Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23134 del 19/08/2021
Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 19/08/2021), n.23134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27697-2018 proposto da:
F.I., rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO
MANDELLI, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A., R.L.M.M., R.A.,
RA.AN., e R.L., rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO
MARIO MAZZONI, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3258/2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,
depositata il 4/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata
del 12/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
Fatto
RILEVATO
che:
– la ricorrente, con atto notificato il 5/12/2019 e depositato il 26/3/2021, sottoscritto personalmente dalla parte e dal suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
– i controricorrenti, con atto reso in data 5/12/2019, sottoscritto personalmente e dal difensore degli stessi, hanno, a loro volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
Diritto
CONSIDERATO
che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021