Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23133 del 14/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10334/2012 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO BUCCI, VINCENZO

GIANNANDREA;

– ricorrente –

contro

G.C., M.C., M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SANTINA CHIARA SEGHINI con procura notarile rep. 81065

del 28/06/2016;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 337/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato SEGHINI Santina Chiara, difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2000 B.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia G.C., M.C. e M.F., deducendo:

che in seguito al decesso del genitore B.C., la moglie Gi.Ma.Lu. (madre dell’attrice) aveva rinunciato all’eredità del coniuge, con la conseguenza che questa si era devoluta ai due figli superstiti, vale a dire la medesima attrice e B.F.;

che la madre G.M.L., pochi anni dopo l’avvenuta rinuncia, aveva venduto a prezzo vile un immobile ereditario ai coniugi G.C. ed M.O. (quest’ultimo poi deceduto lasciando quali eredi i due figli C. e F.);

– che tale immobile, in seguito ad un accordo divisorio raggiunto con il fratello F., era stato assegnato ad essa attrice;

che essa aveva chiesto al Tribunale di Verona, con citazione notificata il 5 gennaio 1985, di dichiarare che l’immobile in questione continuava a fare parte della massa ereditaria relitta del defunto B.C., previa dichiaratoria di inefficacia della summenzionata compravendita in favore dei coniugi G. – M.;

– che il Tribunale di Verona, con sentenza del 6 febbraio 1998 passata in giudicato, aveva accolto la domanda attrice, ma i convenuti non avevano rilasciato l’immobile.

Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna dei convenuti a corrispondere un indennizzo per l’occupazione del bene a decorrere dal 31 marzo 1978 (data della compravendita dichiarata inefficace).

La G. e i due figli si costituivano ed eccepivano la prescrizione del diritto dell’attrice per il periodo antecedente al quinquennio.

2 Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3676 del 2005, rigettava la domanda attrice e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 337 del 2011, confermava la decisione, ritenendo priva di specificità l’impugnazione proposta dalla B..

3 Avverso tale sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione B.F. con unico motivo.

G.C., M.F. e M.C. resistono con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La B. denunzia, con l’unico motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 4, delle ragioni da essa addotte a sostegno dell’ appello contro la sentenza del Tribunale di Brescia. In particolare, lamenta che la Corte di Appello di Brescia aveva errato nel considerare prive di specificità le censure dalla stessa proposte contro la sentenza di primo grado con il suo atto di impugnazione. Procede a ricostruire il contenuto della domanda giudiziale proposta in primo grado e del successivo atto di appello, rimproverando alla Corte di merito di avere altresì violato le norme di cui agli artt. 1324 e 1362 c.c., con riferimento all’interpretazione del contenuto dell’atto di appello e delle difese degli appellati. Introduce inoltre il tema dell’arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.).

La censura è priva di fondamento.

In primo luogo, per la più recente giurisprudenza di legittimità, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. 2, n. 17049 del 20 agosto 2015, Rv. 636133).

Si è affermato altresì che l’atto di appello, benchè l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa pure limitarsi alla prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, deve, comunque, contenere una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., Sez. 1, n. 2814 del 12 febbraio 2016, Rv. 638551).

Nella specie, B.F. ha riportato soltanto alcune parti dell’atto di appello, contenenti critiche estremamente generiche alla decisione della Corte di Appello di Brescia, con cui erano contestati la circostanza che il Tribunale di Brescia avesse “posto sostegno della sua decisione norme non applicabili alla fattispecie” e “locupletato i G. – M. fuori da ogni legittima e motivata causale, liberando costoro da ogni obbligo, sebbene il loro non contestato godimento dell’immobile de quo, per oltre ventidue anni (in danno della B.) ed agli stessi convenuti riconoscendo il diritto alla restituzione del prezzo, degli interessi, della rivalutazione e di ogni altro danno nei confronti della G.”, “ed il fatto che la sentenza impugnata risulta contraria ai principi di legge in essa richiamati e che nella stessa non risultano tenuti in debito conto i fatti dedotti e la documentazione posta all’esame dell’Ufficio Giudicante”.

Dette doglianze non erano idonee ad integrare il requisito della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., in quanto consistenti in una mera censura dell’ingiustizia della decisione del Tribunale di Brescia, senza una critica puntuale del ragionamento logico giuridico del primo giudice e senza l’indicazione di una soluzione alternativa a quella data da quest’ultimo, in particolare non indicando quali disposizioni di legge sarebbero state violate e quali punti della statuizione contestata dovrebbero essere riformati. Diverso sarebbe stato il caso se in sede di appello si fosse dedotta e dimostrata la proposizione di una domanda di pagamento di frutti oppure una domanda di risarcimento danni e, dunque, l’erroneità della decisione nel ritenere tali domande non proposte (tale essendo sostanzialmente la ratio decidendi del Tribunale).

Fuori luogo è poi il richiamo alle norme sull’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali di cui agli artt. 1362 e 1324 c.c. (discutendosi del contenuto di atti processuali): ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili le norme sull’interpretazione del contratto, in quanto, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa (Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014 Rv. 633517; Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011 Rv. 620455; Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004 Rv. 570889).

Inammissibile, per assoluta novità della questione di diritto (implicante tipici accertamenti in fatto poi il richiamo alle norme sull’ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c. e segg.): dalla lettura delle conclusioni del giudizio di secondo grado riportate nella sentenza di appello (ma anche dallo stesso ricorso per cassazione) non emerge alcun riferimento a tale tematica nel corso dei giudizi di merito.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla ricorrente, per il principio della soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA