Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23134 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOSTAR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 30/09/08,

depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAEL CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: In fattispecie di ritenuta “frode carosello” nel mercato automobilistico, la CTR-Lombardia (sez. Brescia) ha confermato, con sentenza del 4 novembre 2008, l’annullamento del recupero a tassazione, in danno della soc. Autostar, dell’imposta (IVA 2002) derivante dalla detrazione di fatture soggettivamente inesistenti.

Ha fondato l’assunto dimostrativo delle pretese buone ragioni della contribuente sul postulato che spetterebbe all’Amministrazione finanziaria provare l’esistenza di un maggior imponibile quando la fattura è falsa soltanto dal punto di vista soggettivo.

Con atto consegnato per la notifica il 21 novembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo; la contribuente non si è costituita.

Con unico motivo e idoneo quesito, la ricorrente fondatamente denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 11, 19 e 21 e dell’art. 2697 c.c.. Va, infatti, data continuità al principio secondo cui, in tema d’imposta sul valore aggiunto, è indebita la detrazione dell’imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche nel caso eventuale in cui la merce sia stata realmente acquistata e consegnata ed i costi risultino effettivamente sostenuti (Cass., 10 dicembre 2010, n. 24965 – Foro it. 2011, 2, 1^, 408).

Invero, si è ritenuto che nella fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente – per la quale dev’essere versata la relativa imposta, ai sensi dell’art. 21 cit., non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l’operazione fatturata – non è sufficiente addurre la generica circostanza che l’impresa abbia comunque acquistato i beni fatturati da soggetti differenti da quelli indicati in fatture, atteso che non è fornito alcun elemento certo e minimamente rassicurante circa la correttezza della quantificazione del costo indicato, della sua inerenza e della sua riferibilità all’anno di imposta in contestazione (Cass., 12 febbraio 2010, n. 3419 – Diritto & Giustizia 2010).

Inoltre, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione a una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia Ce, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/4 e C- 440/4) e preclude, quindi, la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture (Cass., 11 marzo 2010, n. 5912 – Giust, civ, Mass. 2010, 3, 356).

Infine, la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture non è una circostanza indifferente ai fini dell’i.v.a., da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dell’imposta legittimamente detraibile dall’acquirente e, dall’altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza all’impresa, requisito mancante in relazione all’i.v.a. corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all’attività istituzionale dell’impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass., 19 gennaio 2010, n. 735 – Red. Giust. civ. Mass. 2010, 1).

Nella specie la CTR si è palesemente discostata dagli enunciati principi di diritto e ha persino omesso d’indagare le peculiari modalità (indicate nell’accertamento ) con cui le operazioni (ritenute fraudolente) erano svolte e coinvolgevano la soc. acquirente; il ricorso è, dunque, manifestamente fondato.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Rilevato che vi è in atti prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lombardia (sez. Brescia), in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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