Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23182/2009 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Corridoni

n. 23, presso lo studio dell’avv. Barbara Balboni, rappresentato e

difeso dall’avv. TROISI Michele per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ – ANM, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Faravelli n. 22, presso lo studio degli avv. DE LUCA TAMAJO

Raffaele ed Angelo Abignente, che la rappresentano e difendono per

procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

Per la revocazione della sentenza n. 25762/2008 della Corte di

cassazione, depositata in data 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.10.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Traisi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

V.A., premesso di aver partecipato ad una selezione pubblica per l’assunzione dei conducenti di linea dell’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) posizionadosi al posto n. 968, nonchè di essere stato escluso dalla graduatoria per la pendenza a suo carico di imputazione penale per omicidio colposo – dalla quale peraltro era stato assolto per non aver commesso il fatto – chiedeva dichiararsi la nullità della clausola del bando (art. 2) che consentiva l’esclusione e ordinarsi all’ANM di assumerlo o, in subordine, di includerlo in graduatoria come primo del non assunti.

Rigettata la domanda e proposto appello dal V., la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’impugnazione, dichiarando nulla la clausola e rigettando nel resto la domanda, atteso che il bando era finalizzato solo a predisporre la graduatoria da cui attingere in vista di future assunzioni, con tipologie contrattuali da definire di volta in volta, di modo che non poteva essere emessa condanna all’assunzione, mancando gli elementi essenziali per la stipula del contratto e non potendo il giudice sostituirsi alle parti nel determinarne il contenuto.

Proposto ricorso per cassazione dal V. in via principale e dall’ANM in via incidentale, questa Corte con sentenza 24.10.08 n. 25762 – per quanto qui rileva – rigettava l’impugnazione principale con assorbimento dell’incidentale, rilevando che i due motivi proposti non intaccavano l’affermazione del giudice di merito che mai avrebbe potuto essere accolta la domanda di condanna all’assunzione, formulata dal ricorrente, essendo rimessa all’Azienda la scelta delle modalità di strutturazione del rapporto nel caso di utile collocazione e che non poteva procedersi all’inclusione del ricorrente in graduatoria in quanto la stessa aveva esaurito la sua validità.

Proponeva ricorso per revocazione il V. sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto avrebbe omesso di considerare, al pari del giudice di merito, l’ordine di servizio aziendale n. 8 del 10.2.00, da cui emergeva che l’ANM aveva assunto con contratto di formazione e lavoro, nella qualifica di conducente di linea, liv. 7, part-time orizzontale, alcuni candidati collocati in graduatoria in posizione successiva a quella da lui occupata. Tale fatto storico era stato evidenziato con il secondo motivo di ricorso, originariamente proposto alla Corte di Cassazione, in cui si era censurata la sentenza di merito per non aver considerato che a seguito della nullità della clausola del bando la sfera giuridica del V. si era riespansa, consentendogli di riacquisire l’originaria posizione di graduatoria e di vantare il diritto all’assunzione, al pari di coloro che, posti in posizione deteriore nella graduatoria, erano stati già assunti.

L’Azienda intimata si difendeva con controricorso.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame della sentenza di merito e dell’originario ricorso per cassazione – integralmente riprodotti dall’istante in adempimento dell’onere di autosufficienza – emerge che del documento in questione non si censurava l’omesso esame, non risultando, anzi, neppure che esso fosse mai menzionato; nel ricorso per cassazione si fa riferimento all’assunzione di uno dei candidati collocati in posizione successiva a quella del V., nel contesto argomentativo sopra indicato.

Con la memoria oggi proposta parte ricorrente precisa che l’oggetto dell’ordine di servizio in questione era proprio l’assunzione di un aspirante (tale R.) posto in posizione successiva a quella che sarebbe spettata al V.. Tale precisazione, tuttavia, non è risolutiva perchè l’errore dedotto – quand’anche riscontrato nella realtà – non sarebbe decisivo, in considerazione della affermazione del Collegio, che ha ritenuto di dover rigettare l’impugnazione per un motivo di diritto avulso dalla problematica attinente il documento in questione, così come prospettata tanto nel giudizio di cassazione che in quello di revocazione.

La Corte di merito, infatti, aveva ritenuto impossibile emettere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, in quanto per la formulazione del bando (a prescindere dalla clausola dichiarata nulla) l’Azienda, nel caso avesse avuto necessità di nuovi conducenti, era libera di scegliere la tipologia di contratto da proporre all’aspirante (contratto f.l., a tempo pieno o parziale, part time, a tempo determinato). Il Collegio di legittimità con la sentenza n. 25762 aveva rigettato il ricorso per cassazione perchè il V. non aveva mosso alcuna censura nei confronti di detta argomentazione e si era limitato solo a chiedere l’affermazione del suo diritto ad essere avviato al lavoro.

Di tanto si rendeva conto lo stesso odierno ricorrente per revocazione, quando nel censurare la sentenza di merito sosteneva che “se anche le disposizioni del bando non consentivano l’emanazione di una sentenza che producesse, ex art. 2932 c.c., gli effetti costitutivi del contratto di lavoro, è pur vero che l’automatismo obbligatorio rappresentato dalla graduatoria imponeva il rispetto del diritto del ricorrente ad essere avviato …” (pag. 6 dell’originario ricorso per cassazione).

La circostanza risultante dal documento era, dunque, attinente un profilo del ricorso per cassazione inidoneo a censurare la sentenza di appello. Il documento stesso – quand’anche presente in atti e considerato dal Collegio di legittimità – sarebbe stato, pertanto, irrilevante ai fini della decisione.

Tale rilievo comporta l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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