Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2313 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27860-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CI. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
NARDONI GIORGIO;

– intimato avverso la sentenza n. 350/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI di .\NCONA, depositata il
03/11/2015;

f

J.

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 14 luglio 2015 la Commissione tributaria
regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 60/5/09 della
Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto
il ricorso di Nardoni Giorgio contro gli avvisi di accertamento per
Il.DD. ed IVA 2001-2002. La CFR osservava in particolare che nel
caso di specie non potevasi applicare lo studio di settore, poiché il
contribuente aveva allegato la “non regolarità” della sua attività
economica (agente di commercio) a causa di una malattia, che
comprovava documentalmente, e che gli ulteriori indizi di sussistenza
delle capacità economiche attinte dalle pretese erariali de quibus non
avevano una consistenza probatoria tale da ingenerare l’inversione
dell’onere probatorio sostenuta dall’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata
per vizio motivazionale radicale (motivazione apparente/per relationem
inautonoma).
I ,a censura è infondata.
Va ribadito che:
Ric. 2016 n. 27860 sez. MT – ud. 21-12-2017
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Rilevato che:

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01);
-«Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per
relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della
motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della
decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa
specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli
elementi di prova e dei motivi di appello» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
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convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai
paradigmi di invalidità processuale individuati dai primi due arresti

costituzionale” individuato quale soglia di legittimità dal terzo arresto
giurisprudenziale.
La CFR marchigiana infatti, pur nella sua estrema sinteticità,
comunque individua le ragioni di condivisione della sentenza appellata,
almeno e specificamente con riguardo alla principale allegazione
difensiva del contribuente ed in relazione al correlativo supporto
probatorio (malattia e documentazione sanitaria della stessa), così in
ultima analisi esprimendo una propria specifica valutazione
“doppiamente conforme” sul punto di merito de quo.
Questa motivazione non può certo considerarsi meramente

apparente” ovvero per relationem inautonoma.

Con il secondo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972,
2697, 2729, cod. civ., poiché la Commissione tributaria regionale,
erroneamente, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’accertamento
derivante dall’applicazione dello studio di settore, mentre nel caso di
specie si trattava della diversa metodologia accertativa c.d. “induttiva
pura”, che appunto ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni
legislative evocate (negli atti impositivi impugnati e nel motivo di
ricorso) ha presupposti (inattendibilità della contabilità) e conseguenze
sul piano probatorio tutt’affatto differenti.

Ric. 2016 n. 27860 sez. MT – ud. 21-12-2017
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giurisprudenziali e si pone senz’altro al di sopra del “minimo

:kricorchè per ragioni di diritto parzialmente diverse, la censura è
fondata.
Si deve anzitutto in premessa ribadire che «L’indicazione, ai sensi
dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate
non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini

richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di
identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea
indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità
del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro
complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto
che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del “quid
disputandum”» (Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007, Rv. 597308
-01).
Orbene nel caso di specie risulta chiaro che il tipo di accertamento in
concreto adottato non è quello indicato nella censura (e nella stessa
motivazione degli atti impositivi impugnati, quale riportata per
autosufficienza, nel ricorso agenziale) ossia quello derivante dalle
previsioni di cui agli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 600/1973 e 54,
d.P.R. 633/1972.
Trattandosi infatti pacificamente di ipotesi nelle quali il contribuente
ha omesso le dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. e dell’IVA (così
inequivocabilmente la motivazione in fatto degli avvisi di accertamento
de quilms), la fattispecie accertativa concreta va senz’altro sussunta nella

tipologia accertativa prevista in astratto dagli artt. 41, d.P.R. 633/1972
e 55, d.P.R. 633/1972.
Ciò posto, va comunque altresì ribadito che «In tema di accertamento
delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del
contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato
Ric. 2016 n. 27860 sez. MT – ud. 21-12-2017
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dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento

non già dell’art. 39, bensì dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi
del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti
a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del
contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi
elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo,

requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma
3, del d.P.R. citato -le quali determinano un’inversione dell’onere della
prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi
contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma
algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in
misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 – 01).
La sentenza impugnata risulta quindi doppiamente erronea in diritto,
anzitutto perché ha male qualificato la fattispecie concreta, come
accertamento da studio di settore; in secondo luogo, perché ritenendo
di giudicare in una fattispecie così qualificata, ne ha falsamente
applicato la correlativa disciplina e giurisprudenza di legittimità, mentre
doveva invece fare riferimento a quella appena sopra citata.
Quindi, in buona sostanza, il giudice tributario di appello, in sede di
rinvio, dovrà rivalutare il contesto probatorio fornitogli dalle parti in
considerazione del principio di diritto di cui a tale arresto
giurisprudenziale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo
motivo, rigettato il primo motivo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQN1
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
Ric. 2016 n. 27860 sez. MT – ud. 21-12-2017
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avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei

regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

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