Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23130 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 06/04/2017, dep.04/10/2017), n. 23130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2483-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 152/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,
depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza n. 152/20/11 con la quale la C.T.R. della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da M.E. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con la quale la contribuente aveva chiesto il rimborso del 12.50% dell’IRPEF versata dall’ente erogatore sulla prestazione pensionistica integrativa, di cui la predetta era titolare, per gli anni di imposta dal 2002 al 2006;
che l’intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere ritenuto la C.T.R. che il termine di decadenza di 48 mesi previsto dalla norma suddetta decorresse non dalla data in cui la ritenuta era stata operata, ma dalla successiva data (30 luglio 2007) in cui l’INPS aveva comunicato alla contribuente la risposta favorevole dell’Agenzia delle entrate all’interpello;
che il ricorso è inammissibile perchè non ne è stata provata la regolare notifica all’intimata, che non ha svolto difese;
che, invero, risulta dagli atti che il piego raccomandato contenente il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 13.1.2012 e che lo stesso non è stato ricevuto dal destinatario. Non risulta, tuttavia, documentato in atti che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale sia stata data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 2; che, pertanto, non essendo stato provato l’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, lo stesso va dichiarato inammissibile;
che, stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017