Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23137 del 14/11/2016

Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 14/11/2016), n.23137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18305/2012 proposto da:

C.I., CNTVNI47D62C294K, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Delle Milizie 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO LUCIO

LANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GIUGGIOLI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO DANZI, come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Lania, che si riporta agli atti e alle conclusioni

assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Alessandro Pepe, che

conclude per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con atto di citazione notificato in data 19.11.2002, C.I. conveniva a giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio di (OMISSIS) affinchè venisse dichiarato il proprio diritto di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato e di non pagare le spese relative. Con una seconda causa – riunita alla prima – l’attrice impugnava la Delib. 14 gennaio 2003, con la quale era stata rigettata la sua richiesta di essere esonerata dal pagamento delle spese del servizio di riscaldamento per gli anni 2001-2002 e 2002-2003”.

2. “Il primo giudice, non assunta istruttoria, con sentenza n. 10851/06, ritenuto che il distacco dall’impianto centralizzato era consentito solo qualora non vi fosse stato aggravio di spese e cattivo funzionamento dell’impianto, ritenuto, inoltre, che alle valide argomentazioni dell’attrice – supportate da un parere tecnico di parte – il Condominio non aveva opposto alcuna sostanziale diversa prospettazione tecnica limitandosi a contestare quanto affermato da parte avversa, ritenuto che pertanto non poteva ritenersi un argomento valido quello secondo cui il costo del servizio di riscaldamento centralizzato era aumentato successivamente al distacco, potendosi attribuire, tale effetto, al cresciuto aumento dei costi del combustibile, ritenuta, infine, non accoglibile la richiesta di restituzione delle somme pagate negli anni diversi dal 2002 – 2003 perchè le Delib. assembleari relative non erano state impugnate, così provvedeva: a) dichiarava la legittimità del distacco di C.I. dall’impianto centralizzato di riscaldamento del Condominio di (OMISSIS), dichiarando altresì che l’attrice non era tenuta al pagamento delle spese a ciò inerenti, b) dichiarava la nullità della Delib. 14 gennaio 2003, relativamente ai punti 2 e 4 dell’odg nella parte in cui addossava anche all’attrice gli oneri correnti di riscaldamento; d) condannava il Condominio a rimborsare le spese di giudizio”.

3. “Avverso la sentenza sopra indicata, proponeva impugnazione il Condominio, evidenziando la violazione dei principi in tema di onere della prova perchè il primo giudice aveva posto a base della decisione un’asserita mancata indicazione da parte del Condominio di un eventuale “inconveniente generale del distacco” smentita dagli atti di causa ed in particolare dai consuntivi prodotti in primo grado; inoltre, la relazione prodotta dalla controparte non conteneva “alcun dato scientifico e/o tecnico idoneo a supportare le ex adverso pretese” con particolare riguardo all’affermazione in base alla quale il riscaldamento dell’ultimo piano sarebbe stato idoneo ad evitare dispersioni termiche. Si costituiva in giudizio C.I., chiedendo la reiezione dell’appello avversario e confermando le istanze istruttorie già esposte nel giudizio di primo grado”.

B. La Corte locale accoglieva l’appello del Condominio.

1. Riteneva fondato il primo assorbente motivo (relativo all’onere della prova), non avendo il condomino provato le condizioni necessarie per il distacco.

C. Impugna tale decisione la signora C. che articola due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Ha errato la Corte di appello perchè non ha considerato che “nessuna controdeduzione sull’insussistenza di squilibri termici dell’impianto è stata mai operata” dal Condominio e ha ignorato “il fatto (pacifico in atti) che l’appartamento della signora C. è l’unica unità immobiliare all’ultimo piano sovrastante i tre appartamenti ubicati al settimo piano” con la conseguenza che se si riscalda una minor superficie,… l’intero ultimo piano, si spende di meno”. Inoltre, il Condominio, da un lato, “non ha mai contrapposto che è aumentata la quantità del combustibile consumato, essendosi limitato a dedurre che i consuntivi offerti in giudizio attesterebbero un incremento dei costi” e dall’altro “ha immotivatamente ignorato ulteriori fatti notori; segnatamente che il consumo dipende anche dal clima che varia di anno in anno e che nell’arco temporale esaminato (1998 – 2003) il prezzo del combustibile ha subito un notevole incremento”. Infine, la Corte territoriale ha anche errato nel ritenere che “le spese di riscaldamento nell’arco temporale in esame 1999/2002 sono state “registrate in costante aumento”, posto invece che dai dati contabili in atti risultava diversamente.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

La Corte di appello ha errato a non dare ingresso alla CTU richiesta perchè l’istanza era stata avanzata per accertare che dal “divisato” distacco non è derivato alcun aggravio di spese per i condomini che hanno continuato a usufruire dell’impianto centralizzato (in termini di consumo del combustibile e dei maggiori oneri per il funzionamento del medesimo impianto) con indagine estesa alla verifica se l’asserito incremento di spesa, riferito peraltro a due soli esercizi gestionali, sia piuttosto da correlare al cambio del combustibile e all’aumento del relativo prezzo; del pari l’accertamento peritale è stato domandato per verificare i non meglio individuati pregiudizi al regolare frazionamento dell’impianto centralizzato ili termini di squilibri termici e di dispersione di calore, oggetto di assiomatica deduzione da parte del condominio”. Osserva che nel caso di specie “sia la prova del risparmio di spesa per il condominio sia la prova dell’insussistenza di squilibri termici all’impianto centralizzato non può che fornirsi attraverso un’indagine tecnica”. In ogni caso, la ricorrente, con la sua perizia di parte, “ha fornito molteplici elementi che avrebbero comunque dovuto essere sottoposti al vaglio di un esperto dotato di specifiche conoscenze tecniche”, in particolare evidenziando che: a) il distacco dell’8^ piano, riscaldato autonomamente, avrebbe ridotto “notevolmente le dispersioni termiche del piano sottostante”; b) era necessario sottoporre a valutazione anche le spese sostenute dal Condominio nelle varie annualità posto che evidenziavano una diminuzione dei costi (“il consuntivo 2001/2002 espone un onere di Lire 139.137.316 e, operando un rapido raffronto con il rendiconto 1998/1999, che indica una spesa di Lire 164.480.888, la diminuzione è pari a Lire 23.343.372; il “calo” della spesa è ancora più evidente (= Lire 43.046.061) se lo si compara con l’onere indicato nel consuntivo 1999/2000 che espone all’uopo un onere di Lire 184.183.377″).

B. La motivazione della Corte di appello.

Prima di esaminare i motivi è opportuno riportare la motivazione della Corte locale, che così motiva in punto prova del diritto al distacco.

La Corte territoriale afferma che “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006 (Rv. 387727)”. Nel caso di specie, rileva ancora la Corte “non risulta che l’appellata abbia provato la sussistenza dei requisiti sopra descritti, idonei a legittimare una rinuncia unilaterale all’uso del riscaldamento centralizzato e che, cioè, in conseguenza del distacco, non si sia verificato un aggravio degli oneri del servizio di cui hanno continuato a godere i condomini, sia sotto il profilo dello squilibrio del regolare funzionamento dell’impianto sia con riguardo alle spese di riscaldamento”. Aggiunge che “il parere tecnico allegato dalla C. in primo grado non chiarisce in che misura il distacco dall’impianto centralizzato da parte dell’appellata C. – abitante all’ottavo e ultimo piano – avrebbe portato ad un “risparmio” per l’intera collettività condominiale. Tale parere – privo degli specifici e necessari dati tecnici – si limita infatti ad a fermare che, per effetto del distacco, l’appartamento dell’appellata avrebbe raggiunto un’adeguata temperatura rispetto a quella precedentemente rilevata e che, per effetto della sua istallazione, si sarebbe verificata una riduzione delle dispersioni termiche del settimo piano. Orbene, trattandosi di mere opinioni non sopportate dai necessari dati tecnici, il parere in esame non può essere ritenuto valido per giustificare l’assunto della parte appellata, tanto più che esso potrebbe, in ipotesi, essere ritenuto idoneo a costituire un principio di prova per l’insussistenza dello squilibrio termico derivante dal distacco e non anche per escludere l’aggravio degli oneri incombenti sui restanti condomini, per il quale sussiste, invece, la prova contraria e, cioè, che successivamente al distacco della C., le spese di riscaldamento, lungi dall’essere diminuite, sono state, al contrario, registrate in costante aumento (cfr. consuntivi degli anni 1999/2002 prodotti dal Condominio)”.

La Corte locale infine rileva che non era “possibile accedere alle richieste istruttorie della parte appellata che, oggi, rinnova la richiesta di CTU già avanzata in primo grado, formulando un quesito da ritenersi puramente esplorativo perchè tendente ad accertare fatti rimasti indimostrati e neppure chiaramente allegati”.

C. Il ricorso è fondato quanto al secondo assorbente motivo.

La ricorrente aveva fornito un principio di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il legittimo distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato quanto all’insussistenza dello squilibrio termico. Anche quanto all’andamento dei costi aveva fornito elementi (aumento dei costi del combustibile, andamento delle spese, dichiarazione tecniche provenienti dalla società incaricata della manutenzione), che richiedevano un approfondimento tecnico. La motivazione fornita dalla Corte locale, per giustificare il diniego di CTU in una materia connotata da specificità e tecnicità, risulta non adeguata, non avendo chiarito la Corte perchè, a fronte degli elementi forniti, specie sulla corretta quantificazione delle spese, risultava invece provato un loro incremento, dovendosi comunque in ogni caso accertare l’effettivo squilibrio termico, a fronte del distacco dell’intero ultimo piano, che sarebbe stato autonomamente riscaldato.

D. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, che va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che valuterà nuovamente la questione relativa alla richiesta CTU e di conseguenza deciderà la causa, regolando anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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