Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23134 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15070/2012 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato MARIO MENDICINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIANTIN, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO BARZAZI in

virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1392/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Leonida Carnevale per il ricorrente e l’Avvocato

Calderara per delega dell’Avvocato Barzazi per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 3 luglio 2003, S.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia M.A., chiedendo accertarsi la propria qualità di erede legittima della sorella S.F., deceduta il (OMISSIS), attesa la falsità del testamento olografo recante la data del (OMISSIS) e pubblicato in data (OMISSIS), con il quale il convenuto era stato nominato erede universale, con la conseguente sua condanna alla restituzione ed al rilascio di tutti i beni ereditari.

Il convenuto nel contestare la fondatezza della domanda, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento in proprio favore, quale erede della defunta, della quota parte delle spese sostenute per le migliorie apportate all’immobile in comunione tra la de cuius e l’attrice, nonchè al rimborso dell’ICI interamente corrisposta dalla defunta.

Con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, nell’ipotesi in cui questi pagamenti fossero qualificabili in termini di donazioni, chiedeva che fossero revocate per ingratitudine.

Disposta CTU, il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 784/09 dichiarava la falsità del testamento, rigettava la domanda riconvenzionale e disponeva il prosieguo dell’istruttoria al fine di determinare l’indennità di occupazione per il godimento dell’immobile da parte del convenuto.

Proposto appello dal M., la Corte d’Appello di Venezia, previa rinnovazione della CTU, con sentenza n. 1392 del 13 giugno 2011, confermava la decisione impugnata.

Osservava che la CTU espletata in grado di appello aveva confermato la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato in primo grado, evidenziando che la scrittura di cui al testamento impugnato presentava delle caratteristiche che ne escludevano la genuinità, essendo l’esito di un sospetto procedimento imitativo. Sottolineava come tale giudizio si fondava sul riscontro con le scritture di comparazione, che, anche redatte in data prossima a quella del testamento, permettevano di apprezzare le differenze con la scrittura contestata, e ciò sebbene alla data cui risalivano molte delle scritture comparative, fosse già presente la grave malattia che poi aveva condotto alla morte la de cuius.

Aggiungeva la Corte distrettuale che la CTU aveva anche fornito risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte appellante, ritenendo del tutto esaustive le ulteriori osservazioni dell’ausiliare d’ufficio.

In ogni caso, anche a voler dubitare circa la falsità del testamento, non per questo si poteva affermare la sua autenticità, occorrendo richiamare il principio per il quale, nel caso in cui sia fatta valere la falsità del testamento, l’onere di provarne l’autenticità grava sempre sull’erede testamentario, a prescindere dalla posizione che le parti abbiano assunto nel corso del giudizio.

Nel caso di specie la prova dell’autenticità non poteva ritenersi fornita, in quanto gli esiti della prova testimoniale non consentivano di affermare che il testamento invocato dal M. fosse stato effettivamente redatto dalla de cuius.

Infatti, sebbene la teste B. avesse ripetutamente affermato di essere stata presente al momento della redazione del testamento, riconoscendo quello visionato in quella occasione con quello mostratole in copia, la sua deposizione non appariva nel complesso credibile.

Aveva, infatti, riferito di circostanze verificatesi durante la stesura del testamento volte evidentemente ad avallare la deformazione del segno grafico della testatrice, onde giustificare le rilevate anomalie della scrittura, ma soprattutto aveva reso, relativamente all’episodio della pubblicazione del testamento, delle dichiarazioni che apparivano in insanabile contrasto con quelle del teste Bonomo, in quanto, pur avendo entrambi i testi dichiarato di avere congiuntamente provveduto alla consegna del testamento al notaio per la pubblicazione, il giorno successivo alla dipartita della testatrice, si erano contraddetti nell’individuare il soggetto che nell’abitazione della de cuius era in possesso della busta sigillata contenente il testamento.

Tale elemento di inattendibilità si cumulava con la considerazione già espressa dal tribunale, secondo cui non vi era certezza che il testamento) che la B. aveva riferito di aver visto al momento) della redazione dell’atto in ospedale, fosse poi quello effettivamente esistente nella busta consegnata al notaio per la pubblicazione, potendosi ipotizzare che il testamento redatto fosse stato poi copiato al fine di integrarne qualche elemento mancante, come appunto la data, che la stessa teste non ricordava fosse stata apposta.

Infine quanto agli elementi indiziari valorizzati dal M., rilevava che l’intento di non pregiudicare la posizione del convivente da parte della S. in vista del suo decesso, non necessariamente doveva essere attuato con la redazione di una scheda testamentaria, ben potendo trovare soddisfacimento mediante la celebrazione del matrimonio, in vista del quale si era anche proceduto alle pubblicazioni, senza che poi fosse stato possibile celebrarlo, per la sopravvenuta morte della testatrice.

Pertanto confermato il rigetto anche delle domande riconvenzionali, che in parte presupponevano il riconoscimento della qualità di erede testamentario in capo all’appellante, che in altra parte erano rimaste prive di prova (per quanto concerneva la deduzione del M. di avere sostenuto in proprio delle spese per l’immobile) e che in altra parte ancora erano inammissibili (relativamente alla domanda di revocazione per ingratitudine delle presunte donazioni effettuate dalla de cuius in favore della sorella), condannava l’appellante anche al rimborso delle spese di lite.

M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

S.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115, 116, 214 c.p.c. e segg., art. 2697, 2721, 533 e 602 c.c., nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo relativamente all’interpretazione della CTU, ed alla conseguente svalutazione delle risultanze della prova testimoniale.

Si deduce che, stante la notoria ridotta affidabilità della consulenza tecnica grafologica, non poteva esser privilegiata la stessa a discapito di quanto invece emergeva dalla prova testimoniale.

Peraltro le stesse indagini peritali si presentavano come scarsamente attendibili, in quanto fondate su pochi elementi comparativi, su scritture visionate in fotocopia, e non in originale, e senza tenere conto del contesto nel quale era stato redatto il testamento inoltre pur volendo dare seguito all’orientamento per il quale l’onere della prova dell’autenticità del testamento incombe sull’erede testamentario, in realtà doveva reputarsi offerta la prova dell’autenticità della relativa scheda.

La motivazione della corte distrettuale si palesa quindi come apparente e comunque contraddittoria soprattutto nella parte in cui indugia nella valutazione circa l’attendibilità della teste B., la quale a contrario aveva costantemente e precisamente ribadito di avere assistito alla redazione della scheda testamentaria, riconoscendo come tale proprio quella versata agli atti del giudizio.

Del pari illogiche e contraddittorie erano le argomentazioni del giudice di appello circa le ragioni per le quali doveva reputarsi inverosimile che la de cuius intendesse nominare il ricorrente quale suo erede universale ben potendo la redazione del testamento costituire il tentativo) finale della de cuius, impossibilitata a contrarre matrimonio per il precipitare delle sue condizioni di salute, di assicurare al M. la permanenza nell’immobile adibito a residenza dei conviventi, anche per il periodo successivo alla sua dipartita.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 61, 115, 116 e 356 c.p.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su di un punto controverso e decisivo inerente il convincimento circa l’autenticità del testamento sulla scorta dell’erronea considerazione delle risultanze della CTU, pur in presenza di critiche formulate all’operato dei consulenti d’ufficio succedutisi nei vari gradi di giudizio, critiche non adeguatamente considerate in motivazione.

Si evidenzia che la sentenza gravata avrebbe liquidato con poche petizioni di principio le critiche mosse alla CTU, omettendo del tutto di prendere in esame i rilievi svolti dal CTP di parte ricorrente.

Questi aveva, infatti, mosso numerose osservazioni alle premesse metodologiche del perito d’ufficio, evidenziando anche le contraddittorietà del suo ragionamento, laddove la Corte distrettuale si è limitata ad una acritica adesione all’operato del CTU, senza peritarsi di offrire una risposta ai pur puntuali e giustificati rilievi della parte.

Ciò determina un’insufficienza della motivazione che impone l’annullamento della decisione gravata.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente per il mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata come disposto invece dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Infatti, evidenzia che pur essendosi dato atto che la sentenza impugnata era stata notificata al difensore del ricorrente, la copia versata in atti non reca l’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere del giudice a quo, unico depositarlo dell’originale, non potendosi ovviare a tale omissione con la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario incaricato della notifica della conformità della copia notificata all’originale, essendo tale attestazione riservata in maniera esclusiva al cancelliere.

L’eccezione è fondata.

Ed, infatti questa Corte (Cass. n. 1914/2009) ha affermato che nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso “ex” art. 369 c.p.c., può essere dichiarata conforme all’originale solo dal cancelliere presso il giudice “a quo”, in quanto unico depositario dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto dell’art. 2714 c.c., comma 1 e art. 743 c.p.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso in cassazione proposto dal Ministro delle finanze, per essere stata la copia della sentenza depositata autenticata da un funzionario ministeriale, non soccorrendo nel caso di specie il disposto dell’art. 2714 c.c., comma 2, non avendo, infatti, il ricorrente la qualità di depositario di una copia, autorizzato a sua volta a rilasciarne altre).

Con specifico riferimento poi alla medesima situazione del caso di specie, Cass. n. 10008/2011, nel ribadire quanto affermato nella sentenza ora menzionata, ha poi precisato che doveva escludersi che l’adempimento dell’onere posto a carico del ricorrente dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, potesse ritenersi realizzato mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relazione di notificazione, risultando detta copia priva dell’attestazione del cancelliere di conformità all’originale.

Nella fattispecie la copia della sentenza impugnata notificata reca l’attestazione di autenticità dell’ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica, ma non anche l’attestazione proveniente dal cancelliere dell’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza, il che determina, alla luce dei precedenti citati la non ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c..

Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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