Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23130 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OVERLAND IMMOBILIARE SPA (OMISSIS), già OVRLAND IMMOBILIARE SRL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VALORI VALERIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.A., S.W., F.L., F.

S., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 30/06/08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Liuzzi Antonio, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele che si

riporta alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “Il 22 settembre 2008 la CTR-Toscana ha, tra l’altro, rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Overland Immobiliare e di M. L., F.S., F.L., N.A. e S. W., confermando la sentenza di prime cure nella parte aveva annullato l’accertamento (OMISSIS) per il recupero di maggior imposta di registro per la cessione fatta nel 2002 alla società di taluni suoli in (OMISSIS), inclusi in piano di lottizzazione dell’area D/6, destinata a scalo ferroviario.

Ha motivato la decisione ritenendo che l’omessa materiale allegazione di atti pur specificamente indicati nell’avviso, e cioè di cessioni assunte dell’Ufficio quali parametri estimativi dei suoli, viziasse in maniera radicale l’atto impositivo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, per violazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e L. n. 212 del 2000, art. 52, comma 2; art. 7) e vizio di motivazione; le controparti resistono con controricorso.

Il primo e assorbente motivo, corredato da idoneo quesito, è manifestamente fondato. Infatti, deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la CTR, che, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 212, art. 7 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare 1 ‘ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (cfr, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011).

La sentenza d’appello si è palesemente discostata da tali principi, erroneamente ritenendo preclusiva l’assenza di allegazione all’atto impositivo dei documenti parametrici di riferimento. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che: a) la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; b) la soc. Overland ha depositato memoria, datata 30 settembre 2011, nella quale insiste sul rigetto del ricorso;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso (per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione) e che la memoria sollevi questioni estranee alla ratio decidendi (cfr.

sent. CTR, penult. cpv.);

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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