Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23132 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1776/2012 proposto da:

R.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PRISCILLA 35, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MARCELLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNELLA CANDREVA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

T.G.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARANTO 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

TURCHETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GIMIGLIANO;

– controricorrente –

e contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 508/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO MARCELLO, difensore della ricorrente

principale, che ha chiesto di riportarsi e produce cartolina di

ricevimento della notifica del ricorso;

sono comparsi gli Avvocati BRUNELLA CANDREVA e MASSIMO GIMIGLIANO,

difensori, rispettivamente il primo del ricorrente incidentale e che

ha chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti

depositati, il secondo del controricorrente e che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 5 maggio 2011 e notificata il 15 novembre 2011, che ha accolto l’appello proposto da T.G.N. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro e nei confronti di M.A. e M.N., quali eredi di M.E., e di R.S..

1.1. – Il giudizio era stato introdotto nel 1979 da M.E., il quale aveva dedotto che sul fondo di sua proprietà, denominato (OMISSIS), sito in agro di (OMISSIS), il sig. T. aveva realizzato opere abusive e su tale premessa aveva chiesto la condanna di T. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno. Con successivo ricorso, l’attore aveva chiesto ed ottenuto provvedimenti urgenti a tutela del possesso del terreno.

Il convenuto T. aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell’avvenuto acquisto della proprietà dell’appezzamento di terreno, come da scrittura privata in data (OMISSIS), o, in subordine, la restituzione del prezzo e la condanna di M. al pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati. Era intervenuta in causa R.S., resasi acquirente del terreno con atto in data (OMISSIS), che aveva concluso in adesione alle richieste dell’attore.

1.2. – Il giudizio, interrotto per morte dell’attore e riassunto dal convenuto nei confronti degli eredi M.A. e M.N. e di R.S., era stato definito con sentenza che aveva accolto la domanda dell’attore e condannato il convenuto T. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione delle opere abusivamente costruite sul terreno in oggetto.

2. – La Corte d’appello, adita in via principale da T.G.N. e in via incidentale da M.A. e da R.S., ha accolto la domanda riconvenzionale di T. e, ai sensi dell’art. 2932 c.c., ha disposto il trasferimento in suo favore del terreno, rigettando i gravami incidentali. Era tardivo, secondo la Corte d’appello, il disconoscimento della scrittura privata del (OMISSIS), effettuato dall’originario attore M.E.; la scrittura in questione conteneva il contratto preliminare, ad effetti anticipati, avente ad oggetto la vendita del fondo (OMISSIS) e attribuiva al promissario acquirente T. la facoltà di coltivare il terreno ed apportarvi migliorie, sicchè non potevano essere considerate abusive le opere realizzate da T. sul fondo (OMISSIS). Sussistevano, inoltre, i presupposti per l’emanazione della sentenza in luogo del contratto definitivo, giacchè il preliminare – che concerneva la vendita di un fondo originariamente assegnato dall’Opera per la valorizzazione della Sila, ai sensi della L. n. 230 del 1950 – era stato stipulato dopo l’entrata in vigore della L. n. 386 del 1976 e dopo il pagamento della quindicesima annualità, che ne aveva comportato l’affrancazione, con la conseguenza che non era nullo ma annullabile e la relativa azione si era prescritta, come eccepito dall’appellante T..

3. – Per la cassazione della sentenza R.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso T.G.N.; M.A. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale adesivo al principale. Non ha svolto difese M.N..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale è infondato.

1.2. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2643 e 2644 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta che il preliminare di vendita concluso tra T. ed M.E. non era registrato e quindi non era opponibile alla ricorrente R., resasi successivamente acquirente del fondo con atto pubblico registrato. Il conflitto tra più aventi causa del medesimo M.E. doveva essere risolto secondo le regole della trascrizione, come previste dall’art. 2644 c.c..

1.3. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha risolto il conflitto facendo applicazione del disposto di cui all’art. 2652 c.c., n. 2, in forza del quale la trascrizione in data 30 maggio 1981 della domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare, proposta dal convenuto T., aveva determinato la prevalenza della pronuncia di accoglimento di detta domanda sulle trascrizioni ed iscrizioni successivamente eseguite contro il promittente alienante M..

2. – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 230 del 1950, L. n. 386 del 1976 e L. n. 379 del 1967 e si contesta che la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., sarebbe stata emessa in assenza della certificazione dei requisiti previsti a pena di nullità dalla L. n. 230 del 1950, art. 16, della dichiarazione di affrancamento dal riservato dominio, e dell’attestazione della congruità del prezzo di alienazione del fondo.

2.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato tra il convenuto T. ed M.E., dopo avere accertato che il contratto era valido ed efficace, essendosi prescritta l’azione di annullamento prevista dalla L. n. 379 del 1967, art. 6. L’affermazione è corretta, in quanto al contratto preliminare in oggetto, concluso in data (OMISSIS), si applica la disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1976, n. 386, che sancisce l’annullabilità dei contratti di alienazione dei fondi assegnati da enti di sviluppo fondiario se stipulati al di fuori delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla L. n. 379 del 1967, art. 4 (Cass., sez. 2, sentenza n. 10577 del 2012).

3. – Al rigetto del ricorso principale, nel quale rimane assorbito il ricorso incidentale adesivo, segue la condanna della ricorrente a rifondere le spese le giudizio di legittimità al controricorrente T., mentre sono compensate le spese tra la ricorrente e il controricorrente M..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente T., che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dichiara compensate le spese tra la ricorrente e il controricorrente M..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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