Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23137 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 960/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53

(tel. 06.86203950) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo

rappresentato e difeso dall’avvocato T.M.C.;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 27/3/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle istanze avanzate da R.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia di essere fuggito dal proprio paese a causa di litigi con i propri fratelli per motivi ereditari. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019) -è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivatamente escluso che il ricorrente sia credibile, quanto ai motivi che lo hanno indotto ad abbandonare il suo Paese, avendo il medesimo allegato esclusivamente una vicenda ereditaria privata, in relazione alla quale il medesimo ha instaurato un giudizio civile, mostrando – in tal modo – di nutrire fiducia nello Stato di provenienza, nella giustizia del suo Paese e nella polizia, alla quale ha denunciato i suoi cugini, parti nel predetto giudizio. Nel motivo di ricorso, l’istante non ha evidenziato di avere sottoposto ai giudici di merito particolari situazioni di vulnerabilità, diverse dalla predetta vicenda, limitandosi a richiamare la stessa e ad effettuare un generico riferimento alla situazione di violazioni di diritti umani nel suo Paese, del tutto ininfluente in relazione alla vicenda narrata.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna alle spese in favore del controricorrente.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che sui liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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