Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23136 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 19/08/2021), n.23136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23408-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CODEMO;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUADAGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIER FRANCESCO MOINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 467/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020,

art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18

dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 467/2016 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 4 marzo 2016.

2. Resiste con controricorso B.A..

3. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo il gravame avanzato da B.A. contro la sentenza resa in primo grado il 9 aprile 2013 dal Tribunale di Belluno – sezione distaccata di Pieve di Cadore – ha dichiarato nulle le delibere assembleari del Condominio Cortina approvate il 19 agosto 2010 (con cui erano state ripartite secondo i valori millesimali le spese relative alla ritinteggiatura degli elementi lignei del fabbricato) ed il 30 ottobre 2010 (con cui i medesimi lavori di tinteggiatura erano stati ritenuti conformii alla volontà espressa dai condomini nella prima deliberazione, nonché soddisfacenti sotto il profilo tecnico ed estetico). Il Tribunale aveva dichiarato tardiva rispetto al termine ex art. 1137 c.c. l’impugnazione della deliberazione 19 agosto 2010, proposta dalla condomina B.A. con citazione del 29 novembre 2010, ed improponibile l’impugnazione della Delib. 30 ottobre 2010 per carenza di interesse ad agire.

La Corte d’appello di Venezia ha viceversa affermato che la Delib. 19 agosto 2010 era da ritenersi nulla, poiché l’intervento di ritinteggiatura, come evincibile dalla allegata documentazione fotografica, non aveva riguardato esclusivamente “gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore” dei balconi aggettanti, bensì i poggioli nel loro complesso, nonché gli infissi, la parte esterna delle persiane e gli stipiti, costituenti porzioni di proprietà esclusiva, con la conseguenza che alla condomina B. era stata addebitata una spesa riguardante elementi non condominiali. Parimenti nulla, in quanto affetta da eccesso di potere, è stata reputata dai giudici di secondo grado la Delib. 30 ottobre 2010, giacché con essa l’assemblea aveva espresso un giudizio positivo sul risultato ottenuto dai lavori di manutenzione, benché fosse evidente il contrasto di colori tra le parti lignee trattate e quelle originali, colori che invece la Delib. 19 agosto 2010 aveva deciso di uniformare a quello del balcone di pertinenza dell’unità abitativa B.. Stante il conclamato eccesso di potere assembleare e la “plateale lesione del decoro architettonico dell’edificio, bene comune, per la Corte di Venezia sussisteva perciò l’interesse della B. ad impugnare la Delib. 30 ottobre 2010.

4. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del Condominio (OMISSIS), è strutturato in due parti: la prima racchiude i motivi 1.1 (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 1123 c.c.), 1.2. (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c.) 1.3. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizi) ed 1.4. (illogicità della sentenza “per contraddittorietà e/o confusione tra presupposti – veri o supposti – e conseguenze) ed è relativa alla impugnazione della Delib. assembleare 19 agosto 2010; la seconda parte comprende il motivo 2.1. (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1135 e 1136 c.c.) ed è relativa alla Delib. 30 ottobre 2010.

2. In data 27 maggio 2021 l’avvocato Andrea Codemo ha tuttavia depositato atto recante le sottoscrizioni del medesimo avvocato Codemo, difensore del ricorrente, nonché dell’avvocato Pier Francesco Moino, difensore della controricorrente, in cui si dà atto “che è stato raggiunto di recente un accordo transattivo tra le parti” e si chiede che “sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio per carenza di interesse delle parti”.

Come spiegato da Cass. Sez. U, 11/04/2018, n. 8980, nel caso in cui, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale (come qui esposto dai difensori nella istanza del 27 maggio 2021), va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Non avendo detto le parti alcunché sulla regolamentazione delle spese, si deve intendere implicato dall’accordo negoziale che esse abbiano volute che la Corte ne debba disporre la compensazione, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre, in questo caso, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si è detto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. Sez. U, 11/04/2018, n. 8980).

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

 

 

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