Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23134 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 19/08/2021), n.23134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27697-2018 proposto da:

F.I., rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO

MANDELLI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., R.L.M.M., R.A.,

RA.AN., e R.L., rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO

MARIO MAZZONI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3258/2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 4/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata

del 12/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la ricorrente, con atto notificato il 5/12/2019 e depositato il 26/3/2021, sottoscritto personalmente dalla parte e dal suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

– i controricorrenti, con atto reso in data 5/12/2019, sottoscritto personalmente e dal difensore degli stessi, hanno, a loro volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

 

 

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