Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23137 del 04/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 23/02/2017, dep.04/10/2017),  n. 23137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19081-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI

77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO SQUILLANTE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SQUILLANTE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M., già dirigente della società Enel spa, in data 16.4.1986 aderiva al fondo interno di previdenza complementare denominato PIA, istituito a seguito di accordo tra Enel e Fndai (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali) in sostituzione di una precedente polizza di assicurazione sulla vita e sull’invalidità permanente, prevista per i dirigenti di azienda dal contratto collettivo nazionale di lavoro con decorrenza 1.1.1986. Alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nell’anno 2000, M.M. optava per la corresponsione, in unica soluzione, della intera somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo periodico. Sulla somma così corrisposta, pari ad Euro 1.225.045 lordi, la società Enel, in qualità di sostituto di imposta, operava la ritenuta Irpef applicando l’aliquota media del 35% prevista per la tassazione separata dell’indennità di fine rapporto a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16.

Successivamente il contribuente presentava tempestiva istanza di rimborso dell’intera ritenuta, sostenendo la non tassabilità della somma ricevuta in quanto non avente natura reddituale; subordinatamente chiedeva la restituzione della eccedenza di imposta versata, affermando che l’erogazione di cui aveva beneficiato doveva essere considerata reddito di capitale, con conseguente applicabilità della minore aliquota del 12,5% prevista per la tassazione dei redditi da capitale a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e la L. n. 482 del 1985, art. 6.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n. 381 del 2011 accoglieva la richiesta subordinata, riconoscendo il diritto al rimborso della somma eccedente la aliquota del 12,5% applicabile a titolo di ritenuta su reddito da capitale.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 479 del 29.1.2014 “nei termini indicati in motivazione”. Secondo il giudice di appello, dalla certificazione rilasciata dal Fondo erogante, risultava che la somma percepita imputabile alla liquidazione dei rendimenti era pari ad Euro 1.001.288 sulla quale doveva essere applicata l’aliquota del 12,50%; osservava che il documento certificativo non era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per tre motivi. Deposita memoria con allegata documentazione.

Il contribuente resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4″, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non abbia contestato la certificazione prodotta dal contribuente.

Il motivo è ammissibile poichè, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. è stata correttamente inquadrata tra le ragioni di ricorso previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Oltre che ammissibile, il motivo è fondato. L’Agenzia delle Entrate, sia nel proprio atto di appello che nelle relative conclusioni (entrambi trascritti nel presente ricorso), aveva espressamente contestato l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare che gli importi corrisposti dal Fondo erogante derivavano da effettivi investimenti effettuati sul mercato.

2. Secondo motivo:”violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) e art. 42, comma 4; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè la Commissione tributaria regionale non ha correttamente applicato il principio secondo cui gli unici rendimenti assoggettabili alla ritenuta del 12,5% sono quelli derivanti dal dimostrato impiego sul mercato dei capitali accantonati dal Fondo.

Il secondo motivo è fondato. La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate, in forma di capitale, da fondi previdenziali integrativi (specificamente P.I.A./Fondenel) è stata definita da questa Corte con l’affermazione del seguente principio di diritto: le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’i gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011, Rv.618426).

Con sentenza n. 10285 del 26.4.2017 questa Corte ha ulteriormente specificato il concetto di somme rinvenienti dalla liquidazione del “rendimento netto”, per tali dovendosi intendere esclusivamente “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato e non quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione finalizzati a garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”.

Pertanto l’applicazione della ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, propria dei redditi di capitale (prevista dalla L. 26 settembre 1985, art. 6, sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, nonchè dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41 (ora 44) lett. g quater, in riferimento ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione), è sottoposta alle seguenti condizioni: si applica ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993; è ipoteticamente riferibile ai soli importi maturati non oltre il 31.12.2000; nell’ambito degli importi maturati sino a tale data, si applica esclusivamente alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ossia “del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (sentenza Sez. U. pag. 7); è onere del contribuente che richiede il rimborso delle imposte versate a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, fornire la prova della ricorrenza dei predetti requisiti, con particolare riguardo al fatto che, negli importi maturali sino e non oltre il 31.12.2000, siano comprese specifiche somme frutto dall’investimento sul mercato dei contributi affluiti sul fondo a seguito dei versamenti del datore di lavoro e del dipendente, con la precisazione che non costituiscono rendimenti derivanti dall’investimento sul libero mercato gli accantonamenti effettuati dall’ente datore di lavoro, attraverso il fondo di previdenza integrativa, idonei a costituire riserva necessaria per la erogazione delle future prestazione previdenziali, commisurata su base retributiva e non contributiva.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi. Infatti, ha apoditticamente e genericamente qualificato come “rendimento”, sul quale applicare la ritenuta del 12,50%, la somma di Euro 1.001.288 la quale, in base alla certificazione Enel (riprodotta nel ricorso) altro non è che la risultante della sottrazione dal capitale lordo da liquidare (Euro 1.255.735) della somma degli importi relativi al capitale di dotazione iniziale (Euro 116.346), al contributi a carico del dirigente (Euro 30.689), al contributo a carico dell’azienda (Euro 107.413), senza alcun accertamento in ordine alla origine finanziaria (nel senso di provento dall’investimento sul libero mercato) di tale somma. In tal modo la decisione impugnata incorre nei denunciato vizio di violazione di legge poichè non considera che i soli rendimenti ammessi alla tassazione con aliquota del 12.5% propria dei redditi di capitale (secondo la normativa vigente ratione temporis), sono quelli specificamente originati dall’investimento sul libero mercato finanziario o immobiliare dei capitali accantonati dal Fondo, non essendo in alcun modo indicato nella certificazione quali siano le modalità di impiego attraverso le quali una disponibilità di fondi accantonati di Euro 255.450 (capitale di dotazione iniziale +contributo a carico dirigente+ contributo a carico di azienda) sia stata in grado di generare “rendimenti” pari ad Euro 1.001.285.

In conformità al principio di diritto precedentemente riportato, deve considerarsi che, ai fini della valutazione circa la genesi dell’importo finale liquidato di Euro 1.001.288, non costituiscono provento di investimenti sul libero mercato, assoggettate alla tassazione del 12,50%, le risorse finanziarie proprie che l’Azienda, in forza dell’accordo Enel – Fndai del 16.4.1986 istitutivo della P.I.A., ha posto a disposizione del Fondo per l’erogazione di prestazioni pensionistiche complementari, peraltro parametrate su base retributiva quindi con predeterminazione dell’importo.

3. Terzo motivo: “In subordine rispetto ai motivi n. 1 e 2: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discuzione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il motivo subordinato è assorbito.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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