Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23130 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 14/11/2016), n.23130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30654/2011 proposto da:

F.A.P., (OMISSIS), C.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAZIOLI LANTE N. 16, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO SILVESTRI (Studio Legale BONAIUTI),

rappresentati e difesi dall’avvocato ARMANDO LACONI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

P.B., CONDOMINIO di (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2295/2011 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio (OMISSIS) ha separatamente convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Cagliari i condomini F.P., A.A. e C.R. per ottenere la condanna al pagamento della quota che assumeva essere di loro spettanza, delle spese da esso affrontate per eseguire lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio di (OMISSIS) che l’amministratore aveva fatto eseguire, senza previa Delib. assembleare per ottemperare all’ordinanza con la quale il Sindaco della città aveva ingiunto di porre rimedio alla situazione di pericolo correlata al rischio di distacco e di caduta di intonaci ed elementi di laterizio.

Si costituivano i convenuti ed eccepivano che, nel far ristrutturare le facciate del fabbricato, l’amministratore aveva ecceduto dalle sue competenze limitate a far eseguire i lavori urgenti, che l’assemblea non aveva ratificato l’operato dell’amministratore. Chiedevano, dunque, di chiamare in causa l’amministratore P.B. per essere tenuti indenni dalle conseguenze pregiudizievoli.

Le tre cause venivano riunite.

Si costituiva il chiamato in causa P.B. il quale eccepiva che i lavori di che trattasi avevano interessato esclusivamente il cornicione, i balconi, i grigliati, le carpenterie metalliche e la sostituzione delle mattonelle mancanti e di un tratto di pluviale rotto.

Interveniva volontariamente in giudizio anche il Condominio (OMISSIS), eccependo che il giudice di Pace aveva dichiarato lo scioglimento del condominio attore; che l’assemblea condominiale aveva deliberato la costituzione del nuovo Condominio di (OMISSIS) /b, che tale nuovo ente era subentrato nella titolarità del credito vantato dal Supercondominio nei confronti dei convenuti; sennonchè, l’assemblea di tale condominio aveva deliberato di rinunciare ai crediti vantati nei confronti dei convenuti. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata materia del contendere.

Successivamente, si costituiva il Condominio (OMISSIS) in persona del suo amministratore P. ed eccepiva che la causa verteva su crediti e spese riguardanti le parti in comune a tutto il Condominio e quindi non di competenza delle singole scale e chiedeva che il giudice decidesse sulla domanda proposta.

Istruita la causa anche CTU, il Giudice di Pace con sentenza del 5 settembre 2008 accoglieva la domanda del Condominio (adesso) di parti comuni e per l’effetto condannava F.A. al pagamento della somma di Euro 1.954,21, C.R. al pagamento della somma di Euro 1.360,00 e A.A. al pagamento della somma di Euro 590,61, condannava separatamente F., C. e A. al pagamento delle spese di giudizio anche nei confronti di Bruno P..

Il Tribunale di Cagliari pronunciandosi su appello proposto per diverse ragioni da F., C. e A., a contraddittorio integro, con sentenza n. 2295 del 2011 rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Secondo il Tribunale di Cagliari, il Condominio dell’edificio di (OMISSIS)/b non poteva rinunciare ad un credito non proprio, non essendo succeduto al Supercondominio attore: l’originario condominio non si era estinto, ma modificato. I crediti azionati derivavano dall’attività di amministrazione effettuata nell’epoca in cui il Condominio attore gestiva tutti gli edifici e non vi era dubbio che i crediti permanevano in capo a tale ente, adesso Condominio delle parti comuni.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.A.P. e C.R. con ricorso affidato a tre motivi. Il Condominio delle parti comuni, P.B., il Condominio (OMISSIS), intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (contrassegnato con la lettera A) del ricorso F.A.P. e C.R. lamentano la violazione dell’art. 24 e 111 Cost., art. 171 c.p.c. e ex art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Cagliari, contravvenendo ai principi di difesa e del contraddittorio, si sarebbe pronunciato su un argomento mai entrato a far parte del giudizio sul quale non si sarebbe mai formato il contraddittorio e sul quale le parti non avrebbero mai preso posizione. Infatti, nessuna delle parti avrebbe messo in discussione che, con la sentenza n. 3318/07 del Tribunale di Cagliari, il condominio attore avesse cessato di esistere.

Il Tribunale di Cagliari, secondo i ricorrenti, avrebbe violato anche l’art. 171 c.p.c., avendo omesso di dichiarare al contumacia del Condominio di (OMISSIS) che non appare costituito nel giudizio di secondo grado nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione.

1.1.- Il motivo è infondato perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

a) Infatti la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti non ha pronunciato l’estinzione del Condominio (OMISSIS) ma ha semplicemente specificato che la sentenza del 10 dicembre 2007 con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato lo scioglimento del supercondominio, in verità non aveva determinato l’estinzione del supercondominio, ma aveva trasformato questo in Condominio delle parti comuni, traendo da qui la conseguenza che il Condominio delle parti comuni era il medesimo ente (Condominio (OMISSIS)), sia pure con limitati poteri gestori rispetto all’originario Supercondominio. Come è di tutta evidenza si tratta di una specificazione, per altro necessaria, per identificare il soggetto titolare dei diritti di credito azionati nei confronti di F., C. e A..

b) La sentenza impugnata non ha omesso, neppure, come, invece, sostengono i ricorrenti, di dichiarare la contumacia del Condominio (OMISSIS), posto che nell’esposizione del fatto ha evidenziato che con “(…) ordinanza del 22 gennaio 2009 resa nel sotto procedimento 8733 del 1/2008 il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata e dichiarata la contumacia del Condominio (OMISSIS), il quale non si era costituito in seguito alla regolare notifica dell’atto di appello”.

2.- Con il secondo motivo (contrassegnato con la lettera B) i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata conterrebbe più errori in procedendo:

a) un primo error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al secondo motivo di appello era stata censurata l’errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 1117, 1135, 1711: 1) in relazione all’art. 1117 c.c., perchè il Giudice di Pace avrebbe ritenuto condominiali la facciata della palazzina posta al civico n. (OMISSIS), mentre la condominialità doveva essere riferita solo ai condomini i cui appartamenti erano delimitati dalle strutture indicate dall’art. 1117 c.c.. Su detta censura il Tribunale di Cagliari avrebbe omesso qualsiasi pronuncia. 2) in riferimento agli artt. 1135 e 1711, perchè con il secondo motivo di appello era stato configurato un eccesso di mandato, posto che l’amministratore aveva eseguito lavori che andavano oltre l’urgenza.

b) altro error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla legittimazione attiva in capo al sedicente Condominio delle parti comuni posto che secondo F., C. e A. il diritto di credito fatto valere in giudizio non apparteneva alla sfera giuridica del Condominio per le cose comuni ma semplicemente al Condominio della (OMISSIS).

c) Il Tribunale di Cagliari avrebbe commesso un vizio di ultra petizione perchè nessuna delle parti in causa ha mai messo in discussione, nè proposto domande, nè eccezioni riguardo all’effetto estintivo della sentenza del Tribunale di Cagliari che dichiarava lo scioglimento dell’originario condominio attore, tanto più che lo stesso Giudice di Pace riconosce il credito azionato, non più in capo al Condominio (OMISSIS) originario attore, ma bensì a Condominio delle parti comuni.

d) la sentenza sarebbe da considerare nulla, sempre secondo i ricorrenti, in quanto non essendo stata sanata con la rinnovazione, l’eccepita nullità della Consulenze Tecnica d’Ufficio espletata nel corso del giudizio di primo gradoi perchè il Consulente tecnico di Ufficio non aveva risposto al quesito formulato dal Giudice. Detta nullità si sarebbe estesa alla sentenza.

2.1.- Il motivo è infondato.

Va qui premesso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia su una domanda quando il suo rigetto sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza stessa, per il nesso di consequenzialità tra la domanda in questione e quella esplicitamente respinta dalla sentenza impugnata.

Ora, nel caso in esame, le domande per le quali i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia trovano nella sentenza impugnata un evidente riscontro, in alcuni casi, indiretto.

a.1) Il Tribunale esaminando il “quarto motivo di appello” con il quale (così come viene riportato dalla sentenza) si denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., nell’avere il Giudice di Pace ritenuto che le facciate di prospetto interessato dai lavori di ristrutturazione fossero oggetto di proprietà comune di tutti i condomini del supercondominio laddove apparterrebbero ai soli condomini del relativo edificio, ha ritenuto che tale censura fosse inammissibile perchè mai in primo grado i convenuti avevano posto la questione relativa alla legittimazione del condominio attore di intervenire sulle facciate dell’edificio di (OMISSIS) avendo essi, piuttosto, ammesso la necessità e la legittimità dell’intervento e contestato unicamente la sua estensione. Pertanto, appare evidente che il Tribunale di Cagliari non ha mancato di esaminare il motivo di appello richiamato dai ricorrenti.

a.2.) Inammissibile è il secondo profilo del motivo per genericità posto che i ricorrenti non hanno provveduto ad allegare lo specifico motivo di appello, rendendo impossibile il controllo ex actis. Come è ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 17049 del 20/08/2015) è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di Cassazione di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

b) Come ha chiarito il Tribunale “(…) poichè è incontroverso che i crediti azionati derivano dall’attività di amministrazione effettuata nell’epoca in cui il Condominio attore gestiva tutti gli edifici non pare dubbio che tali crediti permangono in capo a tale ente, ora denominato Condominio delle parti comuni”. E’ evidente, dunque, che secondo la Corte di merito la legittimazione attiva non aveva subito alcuna variazione posto che il Condomini di (OMISSIS) aveva nel tempo mutato denominazione, ma (per quanto interessava il giudizio di che trattasi) era rimasto sempre lo stesso ente seppure con limitati poteri gestori rispetto a quello originario.

c) La censura riportata in questa parte del motivo in esame rimane assorbita dal primo motivo, considerato che la stessa è stata esaminata con l’esame del motivo precedente.

d) Il Tribunale ha, altresì, rigettato il motivo di appello relativo alla nullità della consulenza tecnica di ufficio per il fatto che il CTU avrebbe compiuto delle valutazioni che non gli erano state richieste, basandosi, tra l’altro, su produzioni fotografiche contestate e senza riferimenti temporali, specificando che la consulenza tecnica, congruamente motivata e svolta nell’ambito dell’incarico conferito dal giudice, si fondava su fotografie prodotte tempestivamente in causa e sulle condizioni dell’immobile riferite dai testi e forniva tutti quegli elementi conoscitivi dei quali, correttamente, il Giudice di Pace, ha fatto uso per decidere la causa. Pertanto, la richiamata motivazione, adeguata, sia pure sintetica, non consente di ritenere come vorrebbero i ricorrenti, sussistente un’omessa pronuncia in merito, appunto, alla nullità della consulenza tecnica.

3.- Con il terzo motivo (contrassegnato con la lettera C) i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i ricorrenti il Tribunale non avrebbe offerto una sufficiente motivazione in orine ai motivi di appello. Infatti:

a) sull’irregolare costituzione del Condominio delle parti comuni, il Tribunale avrebbe fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria perchè, da un verso, il Tribunale avrebbe ammesso implicitamente che si era verificata una successione nella legittimazione attiva (Al condominio di (OMISSIS) sarebbe succeduto il Condominio di parti comuni) e, successivamente, avrebbe affermato che, pur data la sentenza del 10 dicembre 2007 n. 3318, si sarebbe verificata una sopravvivenza in giudizio dello stesso soggetto originario.

b) riguardo al capo 2 della sentenza impugnata la motivazione sarebbe contraddittoria perchè nel secondo motivo di impugnazione gli appellanti non avrebbero eccepito alcunchè circa la rinuncia al credito di cui era stato chiesto il riconoscimento che, invece, sarebbe inserito nel terzo motivo.

c) secondo i ricorrenti il punto quattro del dispositivo della sentenza non darebbe adeguata motivazione a quanto eccepito al capo 2 dell’atto di appello in cui appare evidente l’error in procedendo e/o comunque la contraddittoria motivazione dato che non sarebbe dato comprendere a quale censura il Tribunale si riferirebbe, posto che gli appellanti (attuali ricorrenti) avevano lamentato che l’operato dell’amministratore fosse illegittimo in quanto avrebbe violato il dettato di cui all’art. 1135 c.c., per aver ordinato dei lavori di manutenzione straordinaria che andavano ben oltre l’urgenza, che, nel caso specifico, era da riferire esclusivamente alla messa in sicurezza della facciata.

d) non potrebbe considerarsi motivazione, sempre secondo i ricorrenti, quanto argomentato dal Tribunale per rigettare le censure mosse in appello alla nullità della Consulenza Tecnica di Ufficio.

3.1.- Anche questo motivo è infondato.

Va qui premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 6 aprile 2006). Così come il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile, soltanto, quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

La censura è espressa in termini che implicano un’attività interpretativa della sentenza impugnata alla stregua delle deliberazioni che hanno formato oggetto del suo esame. Epperò:

a) a prescindere da ogni e qualsiasi considerazione è decisivo il rilievo che il Tribunale abbia rilevato che “(…) il c.d. “Condominio delle parti comuni” era, invero, il medesimo ente rappresentativo degli stessi condomini (tutti quelli dei vari edifici che lo compongono) ma con limitati poteri gestori rispetto a quello originario. Questa conclusione è di per sè idonea ad escludere che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata presenti contraddittorietà rilevanti ai fini della decisione, dato che, indipendentemente della costituzione o meno del Condominio per le parti comuni, rimane, comunque, sufficientemente acquisito il dato che il Condominio per le parti comuni era il medesimo Condominio originario attore e, quindi, legittimato ad agire.

b) nessuna contraddittorietà può essere riferita all’affermazione secondo cui il Condominio dell’Edificio di (OMISSIS) non poteva rinunciare ad un credito non proprio non essendo succeduto al Supercondominio attore. Ininfluente è poi il fatto che la censura relativa alla rinuncia al credito di cui era stato chiesto il riconoscimento fosse stata formulata con il secondo o il terzo motivo di appello.

c) il profilo della censura contrassegnata dal n. 9 rimane assorbita da quanto è già stato detto in ordine alla censura esaminata al n. a.2) del precedente motivo.

d) non sembra che la motivazione con la quale il Tribunale ha escluso che la Consulenza Tecnica di Ufficio fosse nulla, integri gli estremi di una motivazione apparente. Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Cagliari i la consulenza tecnica di ufficio non è nulla dato che “(….) risulta congruamente motivata, è svolta nell’ambito dell’incarico conferito dal giudice, si fonda sulle fotografie prodotte tempestivamente in causa e sulle condizioni dell’immobile riferite dai testi, e fornisce tutti quegli elementi conoscitivi dei quali correttamente il Giudice di Pace ha fatto uso per decidere la causa”. E’, sicuramente, una motivazione sintetica, tuttavia, sufficientemente esplicativa delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che la CTU di cui si dice non fosse nulla.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese posto che il Condominio delle parti comuni, P.B., il Condominio (OMISSIS), intimati, in questa fase, non hanno svolto attività giudiziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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