Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23134 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28125/2017 proposto da:

S.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Guariso Alberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 21.01.2016, S.J., cittadino del Gambia, impugnava innanzi al Tribunale di Torino il provvedimento emesso il 25.11.2015 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente riferiva di aver lavorato come tuttofare presso l’hotel (OMISSIS) e di aver intrattenuto una relazione sentimentale con un uomo di nazionalità inglese di nome T., omosessuale, che periodicamente si recava a (OMISSIS), dove aveva casa per trascorrere le vacanze; a causa di detta relazione, era stato tratto in arresto ed era rimasto in carcere per quattro mesi, finchè la propria sorella non era riuscita a pagare la cauzione.

Una volta liberato si era dato alla fuga per il timore di persecuzioni a causa del suo orientamento sessuale, posto che in Gambia l’omosessualità è punita con la pena di morte.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza comunicata in data 8.06.2016, rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione nella sua triplice forma.

La Corte di Appello di Torino, cui ricorreva il Jawara, con sentenza n. 1033/2017 confermava integralmente le statuizioni di prime cure.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, S.J..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5 e con esso si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non credibile il racconto del ricorrente applicando erroneamente i parametri normativi stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per la valutazione di credibilità.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 27503/2018).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. nella L. n. 134 del 2012, come omesso esame di un fatto storico decisivo, ovvero sotto il profilo della mancanza di motivazione o della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza della insufficienza della motivazione (Cass. 3340/2019).

Alla stregua dei principi sopra enunciati il mezzo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una censura di merito sull’accertamento di fatto compiuto dalla Corte sulla non credibilità del racconto dello straniero e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle sue dichiarazioni.

La Corte d’appello di Torino, con apprezzamento adeguato, ha infatti ritenuto non credibile il racconto del ricorrente sulla base di una pluralità di elementi, tutti dettagliatamente riportati in motivazione, quali la mancata indicazione delle generalità dell’uomo con il quale il richiedente avrebbe avuto una relazione omosessuale e l’età dello stesso: tali elementi incidono sullo stesso nucleo centrale della narrazione del richiedente, costituito dalla condizione di omosessualità.

La Corte ha posto in dubbio la genuinità dei documenti prodotti in giudizio, in considerazione di diversi errori di ortografia contenuti nel documento ufficiale redatto in lingua inglese, attestante la prestazione di cauzione, proveniente dall’autorità giudiziaria del Gambia ed ha rilevato diverse incongruenze sul contenuto di detto documento, da cui non era dato comprendere se potesse considerarsi una cauzione, nelle more di un processo da celebrarsi, ovvero una sorta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

Il giudice di appello ha in particolare rilevato numerose contraddizioni nelle modalità della presunta relazione omosessuale, praticata senza alcuna precauzione, nonostante le conseguenze riconducibili all’omosessualità giungendo pertanto ad una complessiva valutazione di non credibilità che, in quanto logica coerente ed adeguata non è sindacabile nel presente giudizio, non ravvisandosi in particolare la violazione di alcuno dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Anche sotto altro profilo peraltro, in relazione agli elementi che sarebbero stati omessi o trascurati dalla Corte nella valutazione di credibilità del richiedente, censura più propriamente riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), nessuno di detti elementi, come riportati nel ricorso, assume rilievo decisivo in ordine alla valutazione di credibilità del richiedente.

Si tratta infatti di riferimenti a presunte relazioni omosessuali, non soltanto del tutto confusi e privi di riscontro probatorio, ma pure generici, privi di riferimenti temporali, sganciati dalla vicenda in relazione alla quale è fondata la richiesta di protezione internazionale (la relazione omosessuale con un uomo di nazionalità inglese nel paese di origine del richiedente) e che non appaiono in alcun modo idonei ad incidere sulla valutazione di scarsa credibilità del richiedente, cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito.

Se dunque è vero che la scarsa credibilità della specifica vicenda su cui il richiedente fonda la domanda di protezione internazionale non implica necessariamente che tale valutazione debba estendersi alla condizione personale dello stesso, è però necessario che una volta esclusa, con apprezzamento adeguato, la verosimiglianza della specifica vicenda, sia possibile ritenere, per altra via verosimile la diversa, più ampia prospettazione, concernente in generale la condizione personale del richiedente, sulla base dei consueti canoni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Anche con riferimento all’accertamento di una condizione personale del richiedente, quale l’omosessualità, infatti, l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, (Cass. 15981/2012; 26968/2018), non può evidentemente prescindere dall’onere di allegazione di circostanze che, una volta riscontrate, consentano di inferire, seppure in via presuntiva, la affermata condizione personale del richiedente.

Nel caso di specie, a parte l’episodio della relazione omosessuale in patria con un uomo di nazionalità inglese, di cui non viene indicato alcun riferimento che ne consenta l’identificazione, come già rilevato il richiedente non ha indicato alcun concreto elemento da cui, anche mediante attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, possa trarsi conferma della sua condizione di omosessualità: non vengono allegati specifici riferimenti spazio-temporali in merito ad altre relazioni omosessuali intrattenute dal richiedente, nè vengono indicate le persone (familiari, il compagno o altri soggetti) a conoscenza della sua condizione di omosessualità che consentano l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Se dunque in materia di protezione internazionale costituisce precipuo compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal potere dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla condizione dei cittadini omosessuali del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione (Cass. 15981/2012; 19716/2018), con riferimento all’accertamento della condizione di omosessualità del richiedente non è evidentemente possibile prescindere da un onere di allegazione di elementi che consentano, anche in via presuntiva, di ritenere sussistente la dedotta condizione personale.

In assenza della indicazione di alcun soggetto in grado di confermare la condizione di omosessualità del richiedente o della indicazione di specifiche circostanze che diano concretezza a tale condizione, il rimedio della cooperazione istruttoria, che opera sul diverso piano della “prova attenuata”, non è di fatto praticabile.

L’esercizio del potere-dovere d’indagine ufficioso presuppone necessariamente che ne sia individuato il relativo ambito, che, con riferimento alla situazione del paese di origine è in re ipsa, attuandosi mediante l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione reale di quel paese, mentre avuto riguardo alla condizione personale del richiedente va necessariamente correlato alla specifica situazione prospettata e non può che avere ad oggetto specifiche circostanze che siano state da questi allegate.

Ciò posto, l’esame della situazione del paese di origine (nel caso di specie avuto riguardo al trattamento sanzionatorio dell’omosessualità) rileva solo se, sulla base della consueta valutazione di credibilità degli episodi narrati, congiunta al predetto onere di allegazione a carico del richiedente, vengano ritenute sussistenti quelle circostanze personali del richiedente, stabilite dall’art. 3, comma 3, lett. c), sul cui accertamento.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato la sussistenza, nel codice penale del Gambia, del reato di omosessualità ed omosessualità aggravata.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non coglie la ratio fondamentale della pronuncia, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è però conforme a diritto.

Occorre partire dalla valutazione della Corte territoriale, di inattendibilità e non credibilità del racconto, che, come già rilevato, è fondata su apprezzamento di merito della Corte territoriale (come già del tribunale), che non risulta adeguatamente censurato dall’odierno ricorrente.

La ratio fondamentale della statuizione impugnata è dunque fondata sulla scarsa credibilità del racconto, che assume rilievo dirimente, posto che, come già evidenziato, a parte lo specifico episodio relativo alla relazione omosessuale che avrebbe dato luogo alla persecuzione del richiedente nel suo paese di origine, non risultano indicate circostanze specifiche e significative che consentano di desumere la condizione personale di omosessualità del richiedente, nè di attivare il dovere di cooperazione istruttoria, che postula un onere di allegazione con sufficiente specificità delle circostanze da riscontrare.

Da ciò discende che le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui in Gambia si registrava un’evoluzione in senso favorevole nei riguardi di chi intendesse rivendicare il diritto al proprio orientamento sessuale, di per sè inidonee ad escludere il riconoscimento della protezione internazionale in relazione al dovere di accertare, anche in via officiosa, se in Gambia l’omosessualità sia tuttora un reato ed in generale l’effettiva condizione degli omosessuali in quel paese, sono, nel caso di specie, irrilevanti.

La valutazione di scarsa credibilità della situazione personale di omosessualità affermata dal richiedente e di mancata allegazione di specifiche circostanze idonee a supportarla, infatti, assorbe la valutazione sulla situazione del paese di origine ed implica dunque il venir meno del dovere di cooperazione istruttoria circa l’effettiva situazione dell’ordinamento di quel paese, mancando la necessaria congiunzione tra detto accertamento e la situazione personale del richiedente in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione al mancato riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019) è evidente che l’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio paese svolge un ruolo rilevante, atteso che la situazione del paese di origine dev’essere necessariamente correlata ala condizione personale del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi. Il che, come già evidenziato, è stato escluso, con apprezzamento adeguato, nel caso di specie. Nessuna rilevanza dunque può attribuirsi, di per sè, al percorso formativo per l’avviamento al lavoro e per l’apprendimento della lingua italiana, in assenza della comparazione con la condizione dell’immigrato in caso di ritorno in patria (Cass. 4455/2018).

Il ricorso va dunque respinto e considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese.

Rilevato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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