Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 30/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Ricasoli

7, presso lo studio dell’avv. Sergio De Santis, che lo rappresenta e

difende, per procura in calce al ricorso, e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

sergiodesantis-ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/92913622;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Edgardo

Negri 67, presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Rubbi (fax

06/45434674, p.e.c.: francescopaolorubbi-ordineavvocatiroma.org) che

la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2624/2014 della Corte di appello di Roma,

emesso il 9 ottobre 2014 e depositato il 10 novembre 2014, n. R.G.

51281/2013;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. P.P.A. ha adito, L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il Tribunale di Roma affinchè venissero modificate, tra l’altro, le condizioni di divorzio e in particolare ha chiesto l’esonero, in ragione delle sue condizioni di salute e di disoccupazione, dall’obbligo, fissato nella sentenza di divorzio del (OMISSIS), di contribuire al mantenimento dei due figli conviventi con la madre, M.M., con un assegno mensile di 800 Euro e con la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto del 12 marzo 2013, ha respinto tale richiesta accogliendo il ricorso proposto da P.P.A. limitatamente alla modifica del regime di affidamento dei figli da esclusivo a condiviso. Il rigetto della domanda di esonero dal contributo economico in favore dei figli è stato motivato dal Tribunale con riferimento alla preesistenza delle circostanze addotte dal ricorrente nel suo ricorso rispetto alla sentenza di divorzio, e a una precedente richiesta di modifica delle condizioni già definitivamente respinta, nonchè con riferimento alla mancata prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente sussistendo la prova di una sua proficua attività di reinvestimento finanziario dei suoi risparmi.

3. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

4. Ricorre in Cassazione P.P.A. affidandosi ad un unico motivo d’impugnazione con il quale deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello di Roma abbia errato nel considerare provata la percezione di un reddito adeguato e sostiene, inoltre, che non vi sia alcuna prova che l’attività di trading online sia un’attività professionale da cui vengano ricavate “entrate reddituali”.

5. Si difende la signora M. con controricorso ed eccepisce sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che:

6. Il ricorso è inammissibile. Sia in primo che in secondo grado le circostanze che il ricorrente ritiene non valutate adeguatamente sono state oggetto di una motivazione esaustiva che ha evidenziato la preesistenza di tali circostanze rispetto alla statuizione delle condizioni di divorzio e a una precedente richiesta di modifica. I giudici del merito hanno inoltre ritenuto, in seguito a una accurata e coerente valutazione delle acquisizioni istruttorie, l’insussistenza di nuove circostanze o condizioni tali da impedire l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento gravante sul ricorrente. Una ulteriore valutazione di merito è preclusa in questo giudizio. Quanto alla valutazione in sè delle attività di trading on line svolte privatamente dal ricorrente i giudici del merito hanno già fornito una corretta valutazione, ai fini della decisione della presente controversia, rilevando che per la intensità di tale attività e per l’emergenza di consistenti profitti dovesse ritenersi provata una capacità di gestione dei propri risparmi, da parte del ricorrente, idonea a preservare le sue condizioni economiche.

7. Le memorie difensive depositate dalle parti consistono nel mero richiamo delle difese svolte con il ricorso e il controricorso.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in 3.200 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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