soggettivi (dell’altra parte contrattuale)”, venendo a concerne un inadempimento contrattuale”. La controversia in essere – si rappresenta inoltre – “riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione cui è conseguita la risoluzione o revoca privatistica – cui si riferisce dell’art. 9, comma 4 – a causa dell’inadempimento degli obblighi contrattuali dell’impresa”.

La quarta osservazione si condensa nelle affermazioni che l'”inadempimento di (OMISSIS) non è contestato” e che “l’impresa beneficiaria immediatamente dopo l’erogazione del finanziamento si è resa contrattualmente inadempiente, non avendo rimborsato la prima rata, di preammortamento”, già prima della presentazione della domanda di concordato, poi non omologato.

8.- Esposto lo svolgimento del motivo di ricorso, va adesso riscontrato che questo viene a compendiarsi in due distinti, e autonomi, ordini di critiche.

Nella sua prima parte, esso aggredisce il decreto in punto d’istruttoria del finanziamento, che la pronuncia esclude sia stata compiuta. Nella sua seconda parte discute il significato e la concreta rilevanza dell’operata risoluzione di diritto del contratto, che il Tribunale ha ritenuto non comportare la revoca che viene considerata nel contesto del D.Lgs. n. 123 del 1998.

Ora, per quanto il ricorso risulti per intero intestato nel vizio di violazione di legge, la prima sua parte risulta in modo univoco indirizzata lungo il crinale del vizio di omesso esame di fatto decisivo: nei fatti, si lamenta il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una circostanza rappresentata in modo documentale (cfr. il secondo capoverso del precedente n. 7). Questa parte del motivo deve dunque essere riqualificata, secondo il principio di diritto per cui “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass., 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036).

Ciò detto, si tratta ora di procedere al distinto esame delle due censure formulate dal ricorrente.

9.- La prima parte del motivo di ricorso risulta fondata.

L’omesso esame della Delibera del comitato agevolazioni, come rappresentata in termini documentali, emerge diretto, infatti, dal testo del decreto, che – trascurando del tutto di prenderlo in considerazione – senz’altro dichiara che l’opponente non ha effettuato produzioni e deduzioni in materia.

Non può dubitarsi, poi, della (potenziale) decisività dell’esame della detta circostanza nel contesto dello sviluppo motivazionale del decreto impugnato: posto che questo viene in modo esplicito a legare il “rispetto della normativa del 1998” – quale assunto presupposto del riconoscimento del privilegio alla sussistenza di un’istruttoria a supporto del credito agevolato nel concreto concesso.

In proposito resta da aggiungere, per completezza, come i rilievi approntati dal decreto in punto di rilevanza dell’istruttoria a servizio del finanziamento appaiano comunque (in sè stessi, cioè) non sufficienti. Nei fatti, il decreto si affida esclusivamente al disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 3, comma 1 (“gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale”): senza considerare, tra le altre cose, che i tre “moduli organizzativi” previsti dalla normativa presentano, tra loro, differenze procedimentali particolarmente sensibili (cfr., per i rispettivi moduli, le norme degli artt. 4, 5 e 6).

10.- Anche la seconda parte del motivo appare fondata.

La giurisprudenza di questa Corta è ormai consolidata – va osservato in proposito – nel ritenere che gli interventi pubblici di sostegno all’economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di tratto pubblicistico.

La deviazione dello scopo, così come anche l’inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame presupposto della revoca del beneficio erogato.

Pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, può dunque incidere su quest’ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato.

Tale ricostruzione si regge e giustifica – si è anche precisato – con le finalità proprie dei finanziamenti in discorso e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per potere realizzare l’interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli obblighi assunti.

Su tutti questi aspetti si vedano, tra le altre, in particolare le pronunce di Cass., 20 settembre 2017, n. 21841; di Cass., 20 aprile 2018, n. 9926; di Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 10 febbraio 2020, n. 11122; Cass., 16 luglio 2020, n. 15199.

11.- A svolgere la prospettiva, che così è stata tracciata, segue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca c.d. amministrativa perchè possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9. Questa garanzia accede, per l’appunto, al credito che scende dal negozio di diritto privato innestatosi sulla base del procedimento di individuazione e riconoscimento del contraente destinatario del beneficio pubblico.

Anche su questo punto, in effetti, la giurisprudenza di questa Corte risulta ormai consolidata. Tra gli altri arresti si vedano, in specie, quelli di Cass., 30 gennaio 2019, n. 2663, nonchè di Cass., 9 marzo 2020, n. 6508.

Nella prospettiva così adottata, nessun dubbio può porsi in relazione alla idoneità ad integrare gli estremi della “revoca” prevista dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all’art. 1456 c.c., comma 2, come pure della diffida di cui art. 1454 c.c. (per questi aspetti si veda anche la già citata pronuncia di Cass., n. 2663/2019, con riguardo a una fattispecie concreta per taluni aspetti sovrapponibile a quella presente) ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell’art. 1186 c.c..

12.- Da rilevare è, piuttosto, che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “l’Amministrazione, nel revocare il contributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale”. L’Amministrazione si limita, in realtà, ad “accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge”, senza che l’atto di revoca abbia a possedere una qualche valenza costitutiva. Di conseguenza, la revoca “resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa” beneficiaria (cfr. su questi punti Cass. SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763; Cass., 12 maggio 2017, n. 11928; Cass., 31 maggio 2017, n. 13751; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510; Cass., 23 maggio 2018, n. 12853; nonchè Cass., n. 2664/2019).

In effetti, posto che la figura del privilegio riceve giustificazione nella “causa del credito” che va ad assistere (art. 2745 c.c.), nella materia in discorso la stessa non può che trovare la propria radice prima nella concessione dell’intervento pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di “sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive” (D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 1). E così assistere il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio (cfr., per questi aspetti in generale, Cass., 20 aprile 2018, n. 9926; Cass., 15 maggio 2018, n. 11878).

13.- La peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone, insomma, di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante il sorgere del privilegio a supporto del credito di restituzione.

Con la conseguenza, in via ulteriore, che la revoca dell’intervento, che è presa considerata dalla norma del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, risulta in via primaria assolvere – come del resto già traspare dal testo del comma 5 di questa disposizione – alla funzione di rendere senz’altro attuale ed esigibile il credito di restituzione di cui all’intervento, con la connessa applicazione del privilegio ivi previsto.

14.- In conclusione, il ricorso dev’essere accolto. Va pertanto cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e inviala controversia al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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