Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23136 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24446-2011 proposto da:

V.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

u1i la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che V.M.A. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza con la quale la C.T.R. della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2003, era stata rilevata la realizzazione di una plusvalenza derivante dall’alienazione di un immobile;

che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;

considerato che la ricorrente, con istanza depositata il 10 marzo 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese del giudizio;

che l’istanza suddetta risulta sottoscritta per adesione dal rappresentante dell’Avvocatura dello Stato;

che pertanto, stante la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, va dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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