Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23136 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21002/2013 proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Sante Ricci, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Cimetti,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona dei curatori Dott.ssa

C.N. e Dott. D.R., elettivamente domiciliato in Roma,

via Saverio Mercadante n. 9, presso lo studio dell’avvocato Adriano

Aureli, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Tului, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 312/2013 del TRIBUNALE di LANUSEI, depositato

il 13/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Equitalia Centro ha presentato domanda di insinuazione tardiva, in parte in rango di privilegio, in parte in chirografo, nel fallimento della s.r.l. (OMISSIS), assumendo di essere creditrice per “tributi e accessori di legge, come meglio specificato negli estratti di ruolo contenuti nella domanda stessa”.

Il giudice delegato ha in parte accolto la domanda, per la pretesa respinta rilevando che, per certe voci, non erano stati depositati gli estratti di ruolo; che, per altre, “non esisteva rispondenza tra estratti di ruolo con ripartizione del debito allegati alla domanda di ammissione e gli estratti di ruolo depositati”; che, in taluni casi, erano state chieste somme “in eccesso, considerati i pagamenti effettuati”; che, per le spese tabellari, le stesse erano “non dovute nella procedura fallimentare, non documentate e non era stata la modalità di calcolo”.

2.- Avverso questa decisione, la s.p.a. Equitalia Centro ha proposto opposizione L. Fall., ex artt. 98 e segg., avanti al Tribunale di Lanusei. Che, con decreto depositato il 13 agosto 2013, la ha accolta per il punto delle spese tabellari, per il resto invece respingendola.

3.- A quest’ultimo proposito il Tribunale di Lanusei ha rilevato quanto segue.

“Gli estratti di ruolo prodotti in sede di insinuazione al passivo non sono rispondenti a quanto disposto dal dm 1999/321, avendo Equitalia sommato voci con codice tributo differente”.

“Esaminando, a titolo esemplificativo, la cartella (OMISSIS), invero, emerge che il codice tributo 0141 del 2002 è stato sommato al codice tributo 7998 del 2002, di modo che nell’estratto di ruolo con piano di riparto, prodotto in sede di insinuazione al passivo, l’unico importo che compare è la somma dei due crediti”.

“E’ pertanto evidente che gli estratti di ruolo con piano di riparto prodotti da Equitalia, non contenendo i dati prescritti dal dm 1991/321 lett g., non possono ritenersi titolo idoneo per l’insinuazione al passivo”.

“Deve, peraltro, rilevarsi che gli importi totali presenti negli estratti con piano di riparto sono difformi da quelli indicati negli estratti di ruolo aventi forma ordinaria, prodotto in sede di opposizione, ma non sottoscritti”.

“Osservando la cartella n. (OMISSIS)000, infatti, emerge che il totale carico a ruolo è pari a Euro 382.723, 75, mentre negli estratti di ruolo con piano di riparto è pari a Euro 541.346,70; nella cartella n. (OMISSIS), il totale carico a ruolo è pari a Euro 778.884,17, mentre nell’estratto di ruolo con piano riparto è pari a Euro 865.776,02; nella cartella n. (OMISSIS), il totale carico a ruolo è pari a Euro 848.950,02 mentre nell’estratto di ruolo con piano di riparto è pari a Euro 988.160,34”.

“Pertanto, considerate le numerose incongruità riscontrate negli estratti di ruolo con piano di riparto in atti, non appare possibile ricavare con certezza l’importo del credito vantato da Equitalia, nè l’effettiva conformità ai ruoli di detti estratti”.

4.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Equitalia ha presentato ricorso, esponendo un motivo di cassazione.

5. Ha resistito il fallimento, che ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il motivo di ricorso è stato così intestato: “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 13 (in relazione al D.M. n. 321 del 1999, artt. 1, 2 e alla L. Fall., art. 93)”.

7.- Sostiene dunque il ricorrente che la “decisione del Tribunale di Lanusei si appalesa del tutto illegittima, oltre che assolutamente immotivata”.

L’Agente della riscossione – si prosegue – non ha altro onere che allegare gli estratti di ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88. Secondo quanto precisamente avvenuto nel caso di specie. I ruoli prodotti, d’altro canto, sono conformi ai dettami stabiliti dal D.M. n. 321 del 1999: così si incalza, pure inglobando nel corpo del ricorso la domanda di insinuazione al passivo, inclusa la copia degli estratti a suo tempo depositati per il corredo della stessa.

Il Tribunale non si è avveduto, in definitiva, del fatto che l'”Agente della riscossione ha rispettato in pieno l’obbligo di certificare la provenienza di ogni dato relativo ai ruoli e alle cartelle di pagamento portanti i crediti insinuati”.

8.- Di fonte alla doglianza espressa dal ricorrente si deve prima di tutto osservare che la stessa – pur formalmente iscritta nel vizio di legge, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – viene nella sostanza a concernere, e a censurare, l’esame che il Tribunale di Lanusei ha effettuato della documentazione che era stata prodotta a conforto della domanda di insinuazione.

Il motivo, in altri termini, non denunzia vizi nella lettura delle norme, che nella specie sono venute in applicazione. Del resto, il Tribunale di Lanusei non ha di per sè messo in discussione il principio, ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte, per cui “la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo” e anzi ((sulla base del solo estratto gli estratti del ruolo”, con la conseguenza che questi hanno “piena efficacia probatoria, ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale” (cfr., tra le altre, Cass., 29 dicembre 2017, n. 31190).

Il motivo contesta, piuttosto, l’esito negativo a cui è approdata la valutazione del Tribunale circa il corredo documentale prodotto a supporto della domanda di insinuazione: circa la (negata) conformità degli estratti prodotti al modello normativo stabilito dal D.M. n. 321 del 1999. Secondo il ricorrente, la decisione, che al riguardo è stata adottata, si manifesta – questo, invero, il nerbo del motivo “immotivata”.

Ne segue che il motivo di ricorso, che nel concreto è stato presentato, va allora riqualificato, secondo il principio di diritto per cui “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass., 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036).

In ragione della sua dimensione sostanziale, il motivo svolto si inscrive dunque nel vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, secondo la prospettiva al fondo segnata dalla prescrizione costituzionale di cui all’art. 116 Cost. e dalla norma dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in punto di necessaria motivazione dei provvedimenti decisori.

9.- Assunto nella prospettiva, che propriamente risulta connotarlo, il motivo di ricorso si manifesta fondato.

A fronte della gran mole di estratti prodotti, di misura tale da impegnare da sola una quarantina circa di pagine del ricorso, il Tribunale di Lanusei si è limitato – per la formulazione del suo giudizio di indiscriminata non corrispondenza di ogni estratto al modello normativo – a un rilievo di ordine “esemplificativo”: che, nel concreto degli enunciati espressi, poi, si è in tutto tradotto nell’indicazione di quattro voci di tributo all’interno di due cartelle esattoriali (cfr. sopra, il n. 3).

Un simile approccio motivazionale non può, invero, che rispondere all’espressione di una motivazione solo apparente (su questo tema in generale v., da ultimo, Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 28 agosto 2020, n. 17981). L’automatica applicazione (ovvero estensione) all’intero complesso delle voci documentali prodotte – e nel concreto pure presenti in numero grande – di quanto riscontrato per una parte minima di questa si manifesta affermazione che, in sè stessa, risulta priva di una qualunque logica inferenziale. Di sicuro per nulla riconducibile posta in specie la misura della sproporzione tra il “peso” delle voci esaminate e il totale delle stesse – all’idea della presunzione hominis (che per l’appunto dev’essere, oltre che precisa e concordante con altre, anche “grave”, ai sensi dell’art. 2729 c.c., comma 1).

In definitiva, la motivazione del decreto impugnato, pur se graficamente estesa, si manifesta composta di enunciati (non motivanti, ma) solo assertivi (sul punto cfr., tra le altre, Cass., 20 giugno 2018, 16247).

10.- Il ricorso va dunque accolto e il decreto cassato. Di conseguenza, la controversia è rinviata al Tribunale di Lanusei che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impegnato e rinvia la controversia al Tribunale di Lanusei, che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

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