Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23135 del 04/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7945-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARCO DELLA STANDIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo con il quale si denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avverso la sentenza della C.T.R. della Emilia Romagna, depositata 1’1.2.2010, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Parco della Standiana s.r.l., relativo a maggiore IVA per l’anno di imposta 2002, riconoscendo la deducibilità dei costi contestati dall’Ufficio;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;

che la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che nel ricorso sono riprodotti in fotocopia, con brevissimi passaggi di raccordo, l’avviso di accertamento, le deduzioni dell’Ufficio in primo grado, la motivazione della sentenza della C.T.P., l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza della C.T.R. Segue l’illustrazione dell’unico motivo di impugnazione; che il ricorso, per come strutturato, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, stante l’inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa;

che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che tale requisito è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (sent. n. 16628/2009). Si è inoltre rilevato (ord. n. 19255/2010) che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Con sentenza n. 5698/2012 le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte di cassazione la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. E’ stato così ritenuto inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali, nel quale mancava del tutto il momento di sintesi funzionale;

che, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata dalla ricorrente appare inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, poichè onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., n. 3;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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