Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23130 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 19/08/2021), n.23130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26039-2016 proposto da:

S.G., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI BINCOLETTO;

– ricorrenti –

contro

M.M., IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’

GENITORIALE SULLA FIGLIA minore S.I., SU.GI. elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio

dell’avvocato LAURA OPILIO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE GALZIGNATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1681/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.L. e S.G. evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia sez. dist. di Portogruaro, M.M. ed I. e Su.Gi., quali eredi del defunto loro germano S.E., per procedere alla divisione dei beni comuni ereditar ed ottenere la restituzione di loro crediti maturati verso il fratello premorto.

Resistendo le consorti M.- S., il Giudice Veneto procedette alla divisione dei beni immobili – mediante assegnazione con conguagli – e riconobbe solo alcune delle pretese creditorie avanzate dai germani S. verso il fratello premorto, rigettando le restanti pretese creditorie.

I germani S. proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia e, resistendo le consorti S.- M., che a loro volta proposero impugnazione incidentale, il Collegio lagunare respinse ambedue le impugnazioni e confermò la sentenza gravata.

Osservava la Corte serenissima come le somme pretese da S.L. erano spese o non necessarie per il mantenimento del bene comune ovvero erano state pagate dalla madre con proprie sostanze, anche se con denari tratti da conto corrente cointestato con la figlia, non sussistendo prova convincente contraria stante l’inutilizzabilita dello scritto a firma della madre, prodotto solo in copia fotostatica contestata.

Quindi il Collegio marciano con relazione al credito vantato dalla sorella verso il germano E. riteneva insufficienti gli elementi probatori, siccome in relazione alla somma – in tesi – data a titolo di mutuo, posto che il riconoscimento di debito a firma di S.E. era stato prodotto solo in fotocopia, prontamente disconosciuto dalle convenute, e non concludenti le assunte testimonianze. Infine, con relazione ai crediti vantati da S.G., la Corte lagunare ha rilevato la mancata prova dei pagamenti asseritamente fatti per debiti del fratello e che le spese fatte in relazione al bene comune non erano, effettivamente, necessarie alla sua conservazione.

Avverso la sentenza della Corte veneta L. e S.G. hanno proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato anche con memoria difensiva.

M.M., I. e Su.Gi. resistono con controricorso, illustrato anche con nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai germani S. non ha fondamento giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo di impugnazione svolto i ricorrenti deducono violazione dell’art. 1110 c.c. poiché la Corte marciana ha erroneamente non ritenuta fornita la prova che gli esborsi documentati in causa erano stati effettuati in presenza della condizione prescritta dall’art. 1110 c.c., benché così apparisse dalla documentazione versata e dalla consulenza espletata, specie con relazione ai lavori eseguiti sull’immobile comune, per altro effettuati o supervisionati proprio dal germano defunto.

La censura articolata appare priva di fondamento posto che l’argomento critico svolto si limita a contrapporre propria ricostruzione giuridico-fattuale alternativa rispetto alla statuizione adottata motivatamente dalla Corte marciana. Difatti i Giudici serenissimi ebbero a precisare – con riguardo ad una parte delle pretese restitutorie – che sia S.L. che S.G., nel richiedere al germano comproprietario la quota delle spese da loro – asseritamente – fatte per la conservazione dei beni comuni, non avevano in causa anche fornito la richiesta prova che le opere eseguite a loro spese sui beni comuni erano necessarie per la conservazione della cosa comune a fronte di un atteggiamento di trascuranza degli altri comunisti.

Inoltre il Collegio marciano – con riguardo ad altra parte delle pretese, quelle afferenti i lavori sull’immobile anche abitato dalla madre usufruttuaria – ebbe a rilevare come I dati documentali, introdotti in causa, lumeggiavano come le relative spese furono sopportate dalla madre e non anche dalla sorella impugnante.

A fronte di detta specifica ed articolata statuizione, la critica rimane sul piano della contestazione apodittica, evocando l’evidenza della documentazione e la qualificazione quali opere di opere di straordinaria manutenzione data dal consulente tecnico ai lavori fatti sulla casa.

La Corte veneta ha puntualmente esaminato la documentazione versata in causa e tratto la motivata conclusione che i pagamenti delle spese di ristrutturazione della casa – aventi secondo il consulente natura straordinaria – erano stati sostenuti con denari propri dalla defunta madre e tale statuizione non rimane superata dalla mera prospettazione di una vantazione alternativa dei medesimi elementi probatori.

Con la seconda doglianza i germani S. lamentano violazione degli artt. 2719,1854,2729 e 2697 c.c. nonché artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte serenissima non ritenne elemento probatorio rilevante la scrittura a firma della madre circa la titolarità del denaro usato per pagare i lavori di ristrutturazione della casa comune, poiché parte resistente non aveva tempestivamente disconosciuta la conformità della fotocopia, esibita in giudizio, all’originale.

Inoltre, stante le circostanze, la scrittura proveniente dal terzo assumeva in causa una particolare rilevanza sicché doveva trovar applicazione l’insegnamento di questo Supremo Collegio a sezioni unite n. 15169/10; erroneamente, poi, i Giudici lagunari avevano ritenuto che lo scritto dettava disposizioni da valere dopo la morte della dichiarante e che le somme, prelevate dal conto corrente comune, erano di pertinenza esclusiva della madre invece che, per la metà, anche di titolarità della sorella L., cointestataria dei conto. La complessa censura svolta risulta priva di fondamento in ordine a tutti i profili lumeggiati, comunque inerenti alla valutazione dei dati probatori versati in causa, siccome operata dalla Corte serenissima.

Con relazione alla valutazione del dattiloscritto – in fotocopia – portante la sottoscrizione della madre dei germani S., la Corte ha rilevato come parte appellata – oggi resistente – ebbe a contestare la riferibilità dello scritto alla volontà della sottoscrittrice e, quindi, a valutare detto elemento probatorio liberamente, unitamente agli altri dati acquisiti in causa, rilevando che non ne risultava confortato.

E’ costante insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 3 n. 2342/70, Cass. sez. 1 n. 4719/87, Cass. sez. 3 n. 23155/14 e Cass. sez. 3 n. 6650/20 -che, in relazione alle scritture provenienti da terzi, non sono esperibili i rimedi processuali propri per le scritture provenienti dalla parte in causa, in quanto elementi liberamente valutabili dal Giudice nel contesto probatorio acquisito in atti.

Il cenno alla decisione delle sezioni unite del 2010 nella specie non assume rilievo, posto che la rilevanza della scrittura deve conseguire ad una situazione oggettiva, che lumeggia stretto collegamento di interessi del terzo alla parte in causa, siccome appunto evidenziato nell’arresto citato.

Come dianzi già evidenziato, la corte marciana ha puntualmente operata valutazione del documento, nel contesto del tessuto probatorio acquisito in causa, e ritenuta motivatamente la sua non rilevanza, sicché l’argomento critico esposto si pone sul piano della mera proposizione di opzione valutativa alternativa eppertanto non configurante il vizio denunziato. Quanto infine al cenno, operato dai Giudici Veneti, che la scrittura aveva natura di dichiarazione a valere mortis causa ed alla statuizione che tutti i denari usati erano propri della madre, l’argomento critico si pone, anche in questo caso, sul piano della contrapposizione di opzione valutativa del tessuto probatorio meramente alternativa a quella adottata dal Collegio marciano, senza evidenziare in concreto il vizio di legittimità denunziato.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i germani S. lamentano violazione degli artt. 2702 e 2719 c.c. nonché artt. 214,115 e 116 c.p.c. in relazione ai loro crediti vantati verso il defunto germano E. in forza di prestiti o pagamento di suoi debiti.

Osservano i ricorrenti come la Corte lagunare ebbe a male interpretare il disconoscimento della scrittura privata a firma del defunto S.E., portante riconoscimento di debito verso la sorella, poiché in effetti non contestata la conformità della copia depositata all’originale; accertamento, già effettuato dal Tribunale, non attinto dalle resistenti con appello incidentale così divenuto cosa giudicata.

La censura mossa anzitutto risulta limitata alla valutazione afferente la sola scrittura privata portante riconoscimento di debito a firma del defunto germano nei confronti della sorella e non anche agli ulteriori crediti vantati dai germani S. verso gli eredi di S.E., e, nel merito, appare scorrelata rispetto all’effettiva motivazione sul punto esposta dal Collegio marciano.

Infatti la Corte veneta, non già, ha risolto la questione sull’osservazione che non venne depositato l’originale del documento – mai depositato in causa nonostante la contestazione – in quanto contestata la corrispondenza tra la fotocopia depositata e l’originale, bensì ha posto in evidenza come l’espletata consulenza non assumeva valore dirimente poiché condotta su fotocopia e come il consulente nemmeno aveva escluso che la fotocopia deposita fosse il prodotto di fotomontaggio – su foglio firmato in bianco o con altro contenuto era stato riprodotto contenuto non originale -.

Inoltre il Collegio serenissimo ha rilevato la non concludenza al riguardo delle testimonianze assunte in causa e la non verosimiglianza della difesa fondata sulla perdita del documento originale ovvero che questo fosse in possesso del solo debitore.

Quindi la contestazione mossa dai ricorrenti, fondata solo sull’inosservanza del disposto ex art. 2719 c.c., non coglie appieno la ratio della motivazione, basata invece sulla valutazione olistica degli elementi probatori in atti afferenti la questione al fine di apprezzare la rilevanza probatoria del documento dimesso in fotocopia, esclusa dalla Corte.

Con la quarta ragione di doglianza i ricorrenti deducono nullità del procedimento poiché il Collegio marciano ha omesso di dar rilievo all’intervenuta sanatoria dei vizi della consulenza grafologica e ciò in violazione delle norme ex artt. 157 e 216 c.p.c.

L’argomentazione critica svolta dai germani S. si fonda sull’osservazione che, se anche la consulenza grafica non poteva esser esperita in difetto dell’originale della scrittura da verificare, tuttavia in assenza di eccezione della controparte ogni vizio della consulenza espletata doveva ritenersi superato, sicché la Corte marciana non la poteva ritenere “inutilmente eseguita”.

La censura mossa non appare cogliere il senso della motivazione illustrato dal Collegio lagunare, il quale, non già, ha ritenuto nulla l’espletata consulenza, bensì ne ha valutato le conclusioni e rilevato che, proprio per quanto affermato dal consulente, le stesse non assumevano rilievo in casa.

Difatti il consulente non ha potuto escludere che la fotocopia in atti sia frutto di fotomontaggio, siccome sostenuto dalle eredi di S.E., e nemmeno ha potuto affermare con certezza la riferibilità della sottoscrizione al defunto, e di conseguenza la Corte territoriale ha concluso per la sostanziale inutilità del mezzo istruttorio, non già per la sua invalidità, poiché non apportava alcun elemento di chiarezza in causa.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna, in solido fra loro, di L. e S.G. a rifondere alle consorti M.- S., in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge rimborso forfetario ex tariffa forense.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna I ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alle consorti S.- M., in solido fra loro, le spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

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