Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23131 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18824/12, proposto da:

Poggio Mandorlo – Società agricola- s.r.l., in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla Po n. 49, presso l’avv.

Fabio Pellegrini, rappres. e difesa dall’avv. Maurizio Benvenuto,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/29/2011 della Ctr della Toscana, depositata

in data 16/6/2011;

udita la relazione del consigliere, Dott. Caiazzo Rosario, nella

camera di consiglio dell’11.4.2017.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Poggio Mandorlo s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Siena, un avviso d’accertamento afferente al recupero a tassazione di iva riguardo al versamento di denaro corrisposto in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale di un contratto di affitto agrario, a titolo d’indennità di miglioramenti.

La Ctr ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la somma versata avesse natura di corrispettivo e non di vero e proprio indennizzo, costituendo una prestazione di servizio, come tale assoggettabile ad iva.

La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Con il primo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 3,10 e 15, nonchè della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17, circa l’esenzione dall’iva delle somme corrisposte all’affittuario a titolo d’indennizzo per miglioramenti ed addizioni nell’ambito del rapporto agrario. Con il secondo, è stata lamentata l’insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione del suddetto indennizzo.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato.

I due motivi, da trattare congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono destituiti di fondamento.

Circa il primo motivo, la sentenza d’appello è immune dal vizio censurato, in quanto la prospettazione della ricorrente si pone in contrasto con l’accertamento in fatto e con la qualificazione del rapporto offerta dal giudice di merito.

Infatti, la Ctr ha espressamente affermato che ” in buona sostanza siamo di fronte ad un vero e proprio rapporto sinallagmatico caratterizzato, da un lato, dall’incremento di valore determinato dall’attività e dagli interventi messi in opera dal conduttore e dall’altro dal corrispettivo (indennità) erogato dal locatore al conduttore in ragione delle opere e delle attività da quest’ultimo messe in atto a favore del primo…” circostanza da cui, secondo la Ctr, discende che occorre “privilegiare la reale e concreta natura delle attività poste in essere”, dalla quale deriva ulteriormente che l’obbligazione va considerata alla stregua di una prestazione di servizio, come tale assoggettata all’imposta iva.

Tale ipotesi è, però, da escludere, nel caso concreto, considerando che il rapporto contrattuale fu sciolto per accordo consensuale delle parti, le quali contestualmente concordarono la misura dell’indennità e le relative causali.

Nè può essere ravvisato il denunciato vizio di motivazione atteso che la Ctr ha dato sufficiente conto del proprio convincimento, avendo in particolare evidenziato che, trattandosi di trasferimento dei diritti d’impianto (che costituiva uno dei contenuti del contratto di affitto, poi anticipatamente e consensualmente risolto), la prestazione effettuata doveva intendersi come negoziale, essendo stato tra l’altro “puntualizzato il quantum sulla scorta di specifiche utilità che il conduttore ha apportato al fondo rustico”.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 5500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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