Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23135 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15093/2013 proposto da:

G.R., (OMISSIS), G.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in Roma, Via Tirana 10, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO CICIONI, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO BUBANI,

come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO SITO IN (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo

95, presso lo studio dell’avvocato LAURA OLIVIERI, rappresentato e

difeso dagli avvocati PAOLO GRILLO, ROBERTO UMMATINO, come da

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1192/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda riguarda la richiesta di rimborso per un totale di Euro 46.313,43, avanzata dal Condominio resistente nei confronti delle ricorrenti, nella loro qualità di eredi del padre, G.A., già amministratore dello stabile, che in tale qualità aveva riscosso i relativi contributi ma non pagato somme per vari anni dovute a vario titolo, previdenziale e fiscale al portiere e al suo sostituto.

2. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto di non accogliere il gravame delle odierne ricorrenti, fondato sulla: “a) generica e scarna motivazione della sentenza, b) mancata o insufficiente prova della domanda; c) insussistenza del credito degli enti previdenziali; d) mancata estromissione delle convenute G. dal giudizio, stante la documentata estraneità delle stesse alle responsabilità paterne, avendo rinunciato all’eredità”.

2.1 – Con ampia motivazione la Corte locale ha fatto riferimento alla documentazione raccolta, in particolare ai bilanci sottoscritti dal padre delle ricorrenti ed alla richieste degli Enti, nonchè alla mancanza delle ricevute di pagamento dei crediti analiticamente indicati dagli Enti stessi. Ha poi la Corte locale evidenziato la carenza di specifiche difese delle ricorrenti.

2.2 – La Corte locale ha poi motivato la reiezione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle odierne ricorrenti, rilevando che la rinuncia all’eredità, effettuata dalle predette come da atto redatto il 15.11.01 per notaio L., non poteva avere efficacia nei confronti dei terzi per la sua mancata iscrizione nel registro delle successioni.

3. Impugnano tale decisione le ricorrenti che articolano un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un fitto controverso e decisivo per il giudizio”. Secondo le ricorrenti “il Giudice di primo grado, inopinatamente, trascurava completamente di esaminare la legittimità, validità ed efficacia della rinuncia all’eredità eccepita dalle odierne appellanti fin dalla memoria di costituzione e depositando, all’uopo, relativa documentazione”. Aggiungono di aver depositato “il verbale di testamento olografo del defunto sig. G.A., pubblicato per Notaio L. in data 14.09.2001 rep. 46803, e dalla successiva trascrizione presso il Registro Successioni presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli. Il de cuius sig. G.A. infatti, nell’atto di testamento de quo disponeva testualmente: “(…) nomino e costituisco mia erede universale mia moglie R.E. n. a (OMISSIS), alla quale lascio tutto quanto risulterà appartenermi dopo la mia morte in beni mobili ed immobili, crediti verso terzi. Tanto dispongo in quanto mia moglie non gode di alcun reddito ed abbisognevole di dispendiose cure mediche e pertanto sono sicuro che le mie figlie di buon grado accetteranno tale mia volontà. F.to G.A.. 05.01.2001”.

In ossequio di tale volontà, le figlie, odierne ricorrenti, “sottoscrivano in data 15.11.2001 l’atto di accettazione ed acquiescenza a testamento e rinunzia all’azione di riduzione, redatta per Notaio L., rep. (OMISSIS)”. Inoltre, “provvedevano a formalizzare, in data 15.06.2007, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Napoli, atto n. 4828/2007, espressa rinunzia all’eredità”. Precisano che “la formalizzazione della rinuncia all’eredità veniva effettuata successivamente all’instaurazione del giudizio di appello, incardinato con atto di citazione notificato in data 10.07.2006”. Osservano che “la rinunzia, analogamente all’accettazione, retroagisce al momento dell’apertura della successione, di modo che il rinunziante sia considerato come se non fosse mai stato chiamato a quell’eredità” con l’effetto di “determinare la devoluzione dell’eredità (o della quota rinunziata) ai chiamati successivi”. Richiamano al riguardo altra sentenza dal Tribunale di Napoli per analoga controversia con altro Condominio nella quale il giudicante ha accolto l’eccezione di legittimazione ivi proposta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 – E’ utile premettere che non occorreva notificare il ricorso alla R.E., trattandosi di cause scindibili.

2.2 – Il motivo di ricorso è fondato. Dalla documentazione prodotta in primo grado (verbale di pubblicazione del testamento olografo, testamento che viene trascritto nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) emergeva che le figlie del G. erano state escluse dal testamento ed avevano rinunciato all’azione di riduzione, non alla eredità, che loro non era stata affatto devoluta. Si trattava di legittimare totalmente pretermesse che, finchè non avessero esperito vittoriosamente l’azione di riduzione non potevo neppure considerarsi “eredi”. Nel caso di specie non vi è stata rinuncia all’eredità, ma alla proposizione dell’azione di riduzione. Del resto una eventuale rinuncia all’eredità posta in essere da legittimari totalmente pretermessi sarebbe stata addirittura nulla per mancanza di oggetto, in assenza di chiamata.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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